Sentenza del 23/03/2016 n. 5725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito della compravendita di un terreno, il cui valore dichiarato era di 7.700 euro, l'Agenzia delle Entrate lo aveva rideterminato in 29.000 euro. L'acquirente V.L., coobbligato solidale, aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso di liquidazione con sentenza passata in giudicato. T.A.R. aveva quindi impugnato la cartella di pagamento chiedendo di beneficiare del giudicato favorevole dell'acquirente. Il ricorso era stato tuttavia respinto perché l'avviso di accertamento era stato impugnato tardivamente, oltre il termine di sessanta giorni. In Cassazione la ricorrente ha contestato, da un lato, la validità della sentenza della Commissione tributaria, sottoscritta dal solo giudice relatore, e dall'altro, il mancato riconoscimento dell'estensione del giudicato favorevole del coobbligato ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha stabilito che la sentenza collegiale sottoscritta dal solo relatore, per morte o impedimento degli altri componenti, è affetta da nullità sanabile e non da nullità insanabile, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante. Quanto al secondo motivo, ha escluso che T.A.R. potesse avvalersi del giudicato favorevole ottenuto dall'acquirente, poiché nei suoi confronti si era già formato un autonomo giudicato sfavorevole derivante dalla tardiva impugnazione dell'avviso. Anche una pronuncia meramente processuale di inammissibilità per tardività impedisce l'applicazione del cosiddetto giudicato riflesso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 132 c.p.c.
Disciplina i requisiti formali della sentenza, inclusa la sottoscrizione. La mancanza di una delle sottoscrizioni richieste determina una sottoscrizione insufficiente, con nullità sanabile, quando l'atto resta comunque riconducibile al collegio giudicante.
Art. 161, comma 1, c.p.c.
La nullità della sentenza per sottoscrizione insufficiente è soggetta al regime generale di sanatoria previsto per le nullità processuali.
Art. 276 c.p.c. e artt. 118-119 disp. att. c.p.c.
Regolano la deliberazione e la sottoscrizione delle sentenze collegiali; tali disposizioni sono applicabili anche al processo tributario in quanto compatibili.
Art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992
Rende applicabili al processo tributario, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 1306, comma 2, c.c.
Consente al coobbligato solidale di avvalersi della sentenza favorevole pronunciata nei confronti di un altro coobbligato, salvo che nei suoi confronti si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo rapporto.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente: violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può, in linea generale, essere invocato dagli altri coobbligati ai sensi dell'art. 1306 c.c., ma non quando questi abbiano già instaurato un autonomo giudizio conclusosi con una decisione definitiva sfavorevole.
- Anche una pronuncia processuale, come l'inammissibilità del ricorso per tardività, può costituire un giudicato contrario e impedire di beneficiare successivamente del giudicato favorevole di un altro coobbligato.
- Il rispetto del termine di sessanta giorni per impugnare l'avviso di accertamento è essenziale: la tardività può precludere definitivamente la contestazione e impedire l'estensione di decisioni favorevoli rese in altri giudizi.
- La sentenza collegiale priva della firma di uno dei magistrati, quando risulta comunque riconducibile al giudice, presenta normalmente una nullità sanabile e non una nullità radicale insanabile.
- Per conservare la possibilità di invocare il giudicato favorevole di un coobbligato, il contribuente dovrebbe evitare di lasciare decorrere i termini processuali e, se propone un proprio ricorso, deve considerare che una decisione definitiva sfavorevole può prevalere sul successivo giudicato favorevole altrui.
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