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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16422/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose (capo A: omissione sistematica del pagamento di contributi previdenziali e imposte, cagionante il fallimento della Baglio Ciccio s.r.l.) e per bancarotta semplice documentale (capo B, riqualificata dall'originaria imputazione). I motivi di impugnazione sono quattro: 1) omessa valutazione della proposta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (i ricorrenti avevano rinunciato agli altri motivi chiedendo rideterminazione della pena con il consenso del PM); 2) sul merito sostengono che l'omesso versamento delle imposte fosse dovuto a gravi difficoltà finanziarie e a rassicurazioni del commercialista, non a scelta deliberata, e contestano altresì la responsabilità per la bancarotta documentale; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (da ritenersi per la limitata entità del danno e la correttezza processuale); 4) censura della determinazione delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato tutti i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: il giudice di appello, se non accoglie la richiesta concordata ex art. 599-bis c.p.p., non è tenuto a motivare analiticamente il rifiuto e può semplicemente ordinare la prosecuzione del dibattimento, come è avvenuto. Sul secondo motivo ha confermato la responsabilità penale: gli amministratori erano consapevoli dei debiti erariali e previdenziali e la scelta di non adempiere è stata qualificata come una libera determinazione finalizzata a finanziare l'attività con somme dovute all'Erario; la presunta difficoltà finanziaria e l'asserito credito compensativo non sono stati documentati; la responsabilità per la tenuta delle scritture contabili permane anche se la contabilità è affidata a un professionista. Il terzo motivo è stato dichiarato indeducibile perché le attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici e non possono essere presunte; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il rigetto. Il quarto motivo (quantificazione delle pene accessorie) è generico e indeducibile per mancanza di specifiche ragioni. Conclusione: ricorsi rigettati; ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, ove il giudice di appello non accolga la richiesta concordata sulle misure della pena prevista dall'art. 599-bis, non è necessario fornire una motivazione analitica del rigetto: è sufficiente disporre la prosecuzione del dibattimento o la citazione dell'imputato, a seconda della fase del procedimento.

  • art. 602 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in funzione integrativa del quadro normativo relativo alle richieste concordate in appello: conferma che il giudice può ordinare la prosecuzione del dibattimento se non accoglie la richiesta.

  • art. 2214 cod. civ.

    Ribadito il principio secondo cui l'imprenditore è obbligato alla regolare tenuta dei libri contabili: la delega a un professionista non esclude la responsabilità dell'imprenditore per la tenuta delle scritture.

  • art. 2241 cod. civ.

    Richiama l'obbligo, dell'imprenditore commerciale, di conservare e custodire la documentazione e le scritture contabili: la Corte ne trae conferma della responsabilità degli amministratori anche quando la contabilità è affidata.

Massime di principio

  • La proposta di applicazione della pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. non obbliga il giudice d'appello a motivare analiticamente il rigetto: è sufficiente ordinare la prosecuzione del dibattimento; perciò la sola omissione di motivazione formale non sempre integra vizio rilevante.
  • L'omesso pagamento sistematico di imposte e contributi, specie se protratto e rilevante, può essere qualificato come scelta deliberata dell'amministratore e integra responsabilità per bancarotta anche se il soggetto invoca difficoltà finanziarie: la mera situazione economica negativa non esclude il dolo se era prevedibile il rischio di azioni esecutive nei confronti del patrimonio sociale.
  • La sola affermazione dell'esistenza di un credito compensativo non è sufficiente: occorre allegare e documentare concretamente l'esistenza e l'effettiva possibilità di recupero; l'inerzia dei gestori sul recupero indebolisce la tesi difensiva.
  • La delega della tenuta della contabilità a un professionista non esime l'imprenditore o l'amministratore dalla responsabilità per l'assenza o l'irregolarità delle scritture contabili; permane l'obbligo di vigilanza e controllo.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e specifici che giustifichino la mitigazione della pena; la loro richiesta non può basarsi solo sull'assenza di elementi negativi nella personalità dell'imputato.
  • Le doglianze sulle pene accessorie devono essere formulate con specificità di fatto e di diritto: censure generiche impediscono il sindacato di legittimità.

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