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Ordinanza

Ordinanza n. 264/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania n. 199/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esclusione dalla procedura selettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il concorrente ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione dell'esclusione. Dal testo emerge che il bando, all'art. 3, prevedeva espressamente che la domanda di partecipazione dovesse essere debitamente firmata dal richiedente e corredata dalla fotocopia della carta d'identità, a pena di esclusione. L'appellante contestava quindi, in sede cautelare, la legittimità dell'esclusione fondata sull'inosservanza di tali prescrizioni. Il giudice ha richiamato i principi di par condicio e di autoresponsabilità del concorrente.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare e confermato l'ordinanza del TAR nella parte in cui aveva negato la tutela cautelare. La decisione si fonda sul rilievo che la lex specialis stabiliva in modo espresso, chiaro e sanzionato con l'esclusione, l'obbligo di sottoscrivere la domanda e allegare la fotocopia della carta d'identità. Il rispetto della prescrizione è stato ritenuto coerente con i principi di par condicio e di autoresponsabilità dei concorrenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 del bando

    debitamente firmata dal richiedente con allegata fotocopia della carta d’identità (…), pena l’esclusione

    La clausola imponeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione della domanda e l'allegazione della fotocopia del documento d'identità.

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'appello cautelare.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede espressamente, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione a una procedura selettiva sia sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità, l'inosservanza di tali prescrizioni può giustificare l'esclusione del concorrente.
  • Nelle procedure selettive, il principio di par condicio impone l'applicazione uniforme delle prescrizioni del bando a tutti i concorrenti.
  • Il principio di autoresponsabilità grava il concorrente dell'onere di presentare una domanda conforme alle prescrizioni espressamente stabilite dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

Testo integrale

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