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Legge

L.R. Liguria 6/2012

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti

Normativa regionaleL.R. Liguria 6/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria la tutela dei consumatori e degli utenti, istituendo un elenco regionale delle associazioni, una Consulta consultiva e un programma annuale di interventi. Prevede requisiti, controlli e obblighi di aggiornamento per le associazioni iscritte. Le disposizioni transitorie erano limitate alla prima applicazione nel 2012; resta abrogata la precedente legge regionale n. 26/2002.

Tutela dei consumatori e degli utenti in Liguria

Tutela dei consumatori e degli utenti in Liguria

La legge definisce il quadro regionale per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti nella Regione Liguria. La disciplina valorizza il ruolo delle associazioni rappresentative, prevede strumenti di consultazione con la Regione e affida a un programma annuale le principali iniziative di intervento.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce, promuove e garantisce la tutela dei cittadini in quanto consumatori e utenti, sia come singoli sia nelle loro formazioni sociali. L’azione regionale è impostata secondo il principio di sussidiarietà e mira in particolare a:

  • tutela e promozione della salute;
  • sicurezza e qualità di prodotti e servizi;
  • tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
  • informazione ed educazione per scelte consapevoli;
  • sviluppo dell’associazionismo dei consumatori e degli utenti;
  • rappresentanza degli interessi dei consumatori nei luoghi di decisione sull’organizzazione dei servizi;
  • collaborazione tra associazioni e pubbliche amministrazioni per servizi pubblici più efficienti e di qualità.

La Regione riconosce inoltre le associazioni dei consumatori come soggetti negoziali dei diritti disponibili dei cittadini e attua la programmazione partecipata delle proprie attività.

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti

Presso la Regione è istituito l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. L’iscrizione è riservata ad associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con ordinamento democratico e scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti.

Per l’iscrizione occorre il possesso dei seguenti requisiti sostanziali:

  • effettiva rappresentatività sociale;
  • strutturazione regionale e decentrata sul territorio;
  • attività continuativa svolta in Liguria;
  • collegamento, singolo o associato, con le associazioni nazionali di cui all’art. 137 del Codice del consumo;
  • assenza, in capo ai rappresentanti legali, di condanne definitive connesse all’attività dell’associazione e assenza della qualifica di imprenditori o amministratori di imprese di produzione o servizi negli stessi settori di attività dell’associazione.

La rappresentatività sociale è provata da un numero di iscritti non inferiore all’1 per mille dei residenti in Liguria, calcolato sui dati dell’ultimo censimento.

La strutturazione regionale e decentrata è dimostrata da:

  • carattere regionale dell’associazione o articolazione regionale di associazione nazionale con autonomia funzionale e propri organi eletti democraticamente;
  • presenza di almeno una sede in ogni provincia ligure, di cui una sede regionale;
  • apertura al pubblico almeno due giorni a settimana per complessive otto ore.

Le sedi devono essere luoghi fisici in cui si forniscono informazioni, assistenza e tutela ai cittadini, si gestiscono le pratiche e si conservano i dati per il monitoraggio; devono essere coordinate da un responsabile nominato dall’associazione e possono svolgere solo attività senza scopo di lucro. Le condizioni relative alla presenza territoriale e all’apertura possono essere soddisfatte anche in forma associata tra più associazioni.

L’attività continuativa sul territorio regionale è provata tramite documentazione relativa all’apertura delle sedi, elenco aggiornato degli iscritti con indicazione delle quote associative versate in Liguria e suddivise per provincia, documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi due anni e bilanci o rendiconti degli ultimi due anni con evidenza delle quote versate dagli associati liguri.

Iscrizione, aggiornamento e cancellazione dall’elenco

Le associazioni in possesso dei requisiti presentano apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. La domanda è decisa con decreto del dirigente entro sessanta giorni. Le modalità di presentazione e la documentazione probatoria sono stabilite con decreto dirigenziale.

