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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20913/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per molteplici vizi: (1) nullità del decreto che dispone il rinvio a giudizio per genericità dell'imputazione relative a numerose fatture ritenute inesistenti; (2) violazione delle norme procedurali (artt. 423, 521, 522 c.p.p.) per mancata notifica all'imputato e al difensore dell'ordinanza interlocutoria e dell'avviso di deposito degli atti integrativi; (3) nullità per omesso deposito degli atti al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e pretesa perentorietà del termine di 20 giorni per le memorie; (4) censura sulla motivazione di merito, contestando la qualificazione delle fatture come fittizie, la mancanza di adeguati accertamenti bancari, la valutazione del ruolo dell'imputato nelle società estere e la ricostruzione indiziaria complessiva; in subordine deduzione di prescrizione per alcune fatture/periodi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: tutte le censure risultano manifestamente infondate o configurano questioni di merito inammissibili in cassazione. In particolare: (a) l'imputazione è ritenuta sufficientemente specifica perché contiene gli elementi strutturali essenziali (qualifica soggettiva dell'imputato, società coinvolte, anni d'imposta) e gli atti di causa permettevano il pieno esercizio della difesa; (b) il termine di 20 giorni dell'art. 415-bis c.p.p. ha natura ordinatoria e il deposito successivo non determina nullità, salvo concreto pregiudizio, che non è emerso; (c) la mancata notifica all'imputato assente non ha pregiudicato la difesa, essendo intervenuta la rappresentanza del difensore e concesso il rinvio per esaminare gli atti integrativi; (d) le contestazioni sulla carenza istruttoria e sugli accertamenti bancari costituiscono critica di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica — e nella specie i giudici di merito hanno fornito un articolato e coerente apparato motivazionale; (e) la dedotta prescrizione relativa ad alcune fatture è maturata dopo la sentenza impugnata, dunque non rilevabile in cassazione. Conseguenza: la sentenza di appello resta confermata e il ricorso è respinto come inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale sostanziale sulla dichiarazione infedele/uso di fatture inesistenti: la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'imputazione, non sia necessaria la elencazione analitica di ogni singolo documento quando le fatture siano identificabili per categorie omogenee e connessi elementi fattuali

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad altri l'evasione; la Corte ha ritenuto applicabile la regola di individuabilità per categoria e ha confermato la valutazione di fittizietà operativa basata su elementi indiziari

  • art. 415-bis c.p.p.

    art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Il termine di 20 giorni per la presentazione delle memorie è di natura ordinatoria: il decorso non produce automaticamente nullità; il termine decorre dal deposito degli atti e diritti difensivi possono essere esercitati fino alla richiesta di rinvio a giudizio

  • art. 416 c.p.p.

    Regola i termini e le modalità per la richiesta di rinvio a giudizio; collegata all'interpretazione ordinatoria dell'art. 415-bis e al momento fino al quale la difesa può esercitare diritti

  • art. 175 c.p.p.

    Norma sulla rimessione in termini: la Corte ha ricordato che la restituzione in termini riguarda solo i termini stabiliti a pena di decadenza; il rinvio concesso per motivi documentali non integra violazione dei termini perentori

  • artt. 423, 521, 522 c.p.p.

    art. 423, comma 1-bis; art. 521, comma 2; art. 522 cod. proc. pen.

    Norme sulla corrispondenza tra imputazione e sentenza e sui poteri del giudice per l'udienza preliminare: la Corte ha ritenuto che, anche quando la Procura integra l'imputazione richiamando elenchi omogenei di documenti, ciò non determina incertezza se la parte può conoscere l'addebito e difendersi

  • art. 17-bis d.lgs. n. 74/2000

    art. 17-bis del d.lgs. n. 74 del 2000

    Fissa il termine di prescrizione applicabile ai reati tributari (nella specie citato per il termine decennale): la Corte ha calcolato che la prescrizione per talune fatture sarebbe maturata dopo la sentenza di appello e quindi non poteva essere dichiarata in cassazione

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un equo processo e all'informazione sulla natura e motivi dell'accusa: la Corte ha ritenuto che il requisito sia rispettato anche senza elencazione analitica di ogni fattura, purché l'imputato non sia pregiudicato nella difesa

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa: richiamata dalla difesa ma la Corte ha ritenuto attuato il diritto di difesa in concreto, anche con la rappresentanza del difensore e la concessione dei rinvii

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e motivazione delle decisioni: invocato ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non affetta da manifesta illogicità

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: la Corte ricorda che la cassazione verifica la sussistenza di vizi di motivazione giuridicamente apprezzabili e manifesta illogicità, non il merito degli accertamenti di fatto

Massime di principio

  • La citazione a giudizio è valida se descrive con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto (soggetto, natura del reato, soggetti coinvolti, periodo): non è sempre necessario elencare analiticamente ogni documento quando è possibile identificare le fatture per categorie omogenee.
  • Il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415-bis c.p.p. per le memorie ha carattere ordinatorio: il deposito tardivo degli atti non determina automaticamente nullità, salvo che sia dimostrato un concreto e specifico pregiudizio alla difesa (es. richiesta di interrogatorio negata dopo il termine).
  • La mancata notifica di atti diversi dal decreto di citazione a giudizio non sempre determina nullità formale se l'imputato è rappresentato dal difensore in udienza e la difesa ha effettivamente potuto prendere visione degli atti (ratifica/rappresentanza e rinvii utili possono neutralizzare il vizio).
  • In materia tributaria la valutazione della fittizietà delle fatture può fondarsi su un quadro indiziario complessivo (sedi fittizie, sovrapposizioni societarie, irreperibilità di prestanomi, mancanza di struttura operativa, documentazione extracontabile); la mancata acquisizione di specifici accertamenti bancari non esclude automaticamente la valutazione di frode, purché la motivazione di merito sia coerente.
  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di merito sulle prove: le censure che sostanzialmente chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o giuridicamente viziata.
  • La prescrizione maturata dopo la data della sentenza impugnata non può essere validamente rilevata in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile o non costituisce un valido rapporto di impugnazione; per evitare rischi, le questioni di prescrizione vanno tempestivamente sollevate e calcolate rispetto alle decisioni impugnate.
  • Se si ritiene che vi siano omissioni procedurali (deposito atti, notifiche), è importante richiedere tempestivamente gli atti e, se necessario, formulare istanze concrete (es. richiesta di interrogatorio entro i termini utili) per poter dimostrare il concreto pregiudizio e trasformare un vizio formale in un motivo efficace di impugnazione.

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