Cassazione Civile, Ordinanza n. 28953/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, avviato dall'INPS dal marzo 2019, di somme che l'Istituto assumeva indebitamente percepite da una dipendente transitata dai precedenti enti all'INPS, a titolo di assegno ad personam riconosciuto in ragione del trattamento retributivo più favorevole goduto presso l'ente di provenienza. La dipendente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento dell'illegittimità della restituzione forzosa, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito restitutorio dell'INPS: secondo tale giudice, l'accordo sindacale dell'11.10.2007 aveva sospeso la procedura di recupero solo per un anno, sicché la sospensione era cessata nell'ottobre 2008; da quel momento la prescrizione decennale aveva ripreso a decorrere e si era compiuta nell'ottobre 2018, mentre la richiesta di pagamento del marzo 2019 aveva solo efficacia interruttiva ma era tardiva. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., anche con riferimento al verbale d'intesa 11.10.2007, agli artt. 38 e 39 dei CCNL 2006/2009 e 2016/2018, nonché agli artt. 2033, 2935, 2944 e 2946 c.c. e all'art. 111, comma 7, Cost. letto in relazione all'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente l'accordo sindacale, trascurando che i pagamenti effettuati fino al febbraio 2009 dimostravano una intesa di fatto idonea a prorogare la sospensione della procedura di recupero e quindi a impedire il decorso della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dell'INPS mirassero, sotto l'apparente veste della violazione di legge e dei canoni ermeneutici, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova interpretazione dell'accordo sindacale e del comportamento delle parti, attività riservate al giudice di merito. La decisione della Corte d'appello è stata considerata coerente con il dato letterale dell'accordo dell'11.10.2007 e con la sua ratio, che prevedeva un termine annuale per raggiungere un'intesa sul riassorbimento dell'assegno, oltre il quale l'azione di recupero poteva essere esercitata. Poiché il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, è stata confermata la pronuncia impugnata e l'INPS è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 e segg. c.c.
L'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali spetta al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, non la richiesta di una nuova interpretazione del testo negoziale.
artt. 38 e 39 CCNL 2006/2009
Richiamati dall'INPS per sostenere la disciplina negoziale del riassorbimento dell'assegno e della sospensione del recupero, ma non ritenuti idonei a fondare l'accoglimento del ricorso.
art. 2033 c.c.
Richiamato quale norma sull'indebito oggettivo, in relazione al recupero delle somme erogate in eccedenza.
art. 2935 c.c.
Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione, nel senso che il credito di ripetizione avrebbe iniziato a prescriversi secondo la ricostruzione dell'INPS.
art. 2944 c.c.
Richiamato come norma sull'interruzione della prescrizione, con riferimento alla richiesta di pagamento del marzo 2019.
art. 2946 c.c.
Richiamato quale termine ordinario decennale di prescrizione applicato dalla Corte territoriale al credito restitutorio.
art. 111, comma 7, Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma senza specifica critica di legittimità idonea a superare il limite del sindacato di cassazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dall'INPS in combinazione con l'art. 111 Cost. per sostenere un vizio della decisione, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta al riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. è inammissibile quando, sotto la veste formale dell'errore di diritto, miri in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto o dell'atto negoziale e una diversa ricostruzione dei fatti.
- L'interpretazione di un accordo sindacale o di un testo negoziale è attività riservata al giudice di merito; il sindacato di legittimità si limita a verificare il rispetto dei canoni ermeneutici e non consente di sostituire una propria lettura a quella ritenuta plausibile e coerente dal giudice territoriale.
- Quando il giudice di merito propone una delle possibili e plausibili interpretazioni della clausola o dell'accordo, non è consentito alla parte soccombente lamentare in cassazione che sia stata preferita un'altra interpretazione astrattamente possibile.
- È inammissibile il ricorso che, pur denunciando violazioni di legge, solleciti una rivalutazione del comportamento delle parti e delle risultanze fattuali, traducendosi in una surrettizia richiesta di un terzo grado di merito.
- Per censurare utilmente l'interpretazione negoziale occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; la mera contrapposizione di una lettura alternativa non è sufficiente.
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