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Sentenza

Sentenza del 13/01/2020 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Torino

Soggetto passivo di imposta - Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Carenza di elementi probatori volti a dimostrare la mancanza di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale in Italia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

disputa sulla qualificazione della residenza fiscale: il ricorrente, pur residente anagraficamente all'estero, era ritenuto avere il domicilio in Italia (sede principale degli interessi economici e delle relazioni personali) in ragione di elementi presuntivi quali acquisto di immobili, gestione di affari societari e disponibilità di un'abitazione; il nodo era se la mancanza di significativi e duraturi rapporti in Italia fosse adeguatamente provata e se, conseguentemente, dovesse applicarsi la tassazione mondiale (world wide taxation) e l'obbligo dichiarativo in Italia, nonché la legittimità del recupero dell'IVAFE

La decisione

il giudice ha ritenuto che, in assenza di elementi probatori idonei forniti dal ricorrente a dimostrare l'assenza in Italia di rapporti significativi e duraturi (economici, familiari, politici, sociali, culturali), il domicilio del contribuente deve essere considerato in Italia quale sede principale degli interessi e degli affari; di conseguenza il soggetto è fiscalmente residente in Italia e soggetto al principio della tassazione mondiale. Il Giudice ha inoltre confermato che sono ammesse in detrazione le imposte pagate definitivamente all'estero e che è legittimo il recupero dell'IVAFE relativamente agli assets rilevanti

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 2

    definisce la residenza fiscale attraverso i concetti di residenza anagrafica, domicilio e dimora abituale; la norma è stata applicata nel senso che il domicilio (sede principale degli interessi) può essere accertato anche tramite elementi presuntivi e giustifica l'assoggettamento alla tassazione mondiale se presenti tali elementi

  • d.P.R. 917/1986

    richiamato per aspetti specifici relativi a criteri di determinazione o effetti fiscali collegati a determinati redditi/asset (come richiamato nella sentenza), interpretato in coerenza con la prevalenza del domicilio quale criterio di collegamento

  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    richiama l'onere probatorio e i limiti della pretesa tributaria; la norma è stata letta nel senso che, pur essendo richiesti adeguati accertamenti, il contribuente deve fornire elementi concreti per escludere il domicilio in Italia

  • Convenzione tra Italia e Messico

    richiamata per i criteri di determinazione della residenza fiscale in presenza di possibili doppie residenze; i criteri della convenzione (centro degli interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza, autorità competente) non erano tali da escludere la residenza italiana alla luce degli elementi di fatto emersi

  • Codice Civile

    fornisce la definizione di domicilio come sede principale degli affari e interessi; la sentenza applica tale nozione civilistica per stabilire il domicilio fiscale nel TUIR

  • d.P.R. 600/1973

    richiamato per profili procedurali e accertativi relativi alla determinazione dei redditi; interpretato con riferimento alle possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in presenza di elementi indiziari

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente che sostiene di non essere fiscalmente residente in Italia deve fornire elementi probatori concreti e significativi per dimostrare l'assenza di rapporti economici, familiari, sociali e culturali duraturi in Italia; in mancanza, prevalgono le valutazioni dell'Amministrazione
  • Domicilio vs residenza anagrafica: anche se la residenza anagrafica è all'estero, il domicilio in Italia (centro principale degli interessi) può determinare la residenza fiscale italiana
  • Elementi presuntivi rilevanti: acquisto o disponibilità di un'abitazione in Italia, partecipazioni e ruoli gestionali in società italiane, gestione continuativa di affari nel paese sono indizi forti del centro degli interessi e possono giustificare la qualificazione come residente fiscale
  • Trattati internazionali: la convenzione contro le doppie imposizioni (es. Italia-Messico) va applicata con i criteri ordinari (centro degli interessi vitali, dimora abituale, cittadinanza) e può risolvere conflitti di doppia residenza, ma non esonera automaticamente dalla prova degli elementi di fatto
  • Tassazione mondiale e crediti/ detrazioni: se la residenza fiscale è in Italia si applica la world wide taxation; tuttavia le imposte pagate all'estero definitivamente possono essere ammesse in detrazione o credito secondo le norme applicabili
  • IVAFE e assets esteri: possesso di attività finanziarie estere può comportare l'imposizione di IVAFE e il relativo recupero è legittimo se gli assets rientrano nella sfera impositiva italiana
  • Consigli pratici per contribuenti in situazioni analoghe: raccogliere documentazione probatoria ampia e coerente (certificato di residenza fiscale estera, contratti di lavoro estero, iscrizione anagrafica all'estero, prova della famiglia e attività quotidiana all'estero, vendite/assenze di immobili in Italia, durata effettiva delle permanenze), e verificare la disciplina convenzionale per eventuali regole di tie-breaker

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