Sentenza del 29/10/2018 n. 2502 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - detrazione pro rata - calcolo - operazioni accessorie alle prestazioni principali - non rilevano - operazioni occasionali - non rilevano. IVA - pro rata - società immobiliare - finanziamenti erogati a società collegate immobiliari - natura continuativa - rilevanza - sussiste - diritto di detrazione - va rettificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della società è stata respinta. I finanziamenti concessi alle società partecipate, essendo operazioni finanziarie esenti IVA svolte con carattere di regolarità e continuità, dovevano essere inclusi nel calcolo del pro rata. Di conseguenza, il diritto alla detrazione IVA della società capogruppo doveva essere rettificato in diminuzione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il calcolo del pro rata di detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. La società riteneva che i finanziamenti erogati alle società collegate, operanti nel settore immobiliare, fossero operazioni occasionali o accessorie rispetto alla propria attività principale e, pertanto, non dovessero incidere sul pro rata. È stato invece ritenuto che tali finanziamenti avessero natura continuativa e non costituissero il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività immobiliare imponibile, né fossero privi di un'autonoma rilevanza economica.
Norme richiamate
Art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate all'art. 10, da n. 1 a 9, ai fini della determinazione della percentuale di indetraibilità
Le operazioni esenti rilevano nel calcolo del pro rata quando costituiscono attività propria dell'impresa. Sono escluse le operazioni meramente occasionali o accessorie, intese come attività prive di un prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile e non comportanti un impiego significativo di beni e servizi soggetti a IVA.
Art. 10, nn. 1-9, del d.P.R. n. 633/1972
operazioni esenti ai fini IVA
Le operazioni esenti rientranti nelle categorie indicate dalla norma devono essere considerate nel pro rata quando sono svolte nell'ambito dell'attività propria dell'impresa.
Massime di principio
- Nel calcolo del pro rata IVA non tutte le operazioni esenti rilevano automaticamente: devono essere valutate in relazione alla loro effettiva appartenenza all'attività propria dell'impresa.
- Un'operazione può essere esclusa dal pro rata solo se realmente occasionale o accessoria, cioè se costituisce un'attività marginale e funzionalmente subordinata rispetto all'attività imponibile principale.
- La continuità, la regolarità e l'autonomia economica dell'attività sono indici della sua rilevanza ai fini del pro rata, anche quando l'operazione è svolta nei confronti di società collegate.
- Per una società immobiliare, il finanziamento sistematico di imprese partecipate non è normalmente considerato accessorio all'attività immobiliare se presenta carattere stabile e organizzato.
- La qualificazione statutaria dell'attività non è decisiva: occorre considerare come l'attività è concretamente esercitata, la sua frequenza, la sua autonomia e l'impiego di risorse aziendali.
- Quando le operazioni finanziarie esenti incidono in modo non occasionale sull'attività dell'impresa, devono essere incluse nel pro rata e possono comportare una riduzione o una rettifica della detrazione IVA.
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