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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sostenendo che la società francese non fosse la beneficiaria effettiva dei dividendi distribuiti dalla controllata italiana, ma una mera società interposta (conduit company) costituita per trasferire gli utili alla capogruppo statunitense e ottenere abusivamente i benefici previsti dalla Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10 della Convenzione e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la valutazione delle presunzioni e degli elementi utilizzati per escludere l'abuso. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e illogica motivazione, lamentando il mancato esame della struttura del gruppo, dell'assenza di costi operativi significativi, dell'identità dell'amministratore e della mancata prova della destinazione degli utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e confermato il diritto della società francese al pagamento del credito d'imposta sui dividendi, al netto della ritenuta del 5%. Ha ritenuto che il beneficio convenzionale richiedesse sia la qualità di beneficiario effettivo dei dividendi sia la residenza francese intesa come sede della direzione effettiva, ma ha giudicato provati entrambi i requisiti. La società operava concretamente come holding, reinvestiva gli utili, acquisiva partecipazioni, svolgeva funzioni di indirizzo e coordinamento e assumeva in Francia le decisioni relative alle partecipazioni. L'Agenzia non aveva dimostrato il trasferimento diretto dei dividendi alla capogruppo statunitense: il mero controllo societario a cascata e l'identità dell'amministratore non erano sufficienti a provare l'interposizione abusiva. La Corte ha inoltre escluso il vizio di motivazione, ritenendo che la censura mirasse a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 10, paragrafo 4, lettera b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989

    La società madre residente in Francia che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2.

    Il beneficio spetta solo alla società francese che sia effettivamente titolare economica dei dividendi e abbia in Francia la sede della direzione effettiva. La clausola opera anche come specifica disposizione antielusiva contro strutture societarie meramente artificiali o conduit company.

  • Art. 4 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    La residenza convenzionale della società richiede, per quanto rilevante nel caso, la collocazione in Francia della sede di direzione effettiva, individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni di gestione e controllo.

  • Artt. 14 e 92 del T.U.I.R., vigenti ratione temporis

    Disciplinavano il credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società italiane e costituiscono il presupposto interno del credito riconosciuto dalla Convenzione Italia-Francia.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. Il controllo societario e l'identità dell'amministratore, considerati isolatamente, non provano il trasferimento dei dividendi né l'abuso del trattato.

  • Art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969

    Le convenzioni devono essere interpretate secondo buona fede e alla luce del loro oggetto e scopo; pertanto i benefici convenzionali non possono essere riconosciuti in presenza di un uso abusivo del trattato.

  • Art. 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973

    Dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame.

    La disciplina madre-figlia è negata quando la partecipazione sia detenuta principalmente per ottenere il vantaggio fiscale, soprattutto in presenza di controllanti extra-UE.

  • Art. 10-bis della legge n. 212/2000

    Riconosce nell'ordinamento italiano il principio generale di abuso del diritto o elusione fiscale, coordinato con le clausole antielusive convenzionali.

  • Direttiva 90/435/CEE, cosiddetta direttiva madre-figlia

    Mira a eliminare la doppia imposizione economica transnazionale, ma non protegge costruzioni societarie abusive o prive di sostanza economica.

Massime di principio

  • Per ottenere un beneficio convenzionale sui dividendi, la società percettrice deve essere il beneficiario effettivo, cioè avere la disponibilità giuridica ed economica dei proventi e non essere obbligata a trasferirli a un'altra società.
  • La mera appartenenza a un gruppo internazionale, il controllo totalitario da parte di una capogruppo estera o l'utilizzo di una holding pura non dimostrano automaticamente l'abuso del trattato.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente l'interposizione o il trasferimento dei dividendi al soggetto finale; non sono sufficienti indizi generici sulla struttura del gruppo.
  • La sostanza economica di una holding può risultare dall'effettivo reinvestimento degli utili, dall'acquisizione e gestione di partecipazioni, dall'attività di indirizzo e coordinamento e dall'assunzione reale delle decisioni societarie.
  • La sede di direzione effettiva va individuata nel luogo in cui vengono adottate le decisioni strategiche e di gestione, non soltanto in base alla sede formale o al luogo di incasso dei dividendi.
  • In sede di legittimità la Corte non rivaluta liberamente le prove: una motivazione articolata e logicamente coerente non può essere sostituita da una diversa ricostruzione dei fatti.

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