L.R. Toscana 47/2011
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la finanziaria toscana 2011 introducendo una disciplina per favorire la reindustrializzazione di aree in grave crisi, con possibili effetti occupazionali e sociali. Fidi Toscana può costituire o partecipare a società dedicate alla riconversione e all’insediamento di nuove imprese; la Regione può entrare in tali società fino al 60% del capitale sociale. La norma opera nell’ambito delle politiche regionali e del processo di riforma richiamato nel DPEF 2012.
Interventi per la reindustrializzazione di aree in grave crisi in Toscana
Interventi per la reindustrializzazione
La legge regionale toscana interviene sulla legge finanziaria 2011 per introdurre uno strumento di sostegno alla reindustrializzazione di aree colpite da grave crisi economica e produttiva. L’obiettivo è favorire il rilancio di territori segnati da rilevanti criticità occupazionali e sociali, nell’ambito della programmazione regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le aree che risultino riconosciute come in grave crisi:
- in atti nazionali, oppure
- negli strumenti di programmazione regionale.
L’intervento regionale è orientato a:
- promuovere la riconversione delle aree in crisi;
- favorire l’insediamento di nuove imprese;
- contrastare le ricadute negative sull’occupazione e sulla coesione sociale;
- sostenere gli obiettivi generali della programmazione regionale.
Ruolo di Fidi Toscana S.p.A.
Nel quadro delle iniziative regionali, Fidi Toscana S.p.A. è autorizzata a costituire società e a partecipare a società già esistenti. Tali soggetti devono avere finalità connesse a:
- realizzazione di interventi per la riconversione delle aree interessate;
- promozione di nuovi insediamenti produttivi;
- eventuale acquisizione delle aree stesse.
La facoltà è collocata “nelle more” del processo di riforma richiamato nel documento di programmazione economica e finanziaria 2012, quindi in una fase transitoria legata a quel percorso di riassetto.
Partecipazione della Regione Toscana
La Regione Toscana, per attuare le finalità sopra indicate e nel rispetto della disciplina regionale sulle partecipazioni societarie, può partecipare alle società costituite da Fidi Toscana S.p.A.
Il limite massimo della partecipazione regionale è fissato nel:
- 60 per cento del capitale sociale.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento si coordina con la disciplina regionale sulla partecipazione a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, richiamata espressamente dalla norma. La legge non introduce ulteriori procedimenti, scadenze o limiti temporali autonomi oltre al richiamo al periodo transitorio legato al processo di riforma indicato nel DPEF 2012.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 ott 2011L.R. Toscana 48/2011
- Legge · 6 ott 2011L.R. Toscana 49/2011
- Legge · 10 ott 2011L.R. Toscana 50/2011
- Legge · 21 set 2011L.R. Toscana 44/2011
- Legge · 21 set 2011L.R. Toscana 45/2011
- Legge · 21 set 2011L.R. Toscana 46/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →