L.R. Toscana 44/2011
Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto “Giovani sì”. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana amplia le garanzie di Fidi Toscana per professionisti e persone fisiche nell’ambito di “Giovani sì” e modifica la l.r. 65/2010 su sanità, gestioni associate dei comuni, porto di Livorno, Mondiali di ciclismo 2013 e interventi straordinari per la montagna. Prevede misure e stanziamenti riferiti soprattutto al 2011-2013, quindi molte disposizioni hanno efficacia temporalmente limitata.
Sostegno all’economia toscana, progetto “Giovani sì” e modifiche alla finanziaria 2011
Sostegno all’economia toscana e misure collegate alla finanziaria 2011
La legge interviene in parte sul ruolo di Fidi Toscana S.p.A. e in parte sulla legge finanziaria regionale 2011, introducendo misure settoriali per sanità, enti locali, infrastrutture portuali, eventi sportivi e territori montani. La disciplina ha ambito esclusivamente toscano e, per varie previsioni, è collegata a esercizi finanziari e situazioni circoscritte al 2011-2013.
Fidi Toscana S.p.A. e progetto “Giovani sì”
La legge offre un’interpretazione autentica della disciplina regionale su Fidi Toscana S.p.A., chiarendo che, per i singoli istituti di credito appartenenti a gruppi bancari, non si applica il limite individuale del 15% previsto dalla l.r. 32/1974, restando fermo il limite complessivo del 30% del capitale sociale per l’intero gruppo.
Nell’ambito del progetto “Giovani sì”, le garanzie concesse da Fidi Toscana sono estese, nel rispetto di criteri di evidenza pubblica:
- agli esercenti le professioni intellettuali;
- alle persone fisiche.
Risorse per il rinnovamento delle aziende sanitarie
La legge sostituisce la previsione finanziaria relativa al sostegno del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. È autorizzata la concessione di un contributo complessivo pari a:
- 250 milioni di euro per il 2011;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Si tratta quindi di una misura finanziaria programmata su un triennio definito.
Gestioni associate dei comuni e contributi per il 2011
Per l’anno 2011, le risorse regionali destinate all’incentivazione delle gestioni associate ai sensi della l.r. 40/2001 sono attribuite solo alle unioni di comuni con:
- popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, oppure
- costituzione composta da almeno cinque comuni.
L’accesso ai contributi è subordinato, alla data del 21 novembre 2011, alla ricorrenza di specifiche situazioni già risultanti agli atti della Giunta regionale, tra cui:
- il precedente beneficio di contributi nel 2010;
- l’avvenuta costituzione dell’unione tramite atto costitutivo, anche se non ancora insediati tutti gli organi;
- la fase di costituzione dell’unione derivante da comunità montane, purché entro il 21 novembre 2011 siano stati approvati statuto e atto costitutivo ed effettuata la comunicazione prevista.
La legge disciplina anche:
- le modalità di concessione dei contributi, in alcuni casi alle comunità montane per il successivo trasferimento alle unioni subentranti;
- la liquidazione differita fino all’insediamento degli organi e, per alcune ipotesi, fino all’estinzione della comunità montana;
- la revoca dei contributi non liquidabili perché non si realizzano le condizioni richieste.
Altri contributi connessi alle gestioni associate
Per il 2011, i contributi previsti dalla l.r. 39/2004 per comuni montani e piccoli comuni in situazione di disagio sono riconosciuti ai comuni in maggiore disagio che nel 2010 risultavano partecipanti a gestioni associate incentivate dalla l.r. 40/2001, sulla base della graduatoria già approvata.
Sempre per il 2011, le risorse della l.r. 66/2007, in alternativa alla disciplina ordinaria, sono attribuite in parti uguali ai soggetti già beneficiari nel 2010, con un tetto massimo di 30.000 euro per ciascun soggetto. Anche in questo caso sono richiamate le modalità di concessione e revoca previste per le gestioni associate.
Modifiche alla disciplina sulle comunità montane
La legge modifica la l.r. 37/2008 in più punti, incidendo sul funzionamento delle comunità montane e delle unioni di comuni. Tra gli aspetti principali:
- soppressione di una specifica lettera dell’articolo 9;
- ampliamento dei soggetti che possono assumere determinati ruoli, includendo funzionari e segretari generali, in servizio o in quiescenza;
- ridefinizione del riferimento all’insediamento degli organi quale passaggio rilevante per la funzionalità dell’ente.
Interventi per la funzionalità del porto di Livorno
È introdotto un contributo regionale per concorrere, insieme all’Autorità portuale di Livorno, alla realizzazione degli interventi di escavo del porto, al fine di assicurarne la funzionalità.
La Giunta regionale deve stabilire con propria deliberazione le modalità di:
- assegnazione;
- erogazione;
- rendicontazione.
La spesa è autorizzata fino a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, con copertura sugli stanziamenti del bilancio pluriennale; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
In vista dei mondiali di ciclismo a Firenze nel 2013, la Regione promuove iniziative di accompagnamento e iniziative propedeutiche all’evento.
La disciplina prevede che:
- i contenuti e il calendario siano definiti nelle sedi di coordinamento già istituite e in raccordo con i soggetti coinvolti;
- la Giunta approvi il quadro degli interventi e delle iniziative finanziabili;
- la Giunta definisca anche i criteri di concessione dei contributi agli enti locali e ad eventuali altri soggetti attuatori;
- la Giunta riferisca al Consiglio sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
Per questa finalità è autorizzata una spesa di 250.000 euro a valere sul bilancio 2011.
Contributo straordinario per i territori montani
È istituito un contributo regionale per interventi straordinari a sostegno delle politiche per la montagna, destinato a:
- unioni di comuni costituite a seguito dell’estinzione di comunità montane;
- comuni classificati montani non appartenenti a comunità montana o unione di comuni;
- comunità montane.
Le risorse devono finanziare spese di investimento per interventi localizzati esclusivamente in zona montana. La Giunta regionale, previa definizione dei criteri concessori, stabilisce modalità di attribuzione, erogazione e rendicontazione.
Per il 2011 il contributo è destinato specificamente a:
- miglioramento della viabilità;
- miglioramento delle condizioni di accesso agli impianti turistici nella Montagna Pistoiese.
Per gli anni successivi, le priorità territoriali sono rinviate al DPEF, in base a contingenti e situazioni di svantaggio socio-economico. La dotazione per il 2011 è pari a 500.000 euro, senza oneri aggiuntivi, mentre per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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