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Circolare

Circolare numero 85 del 12-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni alle Sedi per motivare in modo puntuale i provvedimenti di reiezione delle domande di costituzione di rendita vitalizia presentate da soggetti diversi dai capi-famiglia dei nuclei CD/CM. Viene chiarito che la sentenza n. 18/1995 della Corte costituzionale ha natura interpretativa di rigetto e non modifica l’ordinamento dei CD/CM, quindi non consente l’estensione amministrativa dei principi affermati. Sono distinti i casi relativi ai periodi 1957/1961 e quelli successivi al 1° gennaio 1962, con motivazioni diverse a seconda dell’iscrizione o meno negli elenchi nominativi di categoria. La circolare dispone inoltre la rettifica dei provvedimenti già notificati con motivazioni generiche e la gestione dei ricorsi pendenti, da confermare entro 90 giorni o da archiviare.

Motivazione specifica dei provvedimenti di reiezione delle domande di rendita vitalizia per lavoratori CD/CM

Motivazione dei dinieghi di rendita vitalizia in materia CD/CM

La circolare interviene sui provvedimenti di reiezione delle domande di costituzione di rendita vitalizia riversibile presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari coltivatori diretti/mezzadri (CD/CM) diversi dai rispettivi capi-famiglia. L’obiettivo è imporre una motivazione specifica, coerente con l’ordinamento di settore, in luogo di formule generiche. La Direzione richiama inoltre la circolare n. 315 del 28.12.1995 e chiarisce che la sentenza n. 18/1995 della Corte costituzionale, essendo interpretativa di rigetto, non modifica l’ordinamento e non consente una estensione amministrativa dei relativi principi.

Ambito di applicazione e criterio generale

Le indicazioni valgono per tutte le domande di costituzione di rendita vitalizia presentate da soggetti diversi dai capi-famiglia dell’epoca. Le Sedi sono invitate a notificare i singoli provvedimenti di reiezione evidenziando, di volta in volta, la motivazione specifica pertinente, distinta in funzione:

  • del periodo interessato dalla domanda;
  • dell’iscrizione o meno del richiedente negli elenchi nominativi dei CD/CM;
  • delle risultanze degli elenchi di categoria relative agli anni richiesti a riscatto.

Periodi 1957/1961: richiedente iscritto negli elenchi nominativi

Per le domande riferite agli anni 1957/1961, se il richiedente risulta iscritto negli elenchi nominativi dei CD/CM, l’iscrizione prova che l’obbligo assicurativo e contributivo era stato assolto dal capo-famiglia. In tale ipotesi:

  • l’art. 13 della legge n. 1338/1962 non è applicabile, perché è previsto solo per omissioni contributive non più sanabili;
  • può assumere rilievo soltanto il diverso art. 11 della legge n. 233/1990, per il riscatto di periodi totalmente o parzialmente scoperti, purché la domanda sia stata presentata entro il 31.12.1991.

La circolare sottolinea che la copertura contributiva ottenibile tramite l’art. 13 non può essere più ampia o più favorevole di quella già assicurata dalla legge n. 1047/1957 per soggetti nei cui confronti gli obblighi risultavano adempiuti.

Periodi 1957/1961: richiedente non iscritto negli elenchi nominativi

Se il richiedente non risulta iscritto negli elenchi nominativi per gli anni 1957/1961, la mancanza di iscrizione ha valore decisivo, perché gli elenchi sono gli atti costitutivi della posizione assicurativa e gli atti certificativi della ricorrenza dell’obbligo assicurativo. La Direzione afferma che:

  • gli elenchi, essendo documenti di data certa risalenti all’epoca, certificano la mancanza di iscrizione e quindi l’insussistenza dell’obbligo assicurativo;
  • l’art. 13 della legge n. 1338/1962 è utilizzabile solo se l’obbligo assicurativo sia accertato e incontestabile;
  • le risultanze negative degli elenchi sono definitive e incontestabili per intervenuta prescrizione del diritto di impugnazione;
  • tali risultanze non possono essere superate da altri documenti o mezzi di prova, anche di data certa, perché privi della medesima efficacia costitutiva e certificativa.

La circolare collega questa conclusione anche alla disciplina di priorità interna al nucleo familiare CD/CM: la ripartizione delle giornate poteva esaurirsi sui familiari sovraordinati, lasciando i sottordinati senza giornate o con giornate ridotte. Ammettere la rendita vitalizia in tali casi potrebbe incidere sulla posizione di altri componenti della famiglia, generando effetti non consentiti dall’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Periodi successivi al 1° gennaio 1962

Per i periodi dal 1° gennaio 1962 in poi, la circolare ricorda che l’iscrizione negli elenchi nominativi comporta l’attribuzione di un numero fisso di giornate in caso di anno interamente lavorato, oppure di un numero proporzionale alla parte di anno lavorata:

  • fino al 31.12.1974: 104 giornate per donne e ragazzi, 156 giornate per uomini;
  • dal 1° gennaio 1975: 156 giornate per tutti, indipendentemente da sesso ed età.

