Regolamento (UE) 2017/763
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione, del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l'inchiesta antidumping avviata sulle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica di Corea e conferma l'esistenza di dumping e di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione. La Commissione respinge le principali obiezioni del gruppo Hansol su definizione del prodotto, calcolo del dumping, nesso causale e interesse dell'Unione. Viene istituito un dazio antidumping definitivo in forma specifica, pari a 104,46 EUR per tonnellata netta, e si dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, con peso del rotolo pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo e con rivestimento termosensibile, originarie della Repubblica di Corea e classificate nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 (codici TARIC 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520). Il regolamento riguarda importatori, operatori commerciali e produttori esportatori coreani, nonché, per effetto della riscossione definitiva, gli importi già depositati a titolo di dazio provvisorio. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono escluse dal perimetro solo le merci non corrispondenti alle caratteristiche tecniche indicate o non originarie della Repubblica di Corea.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della Commissione conclude l'inchiesta antidumping avviata sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea e istituisce un dazio definitivo. La Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni ricevute nella fase provvisoria e nella fase finale della procedura, conferma l'esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione e di un nesso causale tra le importazioni coreane e il pregiudizio riscontrato.
Procedura e contesto dell'inchiesta
L'inchiesta è stata avviata il 18 febbraio 2016 a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dall'Associazione europea per la carta termica (ETPA), per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto interessato. In via provvisoria, il 16 novembre 2016, era già stato istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005. Il periodo dell'inchiesta (dumping e pregiudizio) è stato il 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015; l'analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta.
Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie e definitive, le parti interessate hanno presentato numerose osservazioni e hanno partecipato ad audizioni, anche tramite il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione dichiara di aver riesaminato le informazioni disponibili e di aver rettificato diversi errori di calcolo e di metodologia emersi nel corso della fase finale.
Prodotto interessato e definizione del prodotto
Il prodotto in esame è carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, con peso del rotolo pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo su uno o entrambi i lati, rivestita di sostanza termosensibile, con o senza rivestimento superficiale. Il prodotto è originario della Repubblica di Corea ed è classificato nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85.
Il gruppo Hansol ha chiesto diverse esclusioni dalla definizione del prodotto, in particolare per la carta termica leggera senza fenolo e per taluni prodotti di grammatura inferiore a 44 g/m2. La Commissione respinge tali obiezioni, ritenendo che:
- la carta termica leggera contenente fenolo e quella senza fenolo non presentino differenze materiali tali da giustificare un'esclusione;
- i diversi tipi di prodotto siano intercambiabili sul mercato e in concorrenza tra loro;
- non vi siano prove sufficienti di una linea di demarcazione tecnica o commerciale netta basata sulla grammatura.
Calcolo del dumping
La Commissione conferma un margine di dumping definitivo del 10,3 % per il gruppo Hansol e, per coerenza, anche per tutte le altre società. Nel calcolo vengono affrontati i temi del valore normale, del prezzo all'esportazione, degli adeguamenti necessari e della ponderazione tra vendite di rotoli di grandi dimensioni e rotoli di piccole dimensioni.
Per il valore normale, quando le vendite interne di alcuni tipi di prodotto non erano rappresentative, la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base del costo di produzione di Artone, maggiorato di SGAV e profitti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il gruppo Hansol proponeva di utilizzare i prezzi dell'altro produttore del gruppo, Hansol Paper, ma la Commissione respinge la tesi perché i costi e i prezzi dei due produttori erano significativamente diversi.
Sul prezzo all'esportazione, la maggior parte delle vendite del gruppo Hansol nell'Unione avveniva attraverso parti collegate e riguardava rotoli di grandi dimensioni destinati alla trasformazione in rotoli di piccole dimensioni. La Commissione considera quindi necessario costruire il prezzo all'esportazione per tali vendite, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, prendendo come riferimento il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell'Unione, dopo gli opportuni adeguamenti. Il regolamento spiega anche perché la Commissione ha utilizzato i dati di un trasformatore collegato ritenuto più rappresentativo, ritenendo non necessario applicare il campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione corregge inoltre varie questioni tecniche:
- doppia detrazione di alcuni costi di trasporto;
- trattamento degli adeguamenti in relazione a rotoli di piccole dimensioni fabbricati con materiali di origine non coreana o europea;
- aggiustamenti legati ai costi del credito e alla restituzione del dazio;
- corretta valutazione delle SGAV di un operatore commerciale collegato.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione conferma l'esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. Il ragionamento centrale è che l'analisi non richiede che tutti gli indicatori siano negativi, ma che la valutazione complessiva mostri un danno rilevante. Nel caso di specie, gli elementi più significativi sono:
- il forte calo della redditività;
- il deterioramento degli indicatori di prezzo;
- la perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione.
La Commissione respinge gli argomenti del gruppo Hansol relativi a produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, occupazione, scorte, investimenti e redditività. In particolare, osserva che:
- il consumo dell'Unione è aumentato del 15 %, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sono cresciute solo dell'1 %, con conseguente perdita di quota di mercato;
- l'occupazione è diminuita complessivamente dell'1 %;
- l'utilizzo degli impianti, pur alto, resta insufficiente in un settore ad alta intensità di capitale e con elevati costi fissi;
- gli investimenti restano limitati in valore assoluto e alcune decisioni di investimento sono state rinviate a causa della riduzione degli utili.
