Sentenza del 21/07/2017 n. 4952 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ricorso avverso estratto di ruolo - Controversia sul termine prescrizionale - Termine breve quinquennale in assenza di sentenza passata in giudicato - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la persistente esigibilità del credito, sostenendo che fosse decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notificazione delle cartelle. La questione riguardava in particolare se la mancata impugnazione delle cartelle potesse trasformare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale.
La decisione
La controversia è stata risolta riconoscendo che la pretesa erariale si prescrive nel termine quinquennale dalla notificazione delle cartelle, quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo. La mancata impugnazione della cartella la rende definitiva sotto il profilo sostanziale, ma non le attribuisce efficacia di giudicato e non comporta la conversione del termine quinquennale in quello decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile.
Norme richiamate
Articolo 2953 del codice civile
le prescrizioni brevi si trasformano in prescrizione ordinaria decennale quando riguardo ad esse è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
La norma si applica soltanto quando il credito sia stato accertato con una sentenza passata in giudicato o con un decreto ingiuntivo, non per il solo fatto che una cartella non sia stata impugnata.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella la rende definitiva, ma non equivale a una sentenza passata in giudicato.
- In assenza di un titolo giudiziale definitivo, il credito derivante da cartella resta soggetto al termine prescrizionale breve previsto dalla disciplina applicabile, qui individuato in cinque anni.
- Il termine decennale dell'articolo 2953 del codice civile non si applica automaticamente a tutti i crediti iscritti a ruolo o non contestati.
- Per valutare la prescrizione occorre verificare la data di notificazione della cartella, gli eventuali atti interruttivi successivi e l'esistenza di una sentenza passata in giudicato o di un decreto ingiuntivo.
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