Cassazione Penale, Ordinanza n. 16217/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito del reato contestato, limitandosi a rilevare la congruità della motivazione della sentenza d'appello e l'inidoneità del motivo proposto a fondare un sindacato di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 settembre 2024, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto che la doglianza non investisse profili scrutinabili in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata risultava sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente coerente, puntuale e completa.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile se si risolve in una critica meramente alternativa rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione probatoria compiute dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La decisione di inammissibilità non modifica la statuizione di responsabilità contenuta nella sentenza impugnata, che resta ferma se non validamente censurata in cassazione.
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