Sottoquotazione e livello di eliminazione del pregiudizio
La sottoquotazione definitiva dei prezzi è fissata al 9,4 %. La Commissione applica una ponderazione analoga a quella utilizzata per il calcolo del dumping, distinguendo tra rotoli di grandi dimensioni e rotoli di piccole dimensioni. Il gruppo Hansol contestava anche il fatto che il calcolo della sottoquotazione tenesse conto di vendite legate a prodotti trasformati e di una costruzione del prezzo cif; la Commissione respinge le obiezioni e ritiene il metodo coerente con la realtà commerciale del caso.
Il margine di pregiudizio definitivo è pari al 37,0 %. La Commissione giustifica l'uso per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nella costruzione del prezzo all'esportazione ai fini del margine di pregiudizio, poiché si tratta dell'unica disposizione che fornisce criteri utili in materia.
Nesso causale e altri fattori
La Commissione conferma che il pregiudizio deriva dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Repubblica di Corea. Sono respinte le spiegazioni alternative invocate dal gruppo Hansol, tra cui:
- gli effetti dei dazi antidumping statunitensi su un produttore dell'Unione;
- l'aumento dei costi di fabbricazione;
- la dinamica del tasso di cambio;
- la presunta pressione concorrenziale della carta termica leggera senza fenolo.
La Commissione ritiene di aver già effettuato una valutazione combinata delle diverse cause alternative e che non vi siano elementi nuovi tali da mutare la conclusione sul nesso causale.
Interesse dell'Unione
La Commissione ritiene che l'adozione delle misure sia nell'interesse dell'Unione. Respinge le argomentazioni del governo coreano e del gruppo Hansol secondo cui i dazi danneggerebbero i trasformatori e gli utilizzatori a valle, limiterebbero la concorrenza o penalizzerebbero i consumatori.
In sintesi, la Commissione osserva che:
- non è emersa una contrarietà maggioritaria delle industrie a valle;
- molte parti non hanno collaborato o non hanno preso posizione nelle fasi successive;
- esistono diverse fonti di approvvigionamento, incluse importazioni da altri paesi terzi e le stesse importazioni coreane, purché a prezzi equi;
- il ripristino di condizioni di concorrenza è ritenuto favorevole sia all'industria dell'Unione sia agli utilizzatori finali.
Forma e contenuto delle misure definitive
A differenza della misura provvisoria, il dazio definitivo non è stabilito in forma ad valorem ma come importo fisso di 104,46 EUR per tonnellata netta. La Commissione motiva questa scelta con le difficoltà incontrate nel costruire un prezzo cif affidabile per talune vendite effettuate tramite parti collegate e con l'esigenza di evitare che il dazio superi l'importo del dumping accertato.
La tabella finale indica che il gruppo Hansol e tutte le altre società coreane sono soggetti al medesimo trattamento, con margine di dumping del 10,3 %, margine di pregiudizio del 37,0 % e dazio definitivo di 104,46 EUR/tonnellata.
Riscossione del dazio provvisorio e applicazione temporale
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 sono riscossi definitivamente. Gli importi eccedenti il dazio definitivo devono essere svincolati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping definitivo
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originarie della Repubblica di Corea. Il dazio è fissato in forma specifica, pari a 104,46 EUR per tonnellata netta, anziché in misura ad valorem. Il regolamento richiama l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 come base giuridica.
Ambito del prodotto e classificazione doganale
Il prodotto è definito come carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di grandi dimensioni con specifiche misure minime di larghezza, peso e diametro, con o senza rivestimento di fondo e con rivestimento di sostanza termosensibile, con o senza rivestimento superficiale. Sono indicati i codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 e i corrispondenti codici TARIC.
Determinazione del dumping
La Commissione conferma un margine di dumping definitivo del 10,3 % per il gruppo Hansol e per tutte le altre società. Nel calcolo vengono esaminati valore normale, prezzo all'esportazione, costruzione dei prezzi per le vendite tramite parti collegate e correzione di vari errori metodologici e di calcolo, con applicazione degli adeguamenti necessari per garantire un confronto equo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
Viene confermato un pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, fondato soprattutto su redditività, prezzi e quota di mercato. La sottoquotazione definitiva è fissata al 9,4 %, mentre il margine di pregiudizio definitivo è pari al 37,0 %. La Commissione osserva che vari indicatori macroeconomici e finanziari, pur non tutti negativi in senso assoluto, non escludono l'esistenza di un pregiudizio rilevante.
Nesso di causalità
La Commissione conferma che il pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica di Corea e respinge le spiegazioni alternative addotte dal gruppo Hansol, tra cui i dazi antidumping statunitensi, l'andamento dei costi di produzione, i tassi di cambio e la presunta influenza della carta termica leggera senza fenolo.
Interesse dell'Unione
La Commissione ritiene che l'istituzione delle misure sia conforme all'interesse dell'Unione, respingendo le obiezioni del governo coreano, del gruppo Hansol e di operatori a valle. Si valorizzano la necessità di ristabilire condizioni di concorrenza e la presenza di fonti alternative di approvvigionamento nell'Unione e da paesi terzi.
Forma della misura e scelta del dazio specifico
La Commissione decide di abbandonare la forma ad valorem e di applicare un dazio specifico per tonnellata netta, ritenendo che, nelle circostanze del caso, ciò sia più appropriato per evitare problemi legati alla costruzione di un prezzo cif attendibile per alcune vendite tramite parti collegate.
Riscossione definitiva del dazio provvisorio
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 sono riscossi in via definitiva. Gli importi eccedenti l'aliquota definitiva devono essere svincolati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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