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Legge

L.R. Liguria 2/2012

Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola conservazione, gestione, valorizzazione, acquisizione e dismissione del demanio e del patrimonio della Regione Liguria, con norme su concessioni, locazioni, inventari, alienazioni e acque minerali. Alcune disposizioni operano solo dopo i trasferimenti ex d.lgs. 85/2010 o l’adozione del regolamento attuativo; altre sono state nel tempo modificate o abrogate.

Disciplina del demanio e patrimonio regionale ligure

Disciplina regionale del demanio e patrimonio della Liguria

La legge disciplina in modo organico il demanio e il patrimonio della Regione Liguria, nonché alcuni beni di enti del settore regionale allargato e degli enti strumentali. L’obiettivo è assicurare conservazione, gestione, valorizzazione, acquisizione, dismissione e controllo dei beni pubblici regionali, nel rispetto della normativa statale, comunitaria e dell’autonomia patrimoniale del Consiglio regionale.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina si applica ai beni del demanio e del patrimonio della Regione Liguria e, nei casi previsti, al demanio marittimo trasferito alla Regione in attuazione del d.lgs. 85/2010. Si applica inoltre al patrimonio degli enti del settore regionale allargato e degli enti strumentali, con esclusione delle disposizioni del Titolo III per tali soggetti. Restano salve le norme speciali su edilizia residenziale pubblica, sanità e, per le ARTE, la loro autonomia imprenditoriale, patrimoniale e contabile.

Gli organi e dirigenti regionali citati dalla legge devono intendersi sostituiti, per gli enti interessati, con gli organi e dirigenti corrispondenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli enti possono disciplinare gli aspetti patrimoniali in relazione alla propria organizzazione, purché nel rispetto della legge e del regolamento attuativo.

Regolamento attuativo e indirizzi organizzativi

La Giunta regionale adotta un regolamento di esecuzione e attuazione della legge, che definisce numerosi profili operativi: classificazione dei beni, modalità di gestione, ricognizioni periodiche, procedure di tutela, concessioni, locazioni, alienazioni, scritture patrimoniali e deleghe di firma. La legge prevede inoltre che la Giunta stabilisca indirizzi per l’acquisizione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti del settore regionale allargato e degli enti strumentali, i quali devono trasmettere annualmente i dati relativi ai propri beni secondo modalità e tempi fissati dal regolamento.

Demanio regionale: classificazione, destinazione e tutela

Il demanio regionale comprende, se appartenenti alla Regione, strade, autostrade, ferrovie, aerodromi, beni del demanio marittimo, acque sotterranee e superficiali, acquedotti e opere idrauliche, immobili storico-artistici, raccolte museali e altri beni assoggettati dalla legge al regime demaniale.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili possono essere destinati all’uso generale, all’uso diretto dell’amministrazione regionale o a un uso particolare compatibile con la pubblica destinazione. I beni demaniali, salvo quelli marittimi, idrici e aeroportuali e purché non essenziali per l’attività regionale, possono essere trasferiti a comuni, province e città metropolitane; in tal caso il bene resta vincolato all’uso indicato e il vincolo va trascritto nei registri immobiliari.

La tutela del demanio avviene di regola in via amministrativa mediante poteri di autotutela. I concessionari devono informare tempestivamente la Regione di situazioni che richiedano azioni difensive del bene, pena la decadenza della concessione. Se il bene è assegnato a enti locali, questi esercitano l’autotutela; in caso di inerzia, la Regione interviene dopo una diffida del Presidente della Giunta con termine non superiore a trenta giorni.

Sdemanializzazione

Il passaggio dei beni dal demanio regionale al patrimonio avviene con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet regionale e all’albo pretorio del Comune in cui si trova il bene. È inoltre fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 85/2010 in tema di sdemanializzazioni.

