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Legge

L.R. Toscana 50/2011

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 50/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 20/2006 e la l.r. 28/2010 su autorizzazioni agli scarichi, acque di restituzione, piccoli agglomerati, aree sensibili e depurazione di reflui a prevalente carattere industriale. Introduce nuovi termini, competenze e criteri tecnici, con scadenze transitorie fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi su piccoli agglomerati e termini specifici per verifiche e deliberazioni regionali nel 2011-2012.

Modifiche alla disciplina toscana sulla tutela delle acque e sugli scarichi

Modifiche alla disciplina regionale toscana sulla tutela delle acque e sugli scarichi

La legge interviene in modo ampio sulla l.r. Toscana 20/2006 e sulla l.r. 28/2010, aggiornando definizioni, competenze autorizzative, criteri tecnici e regole transitorie in materia di scarichi, depurazione e aree sensibili. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Toscana.

Ambito e definizioni

Il provvedimento amplia e precisa varie nozioni rilevanti per l’applicazione della normativa regionale sulle acque.

  • Viene esteso il riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.
  • Sono ridefinite le “acque di restituzione”, includendo, in certe condizioni, acque per produzione idroelettrica, irrigua, per potabilizzazione e derivanti da sondaggi o perforazioni non collegati a idrocarburi.
  • Sono escluse da tale nozione le acque geotermiche o minerarie, le acque scaricate da stabilimenti autorizzati alla coltivazione del giacimento minerario e le acque di processo usate nelle perforazioni o nei sondaggi.
  • Sono introdotte le definizioni di scarichi da piccoli agglomerati, corpo idrico tipizzato e piano di gestione.
  • Viene precisata la nozione di scaricatori di piena e soppressa la definizione di scarichi in fognatura dinamica.

Coordinamento istituzionale

Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento, con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra uffici regionali, provinciali, comunali e AATO, o l’ente subentrante.

  • Ne fanno parte i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti della Regione, delle province, dell’AATO e dei sei comuni individuati dal Consiglio delle autonomie locali.
  • Possono essere invitati ARPAT, i gestori del servizio idrico integrato e i gestori degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale.
  • Il comitato è convocato almeno ogni sei mesi e comunque quando necessario.
  • La partecipazione è gratuita e il comitato adotta un regolamento interno.

Competenze autorizzative e tariffe

La legge ridefinisce la ripartizione delle competenze in materia di autorizzazione allo scarico.

  • La provincia rilascia le autorizzazioni agli scarichi non in pubblica fognatura di acque reflue industriali, urbane e meteoriche di dilavamento contaminate.
  • Il comune e la provincia devono concludere il procedimento entro 90 giorni dalla domanda, salvo la disciplina generale di semplificazione.
  • L’AATO, o l’ente che ne assumerà le funzioni, rilascia le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura delle medesime acque.
  • Anche in questo caso il termine procedimentale è di 90 giorni.
  • All’AATO spetta inoltre la determinazione delle tariffe per collettamento e depurazione delle acque reflue industriali e delle AMC, secondo il decreto legislativo di riferimento.
  • È eliminata una precedente previsione del comma 7 dell’articolo 5.

Scarichi, limiti di emissione e prescrizioni tecniche

La disciplina sugli scarichi viene rafforzata con prescrizioni più dettagliate.

  • Per gli scaricatori di piena di classe B2, se la provincia impone condizioni specifiche di emissione, l’AATO può introdurre limiti più restrittivi per singolo scarico in fognatura, solo per le sostanze indicate nelle tabelle 1A e 1B dell’allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
  • La modifica dell’autorizzazione è ammessa solo se il gestore dimostra che soluzioni alternative sono tecnicamente impossibili o eccessivamente onerose rispetto ai benefici ambientali.
  • Gli atti autorizzativi devono contenere le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, anche in coerenza con il piano di tutela delle acque e il piano di gestione.
  • Vengono ridefiniti alcuni criteri per l’individuazione di limiti diversi di emissione, con esclusione di soluzioni che compromettano gli obiettivi ambientali.

