Ordinanza n. 171/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia. Il TAR ha rilevato che il ricorrente aveva depositato un’istanza di fissazione riferita esclusivamente all’udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare, senza presentare l’istanza di fissazione dell’udienza di merito. La controversia non rientra tra quelle per le quali l’udienza di merito deve essere fissata d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato allo stato improcedibile la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., poiché la domanda cautelare non può essere esaminata in assenza dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo i casi di fissazione d’ufficio, non ricorrenti nella controversia. Il giudice non ha esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso nel merito l’impugnazione del diniego del permesso di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, c.p.a.
La domanda cautelare è improcedibile finchè non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio
La domanda cautelare è improcedibile quando il ricorrente non abbia presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, se la causa non rientra tra quelle soggette a fissazione d’ufficio.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo è improcedibile, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., se non è stata presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che la legge preveda la fissazione d’ufficio di tale udienza.
- L’istanza di fissazione della sola camera di consiglio cautelare non sostituisce l’istanza di fissazione dell’udienza di merito richiesta dall’art. 55, comma 4, c.p.a.
- In mancanza del presupposto processuale costituito dall’istanza di fissazione dell’udienza di merito, il giudice non procede alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Come è indicizzato
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