Demanio marittimo e demanio idrico

La Regione esercita le funzioni dominicali sul demanio marittimo per garantire conservazione, miglior utilizzo e valorizzazione dei beni, nel rispetto della sostenibilità ambientale, della tutela paesaggistica e della gestione integrata della costa. Il regolamento attuativo disciplina criteri e modalità, con particolare riguardo al regime delle concessioni demaniali marittime.

Per il demanio idrico trasferito alla Regione, le funzioni sono esercitate secondo criteri di funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, conformità alla pianificazione di bacino e tutela della risorsa idrica. Le concessioni sono rilasciate nel rispetto di tali criteri; il regolamento detta procedure, indirizzi, canoni e spese istruttorie. Questa disciplina opera solo dal trasferimento alla Regione dei beni del demanio marittimo e idrico ai sensi del d.lgs. 85/2010.

Patrimonio regionale: distinzione tra indisponibile e disponibile

Il patrimonio regionale comprende i beni mobili e immobili non demaniali appartenenti alla Regione. Si distingue in patrimonio indisponibile e disponibile. Nel patrimonio indisponibile rientrano i beni destinati a pubblico servizio, quelli diretti al perseguimento di specifiche finalità pubbliche regionali e le acque minerali, sorgenti e termali esistenti nel territorio regionale. A tali beni si applicano le forme di tutela previste per il demanio.

Gli altri beni materiali e immateriali di proprietà regionale costituiscono patrimonio disponibile. I beni del patrimonio indisponibile possono essere attribuiti a soggetti pubblici e privati tramite concessione; la disciplina del patrimonio disponibile è demandata al regolamento.

Acque minerali, di sorgente e termali: coltivazione e concessioni

La Regione promuove l’utilizzazione razionale delle acque minerali, di sorgente e termali, tutelando ambiente, assetto idrogeologico, uso sostenibile delle risorse idriche e sviluppo dei territori interessati. La coltivazione dei giacimenti avviene tramite concessione onerosa e a tempo determinato.

La concessione di coltivazione:

  • ha durata massima di 30 anni, proporzionata anche agli investimenti programmati;
  • è rilasciata dal dirigente competente previa procedura ad evidenza pubblica;
  • non può essere rilasciata in caso di fallimento, liquidazione, concordato o procedure equiparate, condanne per reati incidenti sulla moralità professionale, oppure inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro o dei contratti collettivi applicabili.

Il concessionario deve mantenere in attività il giacimento, salvo sospensione autorizzata per fondati motivi, e garantire la manutenzione di opere e impianti. Sono previsti un canone annuo anticipato di 30 euro per ettaro o frazione e un diritto proporzionale annuo di 1 euro per metro cubo di acqua imbottigliata e derivati prodotti, esclusi i quantitativi imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Gli importi possono essere aggiornati con provvedimenti della Giunta.

Il concessionario deve presentare relazione annuale sull’attività produttiva e sui programmi di lavori e investimenti. La concessione non è trasferibile senza preventiva autorizzazione regionale. Alla cessazione, il bene e le pertinenze devono essere consegnati alla Regione.

I proprietari e possessori dei fondi compresi nel perimetro della concessione devono consentire le operazioni di delimitazione e sfruttamento del giacimento, salva la tutela risarcitoria. Le opere di protezione igienico-sanitaria, captazione, adduzione e contenimento delle acque sono considerate di pubblica utilità.

La vigilanza sulle fonti e sulle pertinenze è attribuita al Comune territorialmente competente, anche in forma associata; i soggetti competenti trasmettono ogni anno una relazione alla Regione. Il canone concessorio è qualificato come rimborso spese per le attività di vigilanza.

Inventari e scritture patrimoniali

I beni regionali devono essere iscritti in appositi inventari, anche informatici, tenuti dalla struttura competente in materia di demanio e patrimonio. Gli atti di acquisto, alienazione e gli altri atti che modificano lo stato patrimoniale devono essere comunicati alla struttura nei termini stabiliti dal regolamento.

