Circolare numero 257 del 22-9-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la richiesta e la concessione del contributo mensile previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 223/1991 per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori già dipendenti da aziende non operative GEPI/INSAR, inserite in iniziative produttive successive all’11 agosto 1991. Vengono indicati i documenti da allegare alla domanda, le dichiarazioni che l’azienda di reimpiego deve rendere, le condizioni ostative da escludere e le modalità di pagamento tramite accredito bancario. Sono inoltre riportati un modello di dichiarazione, un modello di comunicazione di accoglimento della domanda e la variazione del piano dei conti per la rilevazione del contributo.
Contributo mensile per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori GEPI/INSAR
Contributo mensile per assunzioni di lavoratori GEPI/INSAR
La circolare disciplina la domanda e l’erogazione del contributo mensile previsto dall’art. 23, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il beneficio è riconosciuto in relazione all’assunzione a tempo indeterminato, nell’ambito di iniziative produttive realizzate o sviluppate successivamente all’11 agosto 1991, di lavoratori già dipendenti da aziende non operative GEPI/INSAR.
Ambito di applicazione
Il contributo riguarda i lavoratori provenienti da aziende non operative GEPI/INSAR che siano stati assunti a tempo indeterminato presso una società di reimpiego. La circolare richiama espressamente il collegamento con le iniziative produttive successive all’11 agosto 1991 e con il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991.
Documentazione da allegare alla domanda
Per ottenere il contributo deve essere presentata una domanda corredata da specifica documentazione. In particolare, devono essere allegati:
- copia dell’atto costitutivo della società di reimpiego e del relativo statuto, da produrre alla prima richiesta;
- elenco dei lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, distinti per ciascuna società non operativa di provenienza;
- delibera del consiglio di amministrazione relativa alle iniziative nel cui ambito è realizzata l’assunzione;
- copia del nulla-osta della sezione circoscrizionale per l’impiego; per le assunzioni effettuate a partire dal 1° agosto 1994 può essere allegata, in sua vece, la copia della comunicazione inviata alla sezione circoscrizionale;
- dichiarazione dell’azienda di reimpiego attestante la non ricorrenza delle condizioni ostative previste dall’art. 4 del DM 20 ottobre 1993.
Dichiarazioni richieste per ciascun lavoratore
La dichiarazione dell’azienda deve attestare, per ogni lavoratore interessato:
- il superamento del periodo di prova;
- l’attualità del rapporto di lavoro;
- i periodi di mancata retribuzione.
Il modello allegato specifica che i lavoratori risultano ancora alle dipendenze dell’azienda, salvo quelli per i quali sia indicata la data di cessazione del rapporto. Inoltre, devono essere indicati i periodi non retribuiti per qualsiasi causa, inclusi malattia, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, permessi o assenze non retribuite.
Ulteriori dichiarazioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale
Nel modello allegato il legale rappresentante deve anche indicare, barrando l’ipotesi corretta, se:
- non è stato richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale all’atto dell’assunzione di ciascuno dei lavoratori;
- non è stato richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo di dodici mesi decorrente dalla data della prima assunzione effettuata.
La dichiarazione è resa sotto la propria responsabilità, con richiamo alle conseguenze civili e penali previste per dichiarazioni false.
Modalità di pagamento
La domanda può richiedere che il pagamento della somma spettante avvenga mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla GEPI S.p.A. o alla INSAR S.p.A., con indicazione della banca, dell’agenzia e degli estremi del conto. Il modello di comunicazione di accoglimento riporta che, una volta accertato il diritto, l’INPS dispone l’accredito dell’importo riconosciuto presso la banca indicata.
Comunicazione di accoglimento e istruttoria
È incluso un modello di comunicazione con cui l’INPS informa l’interessato che la domanda è stata accolta. La comunicazione precisa che il contributo spetta alla data indicata, per l’importo totale richiesto, eventualmente rettificato a seguito di verifica istruttoria, e che in pari data è stato disposto l’accredito della somma presso la banca segnalata.
Rilevazione contabile
La circolare conclude con una variazione al piano dei conti. È istituito il conto GAW 32/27, con denominazione completa "Contributo alla GEPI e all’INSAR per l’assunzione di lavoratori, beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 223/1991" e denominazione abbreviata "CONTRIBUTO A GEPI E INSAR ART. 23, C. 2, L. 223/1991".
Punti principali
Ambito del beneficio
Il contributo mensile spetta ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già dipendenti da aziende non operative GEPI/INSAR. Il beneficio è collegato alle iniziative produttive realizzate o sviluppate successivamente all’11 agosto 1991.
Documentazione da allegare alla richiesta
Alla domanda devono essere allegati: copia dell’atto costitutivo della società di reimpiego e del relativo statuto; elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, distinti per ciascuna società non operativa di provenienza; delibera del consiglio di amministrazione sulle iniziative nell’ambito delle quali è realizzata l’assunzione; copia del nulla-osta della sezione circoscrizionale per l’impiego, oppure, per le assunzioni dal 1° agosto 1994, copia della comunicazione inviata alla sezione circoscrizionale; dichiarazione dell’azienda di reimpiego sul mancato ricorrere delle condizioni ostative di cui all’art. 4 del DM 20 ottobre 1993 e sulle posizioni dei singoli lavoratori.
Contenuto della dichiarazione dell’azienda
L’azienda deve dichiarare, per ciascun lavoratore, il superamento del periodo di prova, l’attualità del rapporto di lavoro e gli eventuali periodi di mancata retribuzione. Il modello allegato prevede anche la dichiarazione, da barrare in base al caso concreto, circa il non avere richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale all’atto dell’assunzione e nel periodo di dodici mesi decorrente dalla prima assunzione effettuata.
Modalità di pagamento del contributo
La richiesta può indicare l’accredito della somma spettante su un conto corrente bancario intestato alla GEPI S.p.A. o alla INSAR S.p.A., presso la banca e l’agenzia indicate nella domanda, con compilazione dei relativi estremi bancari.
Esito istruttorio e comunicazione di accoglimento
È riportato il modello di comunicazione con cui l’INPS informa l’azienda dell’avvenuto accoglimento della domanda. La comunicazione precisa che il contributo spetta alla data indicata, per l’importo totale richiesto, eventualmente rettificato a seguito di verifica, e che in pari data è stato disposto l’accredito della somma presso la banca indicata.
Rilevazione contabile
Viene prevista una variazione al piano dei conti con il codice conto GAW 32/27, denominato "Contributo alla GEPI e all’INSAR per l’assunzione di lavoratori, beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n. 223/1991".
Testo integrale
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