Cassazione Civile, Sentenza n. 13701/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo al 2004, basato sugli studi di settore. Il ricorrente contestava la validità dello strumento di accertamento perché nell'anno considerato aveva svolto un unico contratto d'appalto con la Fondazione Sen. Giovanni Pascale, che era stata inadempiente nei pagamenti; deduceva inoltre l'insussistenza di gravi incongruenze, il difetto di motivazione dell'avviso, la qualifica di micro impresa e la crisi del settore
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione, e ha rigettato il ricorso avverso l'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso per carenza di specificità e per essere in parte deduzioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La CTR aveva correttamente valutato la sussistenza di gravi incongruenze, anche in considerazione della ripetitività dello scostamento su un periodo pluriennale, e aveva esaminato le deduzioni difensive nel contraddittorio
Norme richiamate
d.lgs. n. 300 del 1999
legittimazione all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001
Stabilisce che, dalla data indicata, la legittimazione processuale sulle materie fiscali spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero, giustificando l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente con riferimento a vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura procedurale formulata
artt. 112 e 114 c.p.c.
Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione e ai vizi della motivazione; non hanno comunque modificato l'esito per inammissibilità o infondatezza dei motivi
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993
Norma sui criteri degli studi di settore; la discussione verteva sulla necessità del requisito della gravita incongruenza, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la questione nella fattispecie, avendo il giudice di merito accertato la gravita
art. 1, comma 23, legge n. 296 del 2006
gli accertamenti basati sugli studi di settore ... sono effettuati ... qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi
La Corte ricorda l'orientamento secondo cui la novella ha autorizzato avvisi basati sul mero scostamento fra dichiarato e risultante dagli studi di settore a partire dal 1.1.2007; tuttavia nota l'esistenza di contrastanti pronunce successive e rileva che nella vicenda concreta la questione non era decisiva
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato indirettamente tramite l'Agenzia nelle osservazioni sulla circolare 24/E: la Corte osserva che la citata circolare si riferisce all'accertamento sintetico ex art. 38, fattispecie diversa da quella trattata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non e parte legittimata per atti tributari successivi al 1° gennaio 2001 quando la materia e di competenza dell'Agenzia delle entrate; dunque il ricorso contro il Ministero e inammissibile per difetto di legittimazione
- Le doglianze generiche o non autosufficienti sul vizio di motivazione o sull'attività istruttoria dell'Ufficio sono spesso inammissibili; il ricorrente deve riprodurre e specificare gli atti impugnati e gli errori contestati
- La qualificazione di una 'grave incongruenza' non dipende da una soglia percentuale fissa: anche scostamenti inferiori al 25% possono integrare la gravita se inseriti in un quadro pluriennale e concordante che giustifichi la presunzione
- In sede di cassazione non e consentito ridefinire i fatti o riesaminare in concreto le prove; le censure che implichino nuovo accertamento di fatto sono inammissibili
- Per opporre con successo un avviso fondato sugli studi di settore occorre provare circostanze concrete che escludano l'attendibilita degli standard o dimostrino peculiarita dell'attivita (es. contratto unico eccezionale, crisi settoriale) e tali deduzioni devono essere valutate e contestate in modo specifico nel processo
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