Circolare numero 100 del 17-06-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Pensionati Famiglia (A.N.P.F.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 27 marzo 2013 tra INPS e Associazione Nazionale Pensionati Famiglia (A.N.P.F.), valida fino al 31 dicembre 2013, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono indicati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché le istruzioni contabili e il codice INPS attribuito all’Associazione.
Convenzione INPS-A.N.P.F. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-A.N.P.F. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 27 marzo 2013 tra INPS e Associazione Nazionale Pensionati Famiglia (A.N.P.F.), approvata con determinazione n. 242 del 21 dicembre 2012 e valida fino al 31 dicembre 2013. L’atto disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti all’Associazione.
Ambito soggettivo di applicazione
La facoltà di rilasciare la delega è riconosciuta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.
La circolare precisa espressamente che l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il riferimento normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e controfirmato dal responsabile locale dell’A.N.P.F..
Ai fini della presentazione all’INPS, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e al deposito delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali dell’Associazione.
Decorrenza delle deleghe e modalità di prova
Le deleghe presentate da soggetti già titolari di pensione alla Struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione, nonché le relative revoche, hanno efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione.
La documentazione da presentare all’INPS deve essere accompagnata da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS all’A.N.P.F. con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e concorso di più deleghe
Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, ai fini della trattenuta assume efficacia la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente; in tale ipotesi, prevale la delega presentata successivamente.
La circolare esclude che la sottoscrizione di una nuova delega valga come revoca implicita della precedente. Se la volontà di revoca viene comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica acquisisce la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio dello stesso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e rimesse
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e i relativi adempimenti sono demandati alla Direzione Generale e all’A.N.P.F. a livello centrale.
I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2011, sono indicati come segue:
- € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione;
- € 0,74 per nuova delega su pensione esistente;
- € 0,74 per revoca delega;
- € 1,48 per variazione (revoca + acquisizione nuova delega);
- € 0,04 per gestione delega.
Esclusione di responsabilità dell’INPS
Con l’articolo 10 della convenzione, l’A.N.P.F. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato assoggettato alla trattenuta e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o sulla regolarità del rilascio della delega, l’Associazione si obbliga a ristorare l’Istituto per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Associazione è attribuito il codice INPS I0.
Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25358, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27358, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale e l’allegato 2 riporta le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale dell’A.N.P.F.. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Associazione.
Decorrenza delle deleghe e delle revoche
Le deleghe presentate da pensionati già titolari di pensione alla Struttura territoriale INPS che ha in carico il trattamento, così come le revoche, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia è restituita dalla sede INPS all’A.N.P.F. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca e pluralità di deleghe
Se il pensionato rilascia deleghe a più organizzazioni sindacali, prevale la prima pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tal caso vale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e gli adempimenti, definiti a livello centrale tra Direzione Generale e A.N.P.F.. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono: € 0,04 per nuova delega su domanda di pensione, € 0,74 per nuova delega su pensione esistente, € 0,74 per revoca delega, € 1,48 per variazione (revoca più nuova delega) e € 0,04 per gestione delega.
Esonero da responsabilità
Con l’articolo 10, l’A.N.P.F. esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’A.N.P.F. è attribuito il codice INPS I0. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25358, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27358, per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale; l’allegato 2 elenca le variazioni al piano dei conti.
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