Acque di ricerca e restituzione

Per le acque di ricerca e per le nuove opere di presa è introdotta una disciplina specifica.

  • La restituzione delle acque di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2, è soggetta alle prescrizioni del comune contenute nel permesso di ricerca o nell’atto di approvazione delle nuove opere di presa.
  • Le condizioni di restituzione includono limiti di emissione, in concentrazione e quantità annua, stabiliti caso per caso previo parere ARPAT e sentite province e autorità di bacino.
  • Il ricercatore deve controllare periodicamente la qualità delle acque restituite e inviare i risultati al comune, nonché sostenere le spese dei rilievi e dei controlli.

Impianti di depurazione a carattere prevalentemente industriale

La legge introduce una disciplina organica per gli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale.

  • Tali impianti non rientrano nel servizio idrico integrato.
  • Se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori mediante convenzione con i comuni proprietari.
  • Possono trattare anche, in quota minoritaria, acque reflue urbane.
  • I gestori del servizio idrico integrato possono stipulare convenzioni con tali impianti per la depurazione di reflui urbani, con corrispettivo determinato dall’AATO a livello di singolo impianto.
  • L’AATO individua gli impianti interessati.
  • L’autorità competente può autorizzare, nei limiti della capacità residua, lo smaltimento di rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo.
  • Il gestore può inoltre accettare, previa comunicazione, specifici rifiuti e materiali: reflui che rispettano i limiti per lo scarico in fognatura, materiali da manutenzione ordinaria di sistemi domestici e materiali da manutenzione ordinaria della rete fognaria o di altri impianti urbani, quando non sia tecnicamente o economicamente realizzabile un ulteriore trattamento.
  • L’attività è ammessa solo se non compromette il riutilizzo di acque reflue e fanghi.
  • La comunicazione deve indicare capacità residua, caratteristiche e quantità dei rifiuti trattabili; l’autorità può imporre limiti diversi o vietare specifiche categorie e iscrive i gestori in appositi elenchi.

Piccoli agglomerati e trattamento appropriato

Per gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati è prevista una disciplina specifica e più flessibile.

  • Gli scarichi devono essere sottoposti a trattamento appropriato secondo il regolamento regionale e le prescrizioni autorizzative.
  • Il trattamento deve garantire tutela della falda, rispetto delle norme igienico-sanitarie, corretto dimensionamento e funzionamento, manutenzione e non compromissione degli obiettivi di qualità ambientale.
  • L’impianto non deve essere utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.
  • Se nei piccoli agglomerati confluiscono anche acque reflue industriali, si applicano i limiti della tabella 3 dell’allegato 5 al decreto legislativo, salvo che il titolare dimostri che la quota industriale è inferiore al 10% degli abitanti equivalenti e che non vi siano scarichi di sostanze pericolose indicate nelle tabelle 3/A e 5.
  • La deroga non opera se sono necessari limiti più severi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.
  • La provincia verifica i requisiti prima del rilascio dell’autorizzazione.

Aree sensibili: programmazione, verifica e obiettivi di abbattimento

La legge disciplina in modo dettagliato l’individuazione e la gestione delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti.

  • La Regione individua, ove necessario, le aree sensibili e delimita i relativi bacini drenanti nel piano di tutela delle acque.
  • La Giunta regionale definisce i criteri tecnici per valutare la percentuale di abbattimento di azoto e fosforo totale, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione, dell’obiettivo di riduzione previsto dalla normativa statale.
  • Entro 90 giorni dall’individuazione di ciascuna area sensibile, la Giunta effettua la ricognizione degli impianti, valuta il livello di riduzione ottenuto, seleziona gli impianti idonei, stabilisce la riduzione dovuta da ciascuno e individua anche gli impianti che scaricano fuori dal bacino pur essendo localizzati al suo interno.
  • La selezione degli impianti tiene conto di una valutazione costi/benefici e del contributo di ciascun impianto alla riduzione complessiva.
  • Gli impianti che scaricano fuori dal bacino drenante e i quantitativi effettivamente riutilizzati sono considerati con riduzione del 100%.
  • Entro 180 giorni dalla deliberazione regionale, l’AATO verifica l’idoneità degli impianti rispetto all’obiettivo settennale, considerando anche gli interventi già programmati.
  • Se la verifica è negativa, l’AATO adegua gli atti di programmazione per prevedere gli interventi necessari.

