R.R. Liguria 1/2012
Disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nella regione indicata, i canoni annui dovuti per le concessioni di acque pubbliche, con regole su tipologie d’uso, importi unitari dal 1° gennaio 2013, minimi, triplicazione per usi diversi dal potabile di acque destinate al consumo umano, esenzioni, riduzioni, versamento, ritardi e riscossione coattiva.
Canoni di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche
Disciplina dei canoni di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche
Il regolamento detta, per la Regione interessata, la disciplina dei canoni dovuti per le concessioni di utilizzo delle acque pubbliche. La normativa si applica ai rapporti concessori relativi ai prelievi e agli usi disciplinati dal testo, con specifiche regole economiche, agevolazioni ed esclusioni.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento disciplina i canoni di concessione relativi all’utilizzo di acque pubbliche. Definisce, ai fini applicativi, concetti rilevanti come acque sotterranee, acque subalvee, canone, portata media concessa, uso igienico e assimilati e uso industriale. Le acque subalvee sono trattate, ai fini dell’utilizzo e della concessione, come acque superficiali.
Tipologie di uso dell’acqua pubblica e libero utilizzo domestico
Gli usi delle acque pubbliche sono classificati in sei categorie: irriguo, potabile, industriale, pescicoltura e irrigazione di attrezzature sportive e aree a verde pubblico, idroelettrico e forza motrice, igienico e assimilati. È inoltre garantito il libero utilizzo domestico delle acque sotterranee da parte del proprietario, del conduttore del fondo o dei loro aventi causa, senza che ciò comporti l’acquisto di un diritto esclusivo.
Regole generali sul canone
L’utilizzo di acque pubbliche è soggetto a un canone annuo dovuto dalla data dell’atto di concessione, anche se l’utente non utilizza in tutto o in parte la concessione. Il canone è determinato in base alla tipologia d’uso. In caso di decadenza, revoca totale o rinuncia totale, l’obbligo di pagamento cessa dall’annualità successiva alla comunicazione del provvedimento. Gli aumenti decorrono dalla data del relativo provvedimento, mentre le riduzioni decorrono dall’annualità successiva alla comunicazione.
Usi promiscui
Per le derivazioni a uso promiscuo irriguo e idroelettrico dello stesso utente si applica il canone più elevato. Per le derivazioni a uso promiscuo potabile e idroelettrico si applica invece la somma dei canoni dovuti per le singole tipologie. Negli altri casi di uso promiscuo riferiti alla stessa unità aziendale, allo stesso impianto o alla stessa rete, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificata per tipologia d’uso.
Importi dei canoni dal 1° gennaio 2013
Dal 1° gennaio 2013 gli importi unitari sono fissati come segue:
- irriguo: 52,00 euro per modulo di portata media concessa, oppure 0,50 euro per ettaro di superficie irrigua nel caso di irrigazione a bocca non tassata;
- potabile: 2.200,00 euro per modulo;
- industriale: 16.100,00 euro per modulo;
- pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico: 370,00 euro per modulo;
- idroelettrico: 16,00 euro per kW di potenza nominale media concessa;
- igienico e assimilati: 1.100,00 euro per modulo.
Canoni minimi ricognitori
Sempre dal 1° gennaio 2013, i canoni non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi:
- irriguo: 30,00 euro;
- potabile: 370,00 euro;
- industriale: 2.200,00 euro;
- pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico: 135,00 euro;
- idroelettrico: 200,00 euro;
- igienico e assimilati: 135,00 euro.
Triplicazione del canone per usi diversi dal potabile di acque destinate al consumo umano
L’importo del canone annuo, compreso il minimo ricognitorio, è triplicato quando l’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, è assentito per usi diversi dal potabile. La triplicazione non si applica alle concessioni a uso idroelettrico con impianti in serie con gli impianti di acquedotto e alle concessioni rilasciate a imprese alimentari quando l’acqua può incidere sulla salubrità del prodotto finale.
Esenzioni e riduzioni
Sono esenti dal pagamento del canone:
- i prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per uso igienico e potabile, per l’innaffiamento di orti e giardini a servizio diretto dei titolari e delle loro famiglie, per l’abbeveraggio del bestiame e per altri usi connessi ai fabbisogni familiari, purché non vi sia alcun uso, anche parziale, per attività economiche, imprenditoriali o commerciali da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonché per uso irriguo;
- i prelievi non superiori a 0,2 litri/secondo per fini esclusivamente didattici.
Il canone è inoltre ridotto quando parte dell’acqua concessa per altri usi è impiegata per spegnere un incendio effettuato dall’autorità competente. In tal caso il funzionario che dirige lo spegnimento rilascia una certificazione con quantità d’acqua prelevata e periodo di utilizzo; tale quantità non concorre al pagamento del canone.
Versamento, rateazione e soggetti obbligati
Il canone è dovuto per anno solare e va versato anticipatamente entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. La prima annualità, o gli aumenti, sono versati entro 30 giorni dalla comunicazione di rilascio dei provvedimenti concessori. Per concessioni in scadenza senza domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d’anno, il canone è dovuto in dodicesimi per ciascun mese di validità; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni conta come mese intero.
In caso di decadenza o rinuncia, l’obbligo di pagamento cessa alla fine dell’annualità in corso alla data del decreto di decadenza o della notifica della rinuncia. Per le domande in sanatoria o per incrementi di portata ancora non definiti dagli uffici, è dovuto un indennizzo annuo pari al canone. Le utenze passano al nuovo titolare con l’onere degli eventuali canoni insoluti. L’importo complessivo può essere arrotondato all’unità di euro.
Aggiornamento, ritardo nei pagamenti e riscossione coattiva
I canoni sono soggetti ad aggiornamento periodico secondo le norme vigenti. Il pagamento effettuato oltre il termine comporta, se volontario, il versamento contestuale degli interessi legali calcolati in dodicesimi dalla scadenza al saldo; anche qui la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni vale come mese intero. La riscossione coattiva è effettuata secondo il decreto legislativo n. 46 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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