Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13701/2022 del 29/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo al 2004, basato sugli studi di settore. Il ricorrente contestava la validità dello strumento di accertamento perché nell'anno considerato aveva svolto un unico contratto d'appalto con la Fondazione Sen. Giovanni Pascale, che era stata inadempiente nei pagamenti; deduceva inoltre l'insussistenza di gravi incongruenze, il difetto di motivazione dell'avviso, la qualifica di micro impresa e la crisi del settore

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione, e ha rigettato il ricorso avverso l'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso per carenza di specificità e per essere in parte deduzioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. La CTR aveva correttamente valutato la sussistenza di gravi incongruenze, anche in considerazione della ripetitività dello scostamento su un periodo pluriennale, e aveva esaminato le deduzioni difensive nel contraddittorio

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 300 del 1999

    legittimazione all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2001

    Stabilisce che, dalla data indicata, la legittimazione processuale sulle materie fiscali spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero, giustificando l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente con riferimento a vizi procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura procedurale formulata

  • artt. 112 e 114 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai mezzi di impugnazione e ai vizi della motivazione; non hanno comunque modificato l'esito per inammissibilità o infondatezza dei motivi

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    Norma sui criteri degli studi di settore; la discussione verteva sulla necessità del requisito della gravita incongruenza, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la questione nella fattispecie, avendo il giudice di merito accertato la gravita

  • art. 1, comma 23, legge n. 296 del 2006

    gli accertamenti basati sugli studi di settore ... sono effettuati ... qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi

    La Corte ricorda l'orientamento secondo cui la novella ha autorizzato avvisi basati sul mero scostamento fra dichiarato e risultante dagli studi di settore a partire dal 1.1.2007; tuttavia nota l'esistenza di contrastanti pronunce successive e rileva che nella vicenda concreta la questione non era decisiva

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato indirettamente tramite l'Agenzia nelle osservazioni sulla circolare 24/E: la Corte osserva che la citata circolare si riferisce all'accertamento sintetico ex art. 38, fattispecie diversa da quella trattata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non e parte legittimata per atti tributari successivi al 1° gennaio 2001 quando la materia e di competenza dell'Agenzia delle entrate; dunque il ricorso contro il Ministero e inammissibile per difetto di legittimazione
  • Le doglianze generiche o non autosufficienti sul vizio di motivazione o sull'attività istruttoria dell'Ufficio sono spesso inammissibili; il ricorrente deve riprodurre e specificare gli atti impugnati e gli errori contestati
  • La qualificazione di una 'grave incongruenza' non dipende da una soglia percentuale fissa: anche scostamenti inferiori al 25% possono integrare la gravita se inseriti in un quadro pluriennale e concordante che giustifichi la presunzione
  • In sede di cassazione non e consentito ridefinire i fatti o riesaminare in concreto le prove; le censure che implichino nuovo accertamento di fatto sono inammissibili
  • Per opporre con successo un avviso fondato sugli studi di settore occorre provare circostanze concrete che escludano l'attendibilita degli standard o dimostrino peculiarita dell'attivita (es. contratto unico eccezionale, crisi settoriale) e tali deduzioni devono essere valutate e contestate in modo specifico nel processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.