Sentenza del 03/02/2017 n. 2862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRPEF relative al 1999, ritenendo il reddito dichiarato inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri fiscali previsti dai D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e 26 marzo 1997 per l'attività professionale di avvocato. La contribuente contestava l'accertamento e la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo, tra l'altro, l'assenza o insufficienza della motivazione, l'illegittima applicazione dei parametri, la mancata considerazione della maternità, del trasferimento dello studio e di altri elementi giustificativi, nonché violazioni delle norme processuali e degli oneri probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché i motivi erano inammissibili. Il primo motivo utilizzava il parametro errato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per denunciare una pretesa mancanza assoluta di motivazione, che avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Inoltre, il motivo cumulava censure diverse, era generico e in parte privo di autosufficienza. Anche i motivi dal secondo al quinto erano formulati come una sommatoria indistinta di violazioni di legge, nullità processuali e vizi motivazionali, senza indicare con precisione quale statuizione fosse censurata e quale specifico vizio fosse denunciato. È stata quindi confermata la validità dell'accertamento e la contribuente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.645 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Il n. 4 riguarda l'error in procedendo e la nullità della sentenza o del procedimento; il n. 5 riguarda l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.
La Corte distingue tra mancanza assoluta o apparenza della motivazione, che integra un vizio processuale da denunciare ai sensi del n. 4, e insufficiente o contraddittoria motivazione su uno specifico fatto decisivo, riconducibile al n. 5.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca l'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda o la motivazione è meramente apparente.
Una motivazione è apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi, cioè il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme violate.
I motivi devono essere specifici, distinti e collegati alle singole statuizioni impugnate. Non è sufficiente elencare cumulativamente molte norme o diversi possibili vizi.
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184
Costituisce la base normativa per l'utilizzo dei parametri fiscali ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi dei contribuenti.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 26 marzo 1997
Prevedono i parametri applicabili, tra l'altro, alle attività professionali, utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per confrontare il reddito dichiarato con quello presunto.
Art. 4 del D.P.R. n. 195 del 1999
La maternità, di per sé, non costituisce automaticamente un periodo anormale di svolgimento dell'attività professionale tale da rendere inapplicabili i parametri; deve essere dimostrata una concreta incidenza sulla capacità reddituale.
Art. 2697 c.c.
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la contribuente avrebbe dovuto fornire elementi concreti e documentati idonei a superare la presunzione derivante dai parametri.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta con precisione a uno specifico vizio previsto dall'art. 360 c.p.c.; la mera elencazione di numerose norme e vizi diversi comporta l'inammissibilità.
- La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione devono essere denunciate come nullità della sentenza o error in procedendo, non come semplice insufficienza della motivazione.
- La Cassazione non costituisce un terzo grado di merito: non rivaluta liberamente prove, fatti o giustificazioni già esaminate dai giudici tributari, salvo specifici vizi dedotti nei limiti di legge.
- Quando l'Amministrazione applica parametri o altri strumenti presuntivi, il contribuente deve contestarli in modo concreto e fornire documentazione specifica sulla propria situazione; allegazioni generiche, come maternità o trasferimento dello studio, possono non essere sufficienti.
- Il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando o indicando in modo puntuale gli atti e i passaggi rilevanti sui quali si fonda la censura.
- La correttezza formale e la specificità dei motivi sono condizioni preliminari: anche eventuali doglianze sostanzialmente fondate possono non essere esaminate se formulate in modo generico o cumulativo.
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