L.R. Liguria 5/2012
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni e riapertura dei termini previsti dall'articolo 14 della medesima legge per le richieste di contributo per l'anno 2012 presentate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 5/2012 modifica l’art. 10 della legge regionale n. 40/2009 sullo sport e riapre, solo per il 2012, i termini per presentare domande di contributo per l’impiantistica sportiva da parte dei soggetti indicati dalla norma. La riapertura vale fino al 60° giorno dopo l’entrata in vigore della deliberazione consiliare di modifica del Programma regionale di promozione sportiva 2010-2012.
Modifiche alla disciplina dei contributi per l’impiantistica sportiva e riapertura dei termini per il 2012
Modifiche alla disciplina regionale sullo sport e riapertura dei termini per il 2012
La legge regionale Liguria 5 marzo 2012, n. 5 interviene sul Testo unico della normativa in materia di sport, modificando la disciplina dei contributi per l’impiantistica sportiva e prevedendo una riapertura straordinaria dei termini di presentazione delle domande per il solo anno 2012.
Modifiche alla disciplina dei soggetti ammessi ai contributi
La legge dispone la sostituzione del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40. Il testo fornito non riporta il contenuto del nuovo comma, ma l’intervento normativo riguarda la platea dei soggetti e la disciplina applicabile agli interventi nel settore sportivo.
Riapertura straordinaria dei termini per le domande di contributo nel 2012
Per il solo anno 2012, la Regione riapre il termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall’articolo 14, comma 1, della l.r. 40/2009, già scaduto il 31 ottobre 2011, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a).
La nuova scadenza è fissata al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria di approvazione delle modifiche al Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2010-2012.
Limiti temporali e ambito applicativo
La riapertura dei termini:
- vale esclusivamente per le istanze da presentare per l’anno 2012;
- non ha portata generale o permanente;
- si applica solo nell’ambito territoriale della Regione Liguria;
- opera come disciplina transitoria collegata all’aggiornamento del Programma regionale di promozione sportiva 2010-2012.
Natura dell’intervento normativo
L’atto ha carattere puntuale e transitorio: modifica una disposizione del testo unico sullo sport e consente, in via eccezionale, la presentazione tardiva delle domande di contributo per un singolo esercizio. Non emergono ulteriori profili su controlli, sanzioni o finanziamenti diversi da quelli relativi ai contributi per l’impiantistica sportiva.
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