Regime degli scarichi nelle aree sensibili dopo sette anni

Decorso il termine di sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, la disciplina si differenzia in base al raggiungimento o meno dell’obiettivo di riduzione.

  • Se l’obiettivo è raggiunto, gli impianti individuati dalla Regione devono rispettare le percentuali di riduzione fissate e i limiti della tabella 1 e, per gli altri parametri, della tabella 3 dell’allegato 5, con eccezione dei limiti su azoto nitroso e nitrico.
  • Gli scarichi urbani da agglomerati con oltre 2.000 abitanti equivalenti, diversi dagli impianti selezionati e da quelli che scaricano fuori bacino, sono soggetti ai limiti della tabella 1 e, per il resto, della tabella 3, salvo limiti più restrittivi dell’autorità competente.
  • Gli scarichi da piccoli agglomerati nei medesimi ambiti restano soggetti ai soli trattamenti appropriati.
  • Se l’obiettivo non è raggiunto, gli scarichi urbani da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere sottoposti al trattamento più spinto, per rispettare la tabella 2 dell’allegato 5; le province adeguano le autorizzazioni già rilasciate.

Programmazione, controlli e sanzioni

La legge rafforza il coordinamento anche sul versante dei controlli e delle sanzioni.

  • La Giunta regionale deve definire criteri e indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
  • Tali criteri devono basarsi anche sui dati e sulle informazioni acquisiti dagli enti competenti.

Disposizioni transitorie per i piccoli agglomerati

Per l’adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati sono previste regole transitorie con termini puntuali.

  • La Giunta regionale può promuovere e stipulare accordi e contratti di programma per aumentare la capacità depurativa e migliorare l’uso delle risorse idriche.
  • Entro il 31 marzo 2012, tali accordi possono essere stipulati tra Regione, province, AATO e gestori del servizio idrico integrato per definire gli interventi necessari all’adeguamento.
  • Gli accordi devono stabilire tempi e modalità di attuazione, procedure di verifica e procedure di revisione.
  • Gli interventi devono concludersi entro il 31 dicembre 2015, oppure, se ciò non pregiudica gli obiettivi di qualità, anche successivamente ma non oltre il 31 dicembre 2021.
  • Entro il 30 novembre 2011 i gestori devono trasmettere alle province il programma degli interventi con cronoprogramma approvato dall’AATO.

Disposizioni per le aree sensibili già individuate

Per le aree sensibili esistenti alla data di entrata in vigore della legge si applicano sia la disciplina transitoria della l.r. 28/2010 sia le nuove norme introdotte.

  • La Giunta regionale deve approvare la deliberazione tecnica prevista dalla nuova disciplina entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
  • Per gli impianti di depurazione a carattere prevalentemente industriale, la verifica spetta alla Regione con il supporto dei gestori e gli eventuali interventi sono definiti d’intesa con questi ultimi.
  • Se nell’area sensibile sono presenti anche tali impianti, la verifica è effettuata dalla Regione con il supporto sia delle AATO sia dei gestori interessati, e gli interventi sono definiti d’intesa con tutti i soggetti coinvolti.

Abrogazioni e coordinamento finale

La legge abroga la l.r. 61/2008, relativa alla gestione degli impianti di fognatura e depurazione di acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale.

  • Fino all’adozione della deliberazione regionale sui criteri tecnici per le aree sensibili, le direttive emanate ai sensi della l.r. 28/2010 devono comunque tener conto di tali criteri.
  • Nel complesso, l’atto ha contenuto applicativo ancora utile come testo di coordinamento della disciplina toscana sulle acque, ma include numerose scadenze già consumate e norme transitorie riferite a termini ormai conclusi.

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