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Legge

L.R. Toscana 52/2011

Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.

Normativa regionaleL.R. Toscana 52/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza la programmazione regionale toscana in materia ambientale ed energetica, trasformando il PRAA nel PAER e coordinando con esso la disciplina su energia, aree protette e altri settori ambientali. Stabilisce contenuti, attuazione e monitoraggio del piano, prevede il mantenimento transitorio dei piani vigenti fino all’approvazione del PAER e dispone varie abrogazioni e sostituzioni terminologiche.

Programmazione ambientale ed energetica regionale e adeguamento della normativa toscana collegata

Programmazione ambientale ed energetica regionale

La legge regionale toscana ridefinisce il sistema di programmazione integrata in materia ambientale ed energetica, sostituendo il precedente piano regionale di azione ambientale con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Il provvedimento coordina inoltre la normativa su energia, aree protette, rischio sismico, rifiuti e tutela delle acque, adeguando i riferimenti tra le diverse leggi regionali interessate.

Contenuti e funzioni del PAER

Il PAER costituisce il quadro unitario della programmazione regionale ambientale ed energetica. Esso:

  • definisce il quadro conoscitivo sullo stato dell’ambiente;
  • individua finalità e obiettivi generali, sia settoriali sia intersettoriali;
  • detta indirizzi per l’integrazione e il coordinamento delle politiche regionali nei settori di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e da radiazioni ionizzanti, difesa del suolo e risorse idriche, rischio sismico, aziende a rischio di incidente rilevante, aree protette e biodiversità, rifiuti e bonifiche, energia e miniere, cambiamenti climatici.

Il piano, oltre agli obiettivi generali, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento e quadro delle risorse attivabili. In tale ambito ricomprende quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di energia, parchi e aree protette, prevenzione del rischio sismico e habitat naturali.

Rapporto con i piani di settore

Per alcuni ambiti la programmazione resta affidata a strumenti settoriali specifici, che devono essere coerenti con gli obiettivi generali del PAER. In particolare, le politiche regionali in materia di:

  • qualità dell’aria ambiente;
  • gestione dei rifiuti e bonifica;
  • tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite rispettivamente nel piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, nel piano regionale di gestione dei rifiuti e nel piano di tutela delle acque.

Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento di tali piani di settore, il PAER può comunque prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle relative materie, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la spesa connessa.

Attuazione, monitoraggio e valutazione

I contenuti del PAER sono attuati tramite le procedure di programmazione regionale previste dalla legge regionale sulla programmazione. La Giunta regionale deve presentare ogni anno al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, con la descrizione dello stato di realizzazione e dei risultati dell’attuazione del piano.

Modifiche alla disciplina in materia di energia

La legge adegua la normativa energetica regionale al PAER, sostituendo il precedente riferimento al PIER. La programmazione energetica regionale viene ricondotta al PAER, che definisce indirizzi, finalità, obiettivi generali, tipologie di intervento e risorse attivabili.

Sono inoltre aggiornati i richiami contenuti in varie disposizioni della legge regionale sull’energia, così da sostituire il PIER con il PAER in materia di:

  • programmazione regionale;
  • autorizzazioni e procedimenti energetici;
  • incentivi, interventi e strumenti attuativi collegati;
  • trasmissione del piano al Ministero competente e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas dopo l’approvazione.

Vengono abrogati gli articoli 7 e 37 della legge regionale sull’energia.

Modifiche in materia di aree protette e biodiversità

Il provvedimento aggiorna anche il raccordo con la disciplina sulle aree protette, disponendo che i criteri e gli indirizzi relativi alle aree protette siano stabiliti nell’ambito del PAER. In questo modo il piano ambientale ed energetico regionale assume rilievo anche per la programmazione del sistema delle aree protette, compreso il parco regionale delle Alpi Apuane.

Regime transitorio

Fino all’approvazione del PAER restano validi gli atti di programmazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge, cioè:

  • il piano regionale di azione ambientale già approvato;
  • il piano di indirizzo energetico regionale;
  • il programma delle aree protette approvato ai sensi della normativa previgente.

Disposizioni finali e abrogazioni

La legge dispone la sostituzione generalizzata delle espressioni “piano regionale di azione ambientale” e “PRAA” con “piano ambientale ed energetico regionale” e “PAER” in tutta la normativa richiamata. Diverse disposizioni delle leggi sulle aree protette e sulla tutela degli habitat risultano inoltre abrogate per effetto di successivi interventi normativi; il testo consolidato riportato evidenzia tali abrogazioni per gli articoli interessati.

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