Cassazione Penale, Sentenza n. 25593/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 1/10/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato per difetto di valida procura speciale e per tardività. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere proposto anche istanza di restituzione nel termine, ha contestato la genericità del mandato e ha dedotto violazioni di norme processuali e vizio di motivazione, rilevando che l'ordine di esecuzione notificato in data 13/03/2017 era privo dell'avvertimento di poter chiedere la rescissione del giudicato o la restituzione del termine, per cui non sarebbe decorso il termine di trenta giorni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto decisiva la tardività: il ricorso introduttivo è stato proposto il 5/09/2024, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordine di esecuzione del 13/03/2017 previsto a pena di inammissibilità sia per la restituzione del termine (art. 175 c.p.p.) sia per la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Il rilievo sulla mancanza dell'avvertimento è stato respinto perché, al momento della notifica (13/03/2017), l'art. 656 c.p.p. non prevedeva l'obbligo di tale avvertimento: le successive previsioni sono state introdotte solo con il d.lgs. 10/10/2022 n.150 e con il d.lgs. 19/03/2024 n.31. Non essendo necessario decidere sulla regolarità del mandato, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione del 9/01/2025).
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Fissa il termine per la restituzione del termine; la Corte ha ritenuto che il termine di trenta giorni fosse perentorio e applicabile al caso, con conseguente inammissibilità in caso di decorso.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che anche la rescissione soggiaccia al termine di trenta giorni, il cui superamento determina inammissibilità.
art. 656 cod. proc. pen.
comma 5, ultima parte (richiamato dal ricorrente)
Riguarda la notifica degli ordini di esecuzione in carcere. La Corte ha osservato che, alla data della notifica (13/03/2017), l'art. 656 non prevedeva l'obbligo di avvertimento sulla possibilità di chiedere la restituzione del termine o la rescissione del giudicato; le previsioni che introdussero tale avvertimento sono successive.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di questa disposizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 38, comma 1, lett. a), n. 2
Citato per individuare l'introduzione successiva di regole sull'avvertimento; la Corte ha detto che tale previsione è anteriore ma non applicabile retroattivamente alla notifica del 2017.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
art. 2, comma 1, lett. cc)
Introdusse il comma 3 nell'art. 656 c.p.p. relativo all'avvertimento: la Corte ha rilevato che questa modifica è successiva alla notifica del 2017 e dunque non utile al ricorrente.
art. 122 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate; la decisione non si è basata su un esame sostanziale di questa norma poiché ha ritenuto decisiva la tardività.
art. 178 cod. proc. pen.
Riferimento normativo menzionato dal ricorrente ma non determinante nella decisione, che ha risolto per tardività.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente; la Corte non si è soffermata sul merito della questione richiamata perché ha deciso per inammissibilità temporale.
art. 626-bis cod. proc. pen.
Parte delle norme invocate dal ricorrente; non è stata oggetto di un approfondimento motivazionale in quanto la tardività è stata ritenuta decisiva.
Massime di principio
- Verificare sempre in via prioritaria la tempestività dell'impugnazione: la decorrenza dei termini e la loro perentorietà possono determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- La mancata indicazione di avvertimenti procedurali nella notifica rileva solo se la norma che imponeva l'avvertimento era già in vigore al momento della notifica; modifiche legislative successive non producono effetti retroattivi a favore del destinatario della notifica.
- Anche quando sono dedotte più vizi (es. mandato difensivo viziato e tardività), il giudice può decidere per uno solo dei motivi decisivi: se la tardività è evidente ed inammissibile, il problema della procura speciale può non essere esaminato.
- In casi simili è opportuno documentare la data di conoscenza effettiva dell'atto impugnato e verificare l'operatività delle modifiche legislative alla data di quella notifica.
- Quando si contesta la genericità del mandato, conviene allegare contestualmente la procura speciale regolare o chiedere integrazione immediata, ma sempre verificando la tempestività dell'impugnazione per evitare decadenze.
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