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Sentenza

Sentenza n. 1894/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 37/2026 pubblicata in data 23 gennaio 2026, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, notificata il 5 febbraio 2026 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 18 maggio 2026;

Giustizia amministrativa202601004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 37/2026, passata in giudicato, che aveva riconosciuto € 500,00 per la carta docente dell'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 37/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, notificata il 5 febbraio 2026 e passata in giudicato il 18 maggio 2026. Ha chiesto che il Ministero desse esecuzione alla condanna al pagamento di € 500,00 per la carta docente relativa all'anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo, comprensivi della rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente; non risulta contestata l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha ritenuto ritualmente azionato il giudicato, essendo stata prodotta copia conforme della sentenza e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, e verificato che alla proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, con facoltà di delega, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza; ha posto a carico della ricorrente l'onere di comunicargli il codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha precisato che il compenso commissariale è compreso in quello spettante al dipendente per i compiti istituzionali. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. Disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    In sede di ottemperanza il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di eseguire il giudicato entro il termine assegnato e può predisporre misure per l'eventuale persistente inottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è verificato dal giudice quale presupposto di rito per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione e verificato il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dall'indicazione del termine per l'esecuzione sostitutiva e degli adempimenti necessari per consentirne l'attivazione; se l'incarico è affidato a un dipendente pubblico per attività connesse ai compiti istituzionali, il relativo compenso può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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