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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16468/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che confermava le condanne per danneggiamento (art. 635 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e turbamento di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Ben Abdallah deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e chiedeva l'applicazione dell'art. 62-bis c.p. per tenuità della condotta e del danno. Saverio Di Martino proponeva tre motivi: (1) errata applicazione e motivazione rispetto all'art. 340 c.p., sostenendo che non si fosse verificato alcun turbamento dell'attività istituzionale; (2) mancata applicazione dell'art. 62-bis c.p. per scarsa gravità e rapido ritorno alla normalità; (3) errata valutazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva (art. 20-bis c.p. e artt. 58 ss. L. 689/1981), con censura sulla carenza motivazionale dopo la riforma "Cartabia".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Ben Abdallah per aspecificità. Quanto a Saverio Di Martino: il primo motivo (art. 340) è infondato perché la Corte d'appello ha motivato che la rivolta, durata circa cinquanta minuti e sedata dall'intervento degli agenti, ha comportato l'impiego di tutti gli agenti e un apprezzabile rallentamento di attività istituzionali, configurando il turbamento di parte del servizio; il terzo motivo (diniego di sostituzione pena) è inammissibile/non fondato poiché la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua, valutando la recidiva e la tipologia dei reati come elementi ostativi e legittimanti il diniego; il secondo motivo (mancata motivazione sulle circostanze attenuanti generiche) è invece fondato: la Corte d'appello, pur menzionando la richiesta, non ha risposto specificamente e ha lasciato una lacuna motivazionale. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente al punto relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di Saverio Di Martino, con rinvio ai giudici di merito per nuovo giudizio su tale aspetto.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma richiamata per la distruzione o l'imbruttimento di cose mobili (sgabelli e arredi delle celle); applicata ai fatti di danneggiamento commessi durante la rivolta.

  • art. 337 cod. pen.

    Richiamata per la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto provata la condotta violenta e ostacolante nei confronti degli agenti (lancio di oggetti, incitamento alla protesta).

  • art. 340 cod. pen.

    "Fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge"

    Interpretata nel senso che il "turbamento" del pubblico servizio può consistere anche nella compromissione del regolare svolgimento di una parte delle attività istituzionali; nel caso, la necessità di impegnare tutti gli agenti per sedare la rivolta ha costituito elemento sufficiente.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevata la richiesta di applicazione per tenuità della condotta; la Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede espressa e congrua motivazione e che la mancata risposta alla specifica richiesta configura vizio motivazionale tale da comportare annullamento parziale.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferita in relazione alla possibilità di sostituire la pena detentiva; la Corte ha confermato che, dopo la riforma, resta discrezionalità dei giudici di merito, purché il diniego sia sorretto da motivazione specifica, concreta e individualizzata; nel caso il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

  • artt. 58 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norme richiamate in ordine alle misure alternative e sostituzione della pena; interpretate insieme all'art. 20-bis cod. pen. per affermare l'obbligo di motivazione dettagliata del diniego di misure alternative.

Massime di principio

  • La fattispecie di turbamento di pubblico servizio (art. 340 c.p.) può configurarsi anche quando l'evento compromette il regolare svolgimento di una parte rilevante dell'attività istituzionale (es. impiego di tutto il personale per sedare una rivolta), non richiedendo necessariamente l'interruzione totale del servizio.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) deve essere affrontata esplicitamente nella motivazione: l'omessa o generica risposta costituisce vizio di motivazione suscettibile di annullamento con rinvio.
  • Dopo la riforma "Cartabia", pur essendo rafforzata la preferenza per misure alternative, il giudice di merito mantiene discrezionalità tecnica: il diniego va comunque motivato in modo specifico, concreto e individualizzato; elementi come la recidiva o la tipologia dei reati possono giustificare il diniego se adeguatamente argomentati.
  • I ricorsi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata: censure generiche o non confutanti la motivazione di merito sono spesso dichiarate inammissibili.

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