Circolare numero 104 del 28-06-2013
Premessa. Il quadro normativo di riferimento. Frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, concesso dai Comuni ex art. 65 L. 448/1998, può essere riconosciuto anche in misura proporzionale per i soli mesi dell’anno in cui il requisito dei tre figli minori è presente, pur se la domanda viene presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo ma dopo la perdita del requisito. L’Istituto adotta così un’interpretazione uniforme e più favorevole, superando le difformità applicative tra Comuni. Per l’erogazione frazionata è però necessario che, al momento del venir meno del requisito, esista già un ISE/ISEE valido riferito al nucleo con almeno tre figli minori; resta inoltre discrezionale per i Comuni la valutazione delle domande relative al 2012 presentate entro il 31 gennaio 2013.
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: erogazione frazionata e criteri applicativi
Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori: criteri per l’erogazione frazionata
La circolare interviene su un tema applicativo relativo all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, chiarendo come debba essere gestita la domanda quando il requisito dei tre figli minori venga meno prima della presentazione dell’istanza, pur nel rispetto del termine di presentazione fissato al 31 gennaio dell’anno successivo dall’art. 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000. L’obiettivo è uniformare i comportamenti dei Comuni, superando interpretazioni difformi e disparità di trattamento.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, in particolare, due disposizioni del D.P.C.M. n. 452/2000:
- l’art. 16, comma 1, che consente la presentazione della domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui la prestazione è richiesta;
- l’art. 14, comma 1, secondo cui il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno il requisito relativo alla composizione del nucleo.
Viene inoltre considerato l’art. 16, comma 4, che prevede la presentazione della domanda solo a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della domanda stessa. È proprio dalla lettura coordinata di tali norme che sono emerse incertezze interpretative tra i Comuni.
Problema applicativo segnalato dai Comuni
La circolare evidenzia che alcuni Comuni, valorizzando il requisito della sussistenza dei presupposti al momento della domanda, hanno adottato un orientamento restrittivo e negato la prestazione quando uno dei figli aveva già raggiunto la maggiore età o, comunque, il nucleo non era più composto da almeno tre figli minori.
Altri Comuni, invece, hanno riconosciuto l’assegno limitatamente ai mesi dell’anno in cui il requisito risultava effettivamente presente. La circolare prende atto che questa diversità di prassi ha prodotto trattamenti non uniformi a parità di situazione familiare.
Nuovo orientamento interpretativo
L’Istituto recepisce il parere del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e afferma un criterio più favorevole ai potenziali aventi diritto.
In base a tale orientamento, l’assegno:
- può essere erogato in misura frazionata;
- spetta per i soli mesi dell’anno in cui il nucleo presenta almeno tre figli minorenni;
- può essere riconosciuto anche se la domanda è presentata dopo il venir meno del requisito, purché sia rispettato il termine del 31 gennaio dell’anno successivo.
Estensione ai casi di mutamento della composizione del nucleo
La circolare precisa che il principio della frazionabilità opera non solo nel caso in cui il requisito venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli, ma anche quando la composizione del nucleo muti per altre ragioni, ad esempio:
- affidamento di uno dei tre figli minori a terzi;
- cancellazione di uno dei figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente.
Condizioni richieste per l’erogazione pro quota
L’erogazione frazionata è subordinata alla presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. In particolare, la circolare richiede che, al momento in cui viene meno il requisito dei tre figli minori, il richiedente abbia già un ISE in corso di validità riferito al nucleo familiare composto con almeno tre figli minori.
La prestazione, quindi, non è riconosciuta in modo automatico per l’intero anno, ma solo nella misura corrispondente ai mesi in cui il requisito sussiste effettivamente.
Domande riferite all’anno 2012
Per le domande relative all’anno 2012, presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013, la circolare lascia ai singoli Comuni la valutazione discrezionale circa l’accoglimento, purché i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla stessa circolare.
Effetto complessivo della circolare
La circolare introduce dunque un criterio uniforme e sostanzialmente più favorevole per gli aventi diritto, consentendo il riconoscimento dell’assegno in proporzione ai mesi di effettiva presenza del requisito dei tre figli minori. In questo modo si attenua l’effetto penalizzante derivante da eventi che fanno cessare il requisito prima della presentazione della domanda, purché restino rispettati i termini e le condizioni indicate.
Punti principali
Quesito interpretativo e difformità applicative
La circolare affronta il problema della riconoscibilità dell’assegno quando la domanda, pur presentata nei termini previsti dall’art. 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000 entro il 31 gennaio dell’anno successivo, sia inoltrata dopo che uno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è venuto meno altro requisito relativo alla composizione del nucleo. Alcuni Comuni avevano adottato un’interpretazione restrittiva, negando la prestazione se i requisiti non erano presenti al momento della domanda; altri riconoscevano l’assegno solo per il periodo dell’anno in cui il requisito permaneva. Da tali differenze derivavano disparità di trattamento tra nuclei in condizioni analoghe.
Nuovo criterio interpretativo recepito dall’Istituto
L’Istituto recepisce il parere del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e afferma che l’assegno può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito dei tre figli minori, anche se la domanda viene presentata dopo il venir meno di tale requisito, purché sia comunque rispettato il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Condizioni per il riconoscimento pro quota
La prestazione spetta, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, solo per i mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minorenni nel nucleo. La circolare estende il criterio anche ai casi in cui il venir meno del requisito dipenda da eventi diversi dal raggiungimento della maggiore età, come l’affidamento di uno dei minori a terzi o la cancellazione di un figlio dallo stato di famiglia del richiedente.
Requisito ISE/ISEE valido al momento della cessazione del requisito
Per l’erogazione frazionata è richiesto che, al momento in cui viene meno il requisito dei tre figli minori, il richiedente disponga già di un ISE in corso di validità riferito al nucleo composto con almeno tre figli minori. Questo elemento è posto come condizione ulteriore per l’accesso alla prestazione pro quota.
Domande relative al 2012 e discrezionalità dei Comuni
Resta rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione delle domande riferite all’anno 2012, purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013 e da soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla circolare.
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