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Sentenza

Sentenza del 05/04/2016 n. 1914 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Art. 5bis d.lgs. 218/1997 - Richiesta di rettifica da parte del contribuente - Revoca - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di rettifica è stata qualificata come revoca dell’adesione al processo verbale di constatazione, poiché presentata prima che l’Amministrazione finanziaria emettesse e notificasse l’atto di definizione agevolata. Pertanto, fino a tale momento, l’adesione non può considerarsi definitivamente perfezionata e il contribuente può ritirarla mediante una richiesta di rettifica.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha presentato una richiesta di rettifica della precedente comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione. La questione riguarda gli effetti di tale rettifica: in particolare, se essa debba essere considerata una semplice correzione oppure una revoca dell’adesione. È stato ritenuto rilevante il momento in cui la richiesta è intervenuta rispetto all’emissione e alla notifica dell’atto di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • Art. 5-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La disposizione disciplina l’adesione al processo verbale di constatazione e la relativa definizione agevolata. La richiesta di rettifica presentata prima dell’emissione e della notifica dell’atto di definizione agevolata produce l’effetto di revocare l’adesione originaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di adesione al processo verbale di constatazione, la volontà del contribuente può essere revocata o modificata finché non si è perfezionata la definizione mediante l’emissione e la notifica dell’atto previsto dalla legge.
  • Una richiesta formalmente qualificata come rettifica può avere effetto sostanziale di revoca quando incide sulla volontà precedentemente manifestata dal contribuente.
  • Per stabilire se l’adesione sia ancora revocabile è decisivo verificare la data di emissione e, soprattutto, di notifica dell’atto di definizione agevolata.
  • Dopo il perfezionamento della definizione tramite l’atto notificato, una modifica o revoca unilaterale del contribuente non è normalmente ammessa, salvo specifiche disposizioni o vizi dell’atto.

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