Gli inventari dei beni demaniali e patrimoniali contengono, in via generale, dati identificativi, descrittivi, catastali, il titolo di provenienza, il valore, le eventuali concessioni e gli ulteriori elementi stabiliti dal regolamento. Per i beni mobili sono previste specifiche regole di classificazione, gestione del carico e scarico, libri contabili e, per la Regione, la figura del consegnatario responsabile della vigilanza. Il regolamento disciplina anche i referenti dei consegnatari nelle strutture regionali e la responsabilità in caso di mancata nomina.

La struttura competente aggiorna periodicamente il valore dei beni inventariati secondo la normativa di contabilità pubblica; per i beni immobili, in mancanza di stima, si può fare riferimento ai valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Acquisizione di beni, liberalità e locazioni passive

L’acquisizione di beni immobili al patrimonio regionale avviene con provvedimento della Giunta; per i casi di acquisto, il regolamento distingue tra trattativa privata e pubblico incanto. L’acquisto di beni mobili è disposto dalla struttura competente in materia di gare e contratti o dall’economo regionale, secondo la disciplina contrattuale regionale.

Donazioni, eredità e legati sono accettati o rinunciati con provvedimento della Giunta. Le locazioni, concessioni e comodati passivi di beni immobili sono disposti dal dirigente competente se il canone annuo non supera 10.000 euro; negli altri casi decide la Giunta.

Alienazioni immobiliari e piano annuale di dismissione

L’alienazione degli immobili regionali è disposta dalla Giunta regionale, anche per i beni demaniali nei limiti consentiti dalla legge. Il prezzo base è determinato mediante stima di uffici regionali, enti strumentali, società controllate, Agenzie statali abilitate o soggetti universitari; in caso di urgenza o complessità può intervenire un professionista privato con perizia giurata.

La regola generale è il pubblico incanto. La trattativa privata è ammessa, tra l’altro, quando:

  • il prezzo non supera 150.000 euro;
  • il pubblico incanto è andato deserto;
  • l’immobile è ceduto a soggetti non lucrativi per finalità istituzionali, di interesse generale o sociale individuate dalla Regione;
  • il bene è ceduto a un ente pubblico o a soggetti controllati/enti regionali per finalità istituzionali o statutarie.

In tali ipotesi, per alcune cessioni a favore di enti o soggetti privati senza fini di lucro e di enti pubblici, il bene resta vincolato all’uso indicato per almeno vent’anni, con trascrizione del vincolo. La disciplina si applica anche a servitù passive ed enfiteusi.

La Giunta approva ogni anno, entro il 31 agosto, le proposte da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; il Piano è approvato entro il 15 novembre e allegato al bilancio di previsione del successivo esercizio. L’inserimento nel Piano comporta la classificazione del bene come patrimonio disponibile. Sono previste forme di pubblicità, osservazioni del pubblico e possibilità di proposte irrevocabili di acquisto garantite prima dell’avvio delle procedure o dopo gara deserta, con specifici termini di congruità e avvio della procedura.

Valorizzazione, cartolarizzazioni e fondi immobiliari

La Giunta può individuare beni regionali, e in taluni casi anche del settore regionale allargato, per operazioni di cartolarizzazione, valorizzazione e dismissione, fissando criteri e modalità anche tramite soggetti terzi. Gli interventi di valorizzazione su beni regionali o di interesse regionale possono essere dichiarati di preminente interesse regionale.

Per tali interventi, i pareri e gli assensi in precedenza di competenza di province o comuni, nelle funzioni oggetto di delega o trasferite dalla Regione, sono rilasciati dagli uffici regionali. La Giunta può convocare conferenze di servizi e promuovere società di trasformazione urbana.