In questo scenario, se il richiedente risulta iscritto, la domanda di rendita vitalizia non può che essere letta come contestazione delle risultanze degli elenchi nominativi. Tali risultanze sono definitive, incontestabili e dotate di efficacia costitutiva e certificativa, con conseguente inapplicabilità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962. Se invece il richiedente non risulta iscritto, si applicano le stesse motivazioni indicate per i casi 1957/1961 di mancata iscrizione, con esclusione delle considerazioni speciali relative alla disciplina degli anni 1957/1961.

Provvedimenti già notificati e contenzioso

La circolare dispone che i provvedimenti già notificati con motivazioni generiche e già impugnati dinanzi al Comitato Amministratore della Gestione dei CD/CM siano immediatamente rettificati dalle Sedi che li hanno emanati. Nella nuova notifica occorre sostituire le motivazioni generiche con quelle specifiche indicate dalla circolare e avvisare gli interessati che:

  • i ricorsi già presentati saranno tenuti in evidenza e sospesi;
  • se non saranno espressamente confermati entro 90 giorni dalla ricezione della nuova notifica, saranno archiviati.

Per i giudizi eventualmente instaurati contro l’Istituto, gli Uffici Legali devono far valere le motivazioni specifiche dei provvedimenti così rettificati. I ricorsi già pervenuti alla Direzione Generale saranno restituiti alle Sedi per la gestione conseguente.

Punti principali

Finalità della circolare e necessità di motivazioni specifiche

La Direzione Generale rileva che i provvedimenti di reiezione delle domande di costituzione di rendita vitalizia vengono spesso motivati in modo generico. Richiama quindi la necessità di fondare ciascun diniego su motivazioni specifiche, ancorate all’ordinamento dei CD/CM, da notificare singolarmente agli interessati. Prima di tali motivazioni va comunque premesso che la sentenza n. 18/1995 della Corte costituzionale è una sentenza interpretativa di rigetto e non ha portata modificativa dell’ordinamento.

Domande riferite ai periodi 1957/1961: soggetti iscritti negli elenchi nominativi

Quando il richiedente risulta iscritto negli elenchi nominativi dei CD/CM relativi agli anni 1957/1961, l’iscrizione conferma che gli obblighi assicurativi e contributivi erano stati assolti dal capo-famiglia dell’epoca. In tali casi l’art. 13 della legge n. 1338/1962 non è applicabile, perché opera solo per omissioni contributive non più sanabili. Può invece rilevare, se del caso, il solo art. 11 della legge n. 233/1990 per il riscatto dei periodi totalmente o parzialmente scoperti, ma solo su domanda entro il 31.12.1991.

Domande riferite ai periodi 1957/1961: soggetti non iscritti negli elenchi nominativi

Se il richiedente non risulta iscritto negli elenchi nominativi dei CD/CM per gli anni 1957/1961, la mancanza di iscrizione costituisce prova dell’inesistenza dell’obbligo assicurativo, in quanto gli elenchi sono atti costitutivi e certificativi della posizione assicurativa. Poiché l’art. 13 della legge n. 1338/1962 presuppone un obbligo assicurativo accertato e incontestabile, la norma non è utilizzabile. Le risultanze negative degli elenchi sono inoltre definitive e incontestabili per prescrizione del diritto di impugnazione e non possono essere superate da altri mezzi di prova o documenti, anche di data certa.

Effetti della disciplina del nucleo familiare e ordine di priorità

La circolare evidenzia che, ai fini dell’iscrizione e della ripartizione delle giornate nel sistema CD/CM, i componenti del nucleo familiare erano ordinati secondo un criterio di priorità. Per i familiari sottordinati l’iscrizione poteva avvenire anche senza giornate o con giornate ridotte, poiché la ripartizione si esauriva a favore dei congiunti sovraordinati. La mancata considerazione di tale disciplina porterebbe, secondo la Direzione, ad ammettere rendite vitalizie in situazioni che finirebbero per alterare la posizione assicurativa del familiare sovraordinato, con effetti non consentiti dall’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Domande per periodi successivi al 1° gennaio 1962

Dal 1° gennaio 1962 l’iscrizione negli elenchi nominativi comporta l’attribuzione di un numero fisso di giornate per anno interamente lavorato, o di un numero proporzionale per la parte di anno lavorata: fino al 31.12.1974, 104 giornate per donne e ragazzi e 156 per uomini; dal 1° gennaio 1975, 156 giornate per tutti. Se il richiedente risulta iscritto, la domanda di rendita vitalizia si traduce nella contestazione delle risultanze degli elenchi, che restano definitive, incontestabili e dotate di efficacia costitutiva e certificativa, con conseguente inapplicabilità dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Gestione dei provvedimenti già notificati e dei ricorsi

I provvedimenti già notificati con motivazioni generiche e già impugnati davanti al Comitato Amministratore della Gestione dei CD/CM devono essere immediatamente rettificati dalle Sedi, sostituendo le motivazioni generiche con quelle specifiche indicate nella circolare. Nella nuova notifica va precisato che i ricorsi saranno tenuti in evidenza e sospesi; se entro 90 giorni dalla ricezione della nuova notifica non saranno espressamente confermati, dovranno essere archiviati. Gli Uffici Legali, nei giudizi eventualmente instaurati, dovranno far valere le motivazioni specifiche così formulate.

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