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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/829

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/829 della Commissione, del 3 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Laverbread (DOP)]

Normativa europea32017R0829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Welsh Laverbread" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE delle DOP e delle IGP. La registrazione avviene in assenza di opposizioni alla domanda pubblicata in precedenza ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è immediatamente rilevante per la tutela della denominazione in tutta l'Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Welsh Laverbread" per un prodotto alimentare della classe 1.8.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, ai fini della tutela UE delle denominazioni di origine protette, della denominazione "Welsh Laverbread" presentata dal Regno Unito. Riguarda i prodotti agricoli e alimentari rientranti nella classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)". L'effetto è valido in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori rispetto alla delimitazione del prodotto registrato.

Registrazione della DOP "Welsh Laverbread"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/829 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, iscrivendo la denominazione "Welsh Laverbread" come DOP. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato espressamente come base giuridica.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dal Regno Unito era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude che la denominazione debba essere registrata.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Welsh Laverbread" come DOP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli "altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)". Il regolamento, pertanto, produce effetti di tutela della denominazione nell'ambito del sistema UE di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo chiarisce inoltre la sua natura vincolante: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò assicura l'immediata operatività della registrazione nell'intero mercato interno.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Welsh Laverbread"

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Welsh Laverbread" è registrata come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.8 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli "altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)".

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda presentata dal Regno Unito era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non era stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento; per questo la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariindicazioni geografichemarchi di qualitàmercato interno

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