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Legge

L.R. Toscana 48/2011

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Normativa regionaleL.R. Toscana 48/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce nella l.r. Toscana 22/2002 una disciplina sulla sospensione dei componenti del CORECOM che si candidano alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali o comunali. La sospensione da incarico, funzioni e indennità opera dalla presentazione delle liste fino alla proclamazione degli eletti, con obbligo di comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Sospensione dei componenti CORECOM candidati alle elezioni

Sospensione dei componenti CORECOM candidati alle elezioni

La legge regionale interviene sulla disciplina del CORECOM nella Regione Toscana, introducendo una causa di sospensione temporanea dell’incarico per i componenti che si candidano a determinate consultazioni elettorali. La norma mira a evitare situazioni di incompatibilità o condizionamento durante la campagna elettorale e fino alla conclusione del procedimento elettorale.

Ambito di applicazione

La sospensione riguarda i componenti del CORECOM che risultino candidati:

  • alle elezioni del Parlamento europeo;
  • alle elezioni del Parlamento italiano;
  • alle elezioni dei consigli regionali;
  • alle elezioni dei consigli provinciali;
  • alle elezioni dei consigli comunali.

La disciplina si applica nel territorio della Regione Toscana, in quanto inserita nella legge regionale sulla comunicazione e sul CORECOM.

Effetti della sospensione

Dal momento della presentazione delle liste elettorali e fino alla proclamazione degli eletti, il componente del CORECOM candidato:

  • è sospeso dall’incarico;
  • è sospeso dalle funzioni;
  • non percepisce l’indennità di funzione per il medesimo periodo.

La sospensione opera quindi in modo automatico per l’intervallo temporale compreso tra presentazione delle liste e proclamazione degli eletti.

Obbligo di comunicazione

Alla data di presentazione delle liste elettorali, i componenti del CORECOM hanno l’obbligo di comunicare la propria candidatura al Presidente del Consiglio regionale.

Disciplina complessiva

La modifica inserisce una regola specifica di prevenzione dei conflitti legati alla candidatura elettorale dei componenti del CORECOM. La norma non disciplina altri profili procedurali o sanzionatori ulteriori rispetto alla sospensione automatica e alla comunicazione dovuta.

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