Le associazioni già iscritte devono, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere il bilancio dell’anno precedente, una relazione sull’attività svolta, le eventuali variazioni della propria articolazione territoriale e il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Alle associazioni iscritte è vietata ogni attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi e qualsiasi connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. La perdita di uno dei requisiti, la mancata trasmissione della documentazione annuale o la violazione di tale divieto comportano la cancellazione dall’elenco.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il dirigente competente pubblica sul sito regionale l’elenco aggiornato delle associazioni iscritte.

Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

È istituita presso la Regione la Consulta regionale, organo di partecipazione e confronto con le associazioni dei consumatori.

La Consulta è composta da:

  • Assessore competente o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna associazione iscritta nell’elenco regionale;
  • un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria;
  • un rappresentante dell’ANCI Liguria;
  • il dirigente della struttura competente o suo delegato, senza diritto di voto.

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e dura per l’intera legislatura. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; se non tutte arrivano, la Consulta può comunque essere costituita quando siano disponibili almeno metà più uno dei componenti.

La cancellazione di un’associazione dall’elenco comporta la decadenza dei componenti da essa designati; l’iscrizione di una nuova associazione determina l’integrazione della Consulta.

Nella prima seduta la Consulta approva il regolamento di funzionamento ed elegge un Comitato ristretto composto da un numero di membri pari a un terzo, arrotondato per difetto, del numero delle associazioni iscritte, oltre all’Assessore o suo delegato che lo presiede. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti regionali ed esperti. La partecipazione è gratuita; è previsto il solo rimborso spese per eventuali incarichi affidati ai componenti secondo la disciplina applicabile ai dipendenti regionali.

Funzioni della Consulta

La Consulta svolge funzioni consultive, propositive e di raccordo istituzionale. In particolare:

  • esprime parere sul programma annuale degli interventi;
  • esprime parere, se richiesto, su disegni e proposte di legge e su regolamenti riguardanti i diritti dei consumatori e degli utenti;
  • formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale;
  • favorisce il coordinamento delle politiche regionali e la rappresentanza degli interessi dei consumatori nelle autonomie locali;
  • promuove studi, ricerche e conferenze sui temi del consumo, della qualità e sicurezza dei prodotti e servizi;
  • elabora programmi di informazione e formazione per gli operatori di front-office;
  • favorisce l’accesso a strumenti di soluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie;
  • stabilisce rapporti con organismi analoghi di altre Regioni, dello Stato e dell’Unione europea.

Le funzioni di raccordo, studio, formazione e promozione delle ADR sono svolte dal Comitato ristretto; la Consulta è costantemente informata dell’attività svolta e può riassumere a sé questioni specifiche su iniziativa del Presidente o di un terzo dei rappresentanti delle associazioni.

I pareri sul programma annuale e sugli atti normativi devono essere resi entro venti giorni dalla convocazione; decorso inutilmente il termine, si può procedere anche senza parere.

Programma annuale degli interventi e rapporti istituzionali

La Giunta regionale approva ogni anno il programma degli interventi per la tutela dei consumatori, definendo priorità e iniziative da realizzare. Le azioni programmate sono affidate principalmente alle associazioni iscritte nell’elenco regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

La Giunta presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Controlli

La struttura organizzativa regionale competente effettua controlli:

  • sul possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco;
  • sull’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione;
  • sulla realizzazione delle iniziative previste dal programma annuale.

Norme transitorie e abrogazione precedente disciplina

Le disposizioni transitorie erano limitate alla prima applicazione della legge e riguardavano:

  • l’adozione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge, del provvedimento sulle modalità di presentazione delle istanze e sulla documentazione;
  • la costituzione della Consulta entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, tenendo conto delle associazioni che avessero presentato istanza nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attuativo.

La legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 è stata abrogata.

Profilo di attualità

La disciplina continua a regolare, nel territorio ligure, l’organizzazione regionale della tutela dei consumatori e degli utenti. Le norme transitorie di avvio hanno però esaurito i loro effetti già nel 2012, mentre restano attuali i meccanismi di elenco, Consulta, programmazione annuale e controlli.

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