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Circolare

Circolare numero 86 del 12-4-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i dipendenti dell'ENEL anche nel periodo precedente alla privatizzazione, non si applica l'art. 3 della legge n. 1078/1966 ma l'art. 31 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi durante i periodi di aspettativa per mandato, mentre l'onere resta a carico dell'ente locale nei casi in cui spetti il raddoppio dell'indennità di carica. Il chiarimento si fonda sull'orientamento della Corte di Cassazione che distingue tra dipendenti dello Stato/enti pubblici e dipendenti di enti pubblici economici.

Applicazione dell'art. 31 Statuto dei lavoratori ai dipendenti ENEL eletti a cariche ex legge 816/1985 e obbligo contributivo

Applicazione dell'art. 31 Statuto dei lavoratori ai dipendenti ENEL eletti a cariche ex legge 816/1985

La circolare interviene per chiarire il regime contributivo applicabile ai dipendenti dell'ENEL che siano eletti alle cariche previste dalla legge n. 816/1985, richiamando il precedente orientamento amministrativo e giurisprudenziale. Il punto centrale riguarda la distinzione tra l'art. 3 della legge n. 1078/1966 e l'art. 31 della legge n. 300/1970, con effetti diretti sull'obbligo di versamento dei contributi nei periodi di aspettativa.

Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale

La circolare ricorda che con la n. 81 del 29 marzo 1990 erano state impartite disposizioni sull'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro pubblico nei periodi di aspettativa. Successivamente, la Corte di Cassazione ha precisato che la disciplina dell'art. 3 della legge n. 1078/1966 si applica solo ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, non anche ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.

Per questi ultimi lavoratori, secondo la Corte, deve invece trovare applicazione l'art. 31 dello Statuto dei lavoratori. La circolare recepisce tale impostazione e ne trae le conseguenze per i dipendenti ENEL.

Regime applicabile ai dipendenti ENEL

Sulla base dei principi richiamati, la circolare afferma che per i dipendenti dell'ENEL eletti alle cariche di cui alla legge n. 816/1985 il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Il regime indicato vale per i periodi di aspettativa connessi allo svolgimento della carica elettiva.

La precisazione è estesa anche al periodo anteriore alla privatizzazione dell'ENEL, avvenuta l'11 luglio 1992 in forza del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Riparto dell'onere contributivo nei casi di raddoppio dell'indennità

La circolare richiama inoltre l'art. 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 816/1985, evidenziando che, nei casi in cui sussista il diritto al raddoppio dell'indennità di carica, l'onere del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi resta a carico dell'ente locale.

Rinvio finale

Il documento conclude ribadendo che, per i lavoratori dipendenti dell'ENEL, deve trovare applicazione l'art. 31 della legge n. 300/1970, rinviando altresì alla circolare n. 8 del 13 gennaio 1994 per il quadro interpretativo di riferimento.

Punti principali

Premessa e richiamo alla circolare n. 81/1990

La circolare richiama le disposizioni già impartite con la n. 81 del 29 marzo 1990 in materia di obbligo di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro pubblico nei periodi di aspettativa per cariche elettive.

Orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 della legge n. 1078/1966 si applica esclusivamente ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma non ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Per questi ultimi trova applicazione l'art. 31 dello Statuto dei lavoratori.

Conseguenze per i dipendenti ENEL eletti a cariche ex legge 816/1985

Alla luce di tali principi, per i dipendenti dell'ENEL eletti alle cariche previste dalla legge n. 816/1985 il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi nei periodi di aspettativa indicati.

Riparto dell'onere contributivo nei casi di raddoppio dell'indennità di carica

Quando sussiste il diritto al raddoppio dell'indennità di carica, l'onere del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi grava sull'ente locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 816/1985.

Chiarimento finale e ambito temporale

Per i lavoratori dipendenti dell'ENEL, anche prima della privatizzazione avvenuta l'11 luglio 1992 ai sensi del D.L. n. 333/1992 convertito nella legge n. 359/1992, deve applicarsi l'art. 31 della legge n. 300/1970, come già indicato nella circolare n. 8 del 13 gennaio 1994.

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