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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25593/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 1/10/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato per difetto di valida procura speciale e per tardività. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere proposto anche istanza di restituzione nel termine, ha contestato la genericità del mandato e ha dedotto violazioni di norme processuali e vizio di motivazione, rilevando che l'ordine di esecuzione notificato in data 13/03/2017 era privo dell'avvertimento di poter chiedere la rescissione del giudicato o la restituzione del termine, per cui non sarebbe decorso il termine di trenta giorni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto decisiva la tardività: il ricorso introduttivo è stato proposto il 5/09/2024, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza dell'ordine di esecuzione del 13/03/2017 previsto a pena di inammissibilità sia per la restituzione del termine (art. 175 c.p.p.) sia per la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Il rilievo sulla mancanza dell'avvertimento è stato respinto perché, al momento della notifica (13/03/2017), l'art. 656 c.p.p. non prevedeva l'obbligo di tale avvertimento: le successive previsioni sono state introdotte solo con il d.lgs. 10/10/2022 n.150 e con il d.lgs. 19/03/2024 n.31. Non essendo necessario decidere sulla regolarità del mandato, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione del 9/01/2025).

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Fissa il termine per la restituzione del termine; la Corte ha ritenuto che il termine di trenta giorni fosse perentorio e applicabile al caso, con conseguente inammissibilità in caso di decorso.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Regola la rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che anche la rescissione soggiaccia al termine di trenta giorni, il cui superamento determina inammissibilità.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    comma 5, ultima parte (richiamato dal ricorrente)

    Riguarda la notifica degli ordini di esecuzione in carcere. La Corte ha osservato che, alla data della notifica (13/03/2017), l'art. 656 non prevedeva l'obbligo di avvertimento sulla possibilità di chiedere la restituzione del termine o la rescissione del giudicato; le previsioni che introdussero tale avvertimento sono successive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di questa disposizione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 38, comma 1, lett. a), n. 2

    Citato per individuare l'introduzione successiva di regole sull'avvertimento; la Corte ha detto che tale previsione è anteriore ma non applicabile retroattivamente alla notifica del 2017.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    art. 2, comma 1, lett. cc)

    Introdusse il comma 3 nell'art. 656 c.p.p. relativo all'avvertimento: la Corte ha rilevato che questa modifica è successiva alla notifica del 2017 e dunque non utile al ricorrente.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali invocate; la decisione non si è basata su un esame sostanziale di questa norma poiché ha ritenuto decisiva la tardività.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo menzionato dal ricorrente ma non determinante nella decisione, che ha risolto per tardività.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente; la Corte non si è soffermata sul merito della questione richiamata perché ha deciso per inammissibilità temporale.

  • art. 626-bis cod. proc. pen.

    Parte delle norme invocate dal ricorrente; non è stata oggetto di un approfondimento motivazionale in quanto la tardività è stata ritenuta decisiva.

Massime di principio

  • Verificare sempre in via prioritaria la tempestività dell'impugnazione: la decorrenza dei termini e la loro perentorietà possono determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • La mancata indicazione di avvertimenti procedurali nella notifica rileva solo se la norma che imponeva l'avvertimento era già in vigore al momento della notifica; modifiche legislative successive non producono effetti retroattivi a favore del destinatario della notifica.
  • Anche quando sono dedotte più vizi (es. mandato difensivo viziato e tardività), il giudice può decidere per uno solo dei motivi decisivi: se la tardività è evidente ed inammissibile, il problema della procura speciale può non essere esaminato.
  • In casi simili è opportuno documentare la data di conoscenza effettiva dell'atto impugnato e verificare l'operatività delle modifiche legislative alla data di quella notifica.
  • Quando si contesta la genericità del mandato, conviene allegare contestualmente la procura speciale regolare o chiedere integrazione immediata, ma sempre verificando la tempestività dell'impugnazione per evitare decadenze.

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