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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14983/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA indebitamente detratta per l’anno 2009, ritenendo che fatture di acquisto si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti, perché emesse da una società interposta qualificabile come cartiera. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR Toscana aveva invece accolto la domanda della contribuente, ritenendo non provata in modo grave, preciso e concordante la pretesa erariale e valorizzando la consegna della merce, la regolare contabilizzazione e i pagamenti. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente richiesto una prova certa e specifica dell’Ufficio, mentre nelle operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa la prova presuntiva della fittizietà del fornitore e della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR desunto la buona fede della società da elementi irrilevanti, riferiti all’effettività delle operazioni, e non già all’assenza di consapevolezza della frode; 3) omesso esame di fatti decisivi circa il ruolo della contribuente nel meccanismo fraudolento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, rilevando che nella frode IVA tramite operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni e che, una volta provata la fittizietà dell’interposto e la conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’uso della massima diligenza; ha inoltre escluso rilievo decisivo a elementi come la consegna della merce, la regolare fatturazione, i pagamenti o la congruità dei prezzi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il terzo; ha cassato la sentenza della CTR Toscana e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha censurato la decisione di merito per avere erroneamente escluso la sufficienza probatoria degli elementi indiziari posti a base dell’accertamento e per avere attribuito rilievo a circostanze non idonee a dimostrare la buona fede della contribuente in un’operazione soggettivamente inesistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato formulato come omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA presuppone l’effettuazione di un’operazione; in caso di operazione soggettivamente inesistente viene meno il presupposto stesso della detrazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    L’IVA versata alla controparte non genuina resta fuori dal meccanismo di compensazione tra IVA a valle e a monte.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme all’art. 19 nel fondamento della ripresa a tassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell’onere della prova: incombe prima sull’Amministrazione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa e poi sul contribuente la prova contraria della buona fede.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione specifica nella decisione.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per provare fittizietà del fornitore e conoscibilità della frode.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva dell’Amministrazione deve poggiare su elementi oggettivi e specifici, gravi, precisi e concordanti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per denunciare un’erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può dimostrare la pretesa anche tramite presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a provare la fittizietà del soggetto interposto e la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto tale onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la regolare contabilizzazione, la consegna della merce, il pagamento delle fatture, la congruità dei prezzi e la regolarità formale della documentazione non sono, di per sé, elementi decisivi per escludere la frode o provare la buona fede, perché sono circostanze compatibili con il meccanismo fraudolento.
  • La qualifica del soggetto cedente come 'cartiera' costituisce un indizio rilevante della fittizietà dell’operazione e può concorrere a dimostrare, in via presuntiva, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell’acquirente.
  • Non è necessario dimostrare che il cessionario abbia partecipato direttamente alla frode o abbia conseguito un vantaggio economico specifico; è sufficiente che, secondo l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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