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Sentenza

Sentenza del 28/07/2015 n. 3496 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamento analitico - Indagini bancarie - Motivazione - Necessità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. L'avviso di accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie resta valido quando l'autorizzazione esiste, anche se non è stata esibita al contribuente o non contiene una motivazione. La nullità o illegittimità può derivare esclusivamente dall'assenza effettiva dell'autorizzazione, accompagnata dalla prova di un concreto pregiudizio per il contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo che l'autorizzazione prevista per l'espletamento delle indagini bancarie non fosse stata esibita o adeguatamente motivata. La Corte ha chiarito che tale autorizzazione ha una funzione interna di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non deve contenere una motivazione specifica. La sua mancata esibizione al contribuente, quindi, non rende automaticamente illegittimo l'avviso di accertamento. L'illegittimità può essere riconosciuta soltanto se l'autorizzazione mancava materialmente e tale mancanza ha causato un concreto pregiudizio al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972

    La disposizione consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire dati relativi ai rapporti e alle movimentazioni bancarie mediante l'autorizzazione prevista dalla norma. L'autorizzazione ha natura strumentale al controllo fiscale e non richiede una motivazione specifica.

  • Art. 18, comma 2, lettere c) e d), legge n. 413/1991

    La norma ha modificato la disciplina delle indagini bancarie applicabile ratione temporis, definendo il quadro normativo entro cui deve essere valutata l'autorizzazione utilizzata dall'Amministrazione.

  • Cassazione n. 16874/2009

    Il precedente conferma che la mancata esibizione dell'autorizzazione non comporta di per sé l'illegittimità dell'accertamento; occorrono la materiale assenza dell'autorizzazione e un concreto pregiudizio per il contribuente.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie, la mancata esibizione dell'autorizzazione al contribuente non determina automaticamente l'invalidità dell'accertamento.
  • L'autorizzazione deve essere effettivamente esistente, ma non è necessario che sia specificamente motivata, trattandosi di un atto funzionale al controllo interno dell'Amministrazione.
  • Chi contesta l'accertamento deve dimostrare non solo l'assenza materiale dell'autorizzazione, ma anche il concreto pregiudizio subito a causa di tale assenza.
  • Le irregolarità formali dell'attività istruttoria non comportano necessariamente l'annullamento dell'atto impositivo se non incidono concretamente sui diritti di difesa del contribuente.
  • In una situazione analoga, è opportuno verificare prima se l'autorizzazione esistesse effettivamente e poi dimostrare in modo specifico come la sua mancanza abbia inciso sull'acquisizione dei dati o sulla possibilità di difendersi.

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