Cassazione Penale, Sentenza n. 40883/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di bancarotta fraudolenta documentale. Capurso proponeva quattro motivi (oltre a chiedere la remissione in termini): 1) violazione di norme fallimentari e carenza di motivazione perché avrebbe avuto solo ruolo di "testa di legno"/prestanome e non condotta attiva consapevole; 2) mancata considerazione della mancanza di passaggio di consegne dalla precedente amministratrice e dell'assenza di possesso della documentazione; 3) doglianza circa il diniego del prevalere delle attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva, in presenza di buon comportamento processuale e precedenti risalenti o depenalizzati; 4) illogicità della motivazione rispetto alla lieve riduzione di pena ottenuta rispetto alla coimputata dominante. Dardis proponeva un unico motivo articolato: errata applicazione degli artt. 216 e 223 legge fallimentare, violazione degli artt. 521 c.p.p. e 216-219 l. fall., mancata motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per mutamento dei capi di imputazione e insufficiente prova circa la sottrazione/distruzione delle scritture contabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per tardività (termini di impugnazione scaduti il 20.9.2021; i ricorsi sono stati depositati rispettivamente il 18.10.2021 e il 21.10.2021). La richiesta di rimessione in termini formulata per conto di Capurso è stata respinta come intempestiva e priva di documentazione idonea. In ogni caso i motivi sostanziali sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte ha confermato che la valutazione dei fatti e della prova e la graduazione della pena sono competenza del giudice di merito e insindacabili in Cassazione salvo macroscopiche incongruenze, che non sono emerse. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Rimangono quindi confermate, nella sostanza, le pronunce di merito che avevano dichiarato la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (con la precedente parziale riforma della pena in favore di Capurso da parte della Corte d'Appello).
Norme richiamate
art. 223 legge fallimentare
Norma invocata in relazione ai profili di responsabilità per bancarotta; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione operata dai giudici di merito e non ha rilevato vizio di legge impugnabile in Cassazione
art. 216 legge fallimentare
Riferimento alle disposizioni sul reato di bancarotta (in particolare alla qualificazione delle fattispecie): la Corte ha confermato che la materia è stata adeguatamente valutata dal giudice di merito
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina della restituzione nel termine per impugnare: la Corte ha richiamato il termine di decadenza di 10 giorni per l'istanza e ha ritenuto intempestiva la richiesta di rimessione proposta da Capurso
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione; richiamato quale parametro di ammissibilità dei motivi proposti
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nel bilanciamento delle circostanze
art. 521 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nel ricorso di Dardis (procedibilità e limiti): la Corte non ha ritenuto sussistere violazioni che comportassero annullamento per vizio di motivazione o di correlazione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Consente il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte: la causa è stata trattata ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono rigorosi: la mancata impugnazione entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità, salvo richiesta di rimessione in termini tempestiva e ben documentata (istanza entro 10 giorni dal cessare del motivo di forza maggiore).
- La richiesta di restituzione nel termine (rimessione) deve essere presentata tempestivamente e corredata da adeguata documentazione che giustifichi il ritardo; se depositata oltre il termine decadenziale è inammissibile.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta la prova: è preclusa la 'rilettura' degli elementi probatori se non in presenza di macroscopiche contraddizioni o travisamenti della prova puntualmente indicati.
- La determinazione della pena, il riconoscimento e il bilanciamento delle attenuanti/aggravanti sono valutazioni di merito soggette a ampia discrezionalità; in Cassazione sono censurabili solo le decisioni che mancano di logica o motivazione sufficiente.
- Per censurare la motivazione dei giudici di merito occorre indicare specificamente gli atti e le prove travisate (visibile "ictu oculi"); deduzioni generiche sulla migliore interpretazione dei fatti sono inammissibili.
- Quando si contesta la carenza di prova su condotte complesse (es. distruzione di scritture), il ricorso deve dimostrare l'insussistenza probatoria con argomentazioni e riferimenti documentali precisi, non una mera richiesta di rivalutazione.
- Il mancato rispetto dei termini processuali non solo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ma può anche determinare sanzioni economiche (spese e ammende) se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.
- Nel difetto di elementi nuovi o manifeste violazioni di legge, le decisioni che hanno valutato la posizione di figure amministrative e soci (es. ruolo di "testa di legno") restano insindacabili in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40865/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40866/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40867/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40868/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40869/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40870/2022 del 28/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →