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Ordinanza

Ordinanza n. 7230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202606504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3664 del 2 settembre 2026, limitatamente all’omessa indicazione nell’epigrafe del difensore dell’istante tra i presenti in camera di consiglio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante cautelare)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante cautelare ha chiesto la correzione di un errore materiale dell’ordinanza n. 3664 del 2 settembre 2026, che aveva respinto gli appelli cautelari riuniti nn. 6453 e 6504 del 2026. Nell’epigrafe dell’ordinanza erano indicati i difensori presenti, ma non il difensore dell’istante. La richiesta, depositata il 2 settembre 2026, mirava ad aggiungere il nominativo del difensore omesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza, rilevando che l’ordinanza precedente aveva dato atto della presenza di altri difensori senza menzionare quello dell’istante. Ha quindi disposto la correzione dell’epigrafe mediante l’aggiunta delle parole «nonché l’avvocato Delfo Maria Sambataro» e ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La decisione non modifica il rigetto degli appelli cautelari, ma corregge soltanto l’indicazione contenuta nell’epigrafe.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Visto l’art. 86, comma 2, cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di correzione di errore materiale accolta dal Collegio.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione settima, accoglie l’istanza e, per l’effetto, ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, c.p.a. nei sensi di cui in motivazione.

    Accolta l’istanza di correzione, la Segreteria deve effettuare le annotazioni conseguenti secondo le indicazioni contenute nella motivazione.

Massime di principio

  • L’omessa indicazione nell’epigrafe di un difensore presente in camera di consiglio può essere corretta come errore materiale, mediante l’aggiunta del nominativo mancante e le conseguenti annotazioni della Segreteria.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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