La Regione può promuovere fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire o trasferire beni immobili regionali e, su richiesta, beni di altri enti pubblici con sede nel territorio regionale. La Giunta definisce costituzione, gestione, funzionamento e individuazione dei beni da conferire; alle operazioni si applica la normativa tributaria in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Permute, advisor immobiliare e ulteriori strumenti di gestione

La Giunta può disporre la permuta di immobili regionali quando sia conveniente in relazione alla specificità dei beni e all’interesse pubblico. Se i valori non coincidono, si procede a conguaglio. Gli immobili inseriti nel Piano possono essere permutati anche con le modalità semplificate previste per i casi di proposta irrevocabile e gara deserta.

La Regione può inoltre avvalersi di un advisor immobiliare, affidando l’incarico a società controllate o, previo procedimento ad evidenza pubblica, ad altri operatori del mercato immobiliare.

Concessioni, canoni e locazioni attive

L’uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili può essere attribuito mediante concessione a soggetti pubblici o privati, sulla base della rilevanza dell’interesse pubblico dell’utilizzo proposto. La Giunta definisce, di norma, durata, canone, uso, obblighi di conservazione e cauzione. La concessione è di regola assentita dal dirigente competente sulla base di pubblico incanto; il canone è stimato dai soggetti abilitati alla stima degli immobili regionali.

Il concessionario assume gli oneri di manutenzione e può ottenere, in parte, compensazione del canone mediante esecuzione di opere straordinarie o prestazione di servizi di interesse regionale. La revoca è possibile in caso di inadempimento, anche parziale, o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Sono previste ulteriori forme di concessione diretta da parte della Giunta a enti pubblici o soggetti senza fini di lucro per finalità istituzionali, di interesse generale o sociale; in alcuni casi può essere previsto un canone meramente ricognitorio o anche nessun canone per enti pubblici, purché il bene sia destinato alle finalità indicate e non derivino oneri per la Regione. Beni regionali possono anche essere concessi gratuitamente a enti pubblici mediante convenzione.

I beni patrimoniali immobili disponibili possono essere locati a enti pubblici o privati; la scelta del conduttore avviene con pubblico incanto o con trattativa privata preceduta da avviso. Il canone può essere compensato in parte da lavori straordinari o da servizi di supporto all’attività istituzionale regionale. Anche i beni mobili disponibili possono essere assegnati secondo le modalità regolamentari.

Contratti di valorizzazione

I beni immobili regionali possono essere concessi o locati, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 50 anni, per operazioni di valorizzazione, riqualificazione e riconversione tramite recupero, restauro e ristrutturazione, anche con nuove destinazioni d’uso, ferma la tutela dei vincoli culturali e paesaggistici. Il canone è determinato tenendo conto degli investimenti del concessionario e dell’equilibrio economico-finanziario dell’intervento. Le varianti urbanistiche necessarie seguono la disciplina speciale di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Norme transitorie, abrogazioni ed efficacia temporale

Per le procedure di alienazione o concessione già avviate alla data di entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente. Alle concessioni di coltivazione di acque minerali e termali si applicano invece le nuove regole anche se già assentite in precedenza. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti statali attuativi del d.lgs. 85/2010, il demanio marittimo resta regolato dalla precedente legge regionale 13/1999.

La legge abroga espressamente la previgente legge regionale ligure sul demanio e patrimonio del 2007 e altre disposizioni con essa incompatibili. Il Capo II del Titolo III entra in vigore solo al trasferimento dei beni del demanio marittimo e idrico alla Regione.

Valutazione di attualità

La disciplina mantiene utilità operativa per la gestione del patrimonio e del demanio regionale ligure, per le concessioni e le alienazioni ancora oggi gestite dalla Regione o dagli enti interessati. Restano però presenti varie parti strettamente collegate a processi annuali, a trasferimenti ex d.lgs. 85/2010 e a regimi speciali di settore; per questo il testo è nel complesso ancora applicabile, ma con diverse norme di contesto ormai storicizzate o sostituite da regolamento e prassi amministrativa.

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