Circolare numero 101 del 20-06-2013
1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di determinazione dei contributi volontari per il 2013 nelle diverse categorie di lavoratori agricoli. Vengono fissate le aliquote per i lavoratori agricoli dipendenti, aggiornate le classi di reddito per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, e indicate le regole per i contributi integrativi volontari degli operai agricoli a tempo determinato, dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, nonché dei coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO. Sono richiamati limiti, aliquote, criteri di riparto e rinvii agli allegati per gli importi specifici.
Calcolo dei contributi volontari per i lavoratori agricoli per l’anno 2013
Contributi volontari per i lavoratori agricoli nell’anno 2013
La circolare illustra i criteri di calcolo dei contributi volontari dovuti per il 2013 dalle diverse categorie di lavoratori agricoli. Le regole sono differenziate in base alla posizione assicurativa, alla tipologia di lavoratore e alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, con rinvio ad allegati per alcuni importi specifici.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, nonché per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, dal 1° gennaio 2013 l’aliquota complessiva IVS applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 27,90%.
La circolare ripartisce tale aliquota in:
- quota base: 0,11%, con coefficiente di riparto 0,003943;
- quota pensione: 27,79%, con coefficiente di riparto 0,996057.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, l’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 prevede il versamento dei contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, definite annualmente da decreto ministeriale. Per il 2013 le classi sono state aggiornate applicando la variazione ISTAT annua del 3% degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le classi di reddito settimanale e i corrispondenti contributi, validi dal 1° gennaio 2013, sono articolati in quattro fasce. Il contributo totale comprende la quota pensione, l’addizionale ex legge n. 233/1990, l’addizionale ex legge n. 160/1975 e, per le prime due classi, un importo totale indicato come soggetto a minimo.
La circolare precisa inoltre che il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- 55,23 euro, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata concessa prima del 31 dicembre 1995;
- 64,15 euro, se l’autorizzazione è stata concessa dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari ex art. 4 DPR n. 1432/1971
Operai agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a un massimo di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti integrativi. Per il 2013 tale contributo va calcolato sull’imponibile contributivo determinato dalle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS di settore pari al 27,79% più la quota base dello 0,11%.
La circolare richiama inoltre il superamento dell’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 nei casi disciplinati dall’art. 1, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81. In tali ipotesi non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali quando queste non siano superate dal salario contrattuale.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua invece ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968, in virtù dell’interpretazione autentica contenuta nel comma 785 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La circolare specifica che, per il 2013, devono essere utilizzate le retribuzioni medie giornaliere determinate dal Ministero competente con decreto direttoriale del 28 maggio, valide soltanto per questa categoria e costruite su salari medi convenzionali annuali e provinciali.
Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai a tempo determinato. È richiamata inoltre una tabella allegata per il calcolo dei contributi volontari integrativi, nella quale la colonna “retribuzione” indica la retribuzione giornaliera imponibile fissata dal decreto direttoriale.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale বাধigatoria
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, l’art. 7, commi 1 e 7, del D.lgs. n. 184/1997 distingue il trattamento a seconda che l’autorizzazione alla contribuzione volontaria sia anteriore o successiva al 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto.
Soggetti già autorizzati al 12 luglio 1997
Per i contribuenti già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 184/1997, gli importi dei contributi volontari per il 2013 sono riportati in allegato. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per i contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato sommando contributo integrativo e contributo base, entrambi calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.
Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2013:
- il contributo integrativo comprende l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 18,86 euro;
- a tale importo si aggiunge la contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota del 9,34%, risultante dall’8,84% prevista per gli operai agricoli aumentata dello 0,50% ex art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
- il contributo base è calcolato applicando l’aliquota dello 0,11% alla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda.
La circolare riporta infine i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe:
- Base IVS: 0,005854;
- Quota pensione: 0,994146;
- Totale: 1,000000.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995, per i quali nel 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è pari al 27,90% dal 1° gennaio 2013. La composizione dell’aliquota è indicata in quota base 0,11% e quota pensione 27,79%, con coefficienti di riparto pari rispettivamente a 0,003943 e 0,996057.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
In applicazione dell’art. 10 della legge n. 233/1990, i contributi volontari sono determinati secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, aggiornate annualmente. Per il 2013 le classi sono state adeguate con la variazione ISTAT del 3% e determinano contributi settimanali che comprendono quota pensione, addizionale ex legge n. 233/1990 e addizionale ex legge n. 160/1975. È inoltre previsto un minimo contributivo settimanale: 55,23 euro per autorizzazioni anteriori al 31 dicembre 1995 e 64,15 euro per autorizzazioni successive.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato
I contributi integrativi volontari ex art. 4 del DPR n. 1432/1971 possono essere richiesti fino a concorrenza di 270 giornate e sono pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono. Per il 2013 vanno calcolati sull’imponibile contributivo derivante dalle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del settore pari al 27,79% più la quota base dello 0,11%. La circolare chiarisce che non si applica più il criterio delle retribuzioni medie convenzionali previsto dall’art. 28 del DPR n. 488/1968.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua ad applicarsi l’art. 28 del DPR n. 488/1968, per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nella legge n. 296/2006. Per il 2013 si utilizzano le retribuzioni medie giornaliere fissate dal decreto direttoriale del 28 maggio, valevoli solo per questa categoria e determinate annualmente e per provincia. Le aliquote da applicare sono quelle previste per gli operai agricoli a tempo determinato.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria le modalità di calcolo cambiano a seconda che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia anteriore o posteriore al 12 luglio 1997. Per i già autorizzati a quella data gli importi 2013 sono quelli riportati in allegato, aggiornati con l’indice del costo della vita. Per chi è autorizzato dal 12 luglio 1997, il contributo settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente alla domanda; per le domande con decorrenza nel 2013 il contributo integrativo comprende un importo fisso di 18,86 euro più il 9,34% sulla media retributiva, mentre il contributo base è calcolato applicando lo 0,11%.
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