Sentenza del 28/09/2016 n. 19124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Pisa ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro una precedente decisione, favorevole alla società contribuente, con cui era stato annullato un avviso di accertamento ICI. Il Comune deduceva: la mancata notificazione dell'impugnazione a SEPI S.p.A.; l'erronea esclusione di un errore di fatto sulla provenienza e sulla decorrenza della rendita catastale relativa agli stabilimenti balneari; nonché un vizio di motivazione. Sosteneva che l'avviso ICI fosse fondato su una rendita catastale dell'Agenzia del Territorio e non sulla deliberazione comunale n. 215 del 2004.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo in astratto, rilevando che la mancata notificazione a SEPI S.p.A. avrebbe potuto costituire un vizio, ma ha ritenuto tale vizio sanato dalla partecipazione volontaria della concessionaria al giudizio di revocazione e dalla mancata eccezione di nullità. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo non dimostrato alcun errore di fatto revocatorio: la questione riguardava in realtà la qualificazione giuridica e la decorrenza della rendita catastale, non una svista percettiva su un fatto incontestato. La censura avrebbe quindi dovuto essere proposta con ricorso per cassazione e non mediante revocazione. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso del Comune è stato complessivamente rigettato, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina l'appello nel processo tributario. La questione della mancata notificazione a una parte processuale può determinare un vizio, ma il vizio può essere sanato dalla costituzione o dall'intervento della parte interessata senza eccezione di nullità.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva relativa a un fatto obiettivo, non quando si contesti la valutazione giuridica o interpretativa del fatto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Regola la revocazione delle sentenze tributarie, rinviando ai presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c.; non consente di utilizzare la revocazione per riesaminare questioni di diritto già controverse e decise.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1
Prevede il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie regionali per i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.; le contestazioni relative all'interpretazione o applicazione delle norme devono essere fatte valere con tale mezzo.
L. n. 342 del 2000, art. 74
Rileva per la disciplina dell'efficacia delle rendite catastali e della loro utilizzabilità ai fini tributari. Nel caso concreto, la questione sulla decorrenza della rendita costituiva una questione giuridica, non un errore di fatto revocatorio.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4
Consente, ai fini ICI, il calcolo dell'imposta sulla base della rendita catastale presunta, secondo i presupposti previsti dalla norma; il Comune può procedere al recupero della maggiore imposta quando la rendita definitiva risulti successivamente determinata.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura DOCFA per la proposta di rendita catastale. La proposizione della rendita da parte del contribuente può consentire al Comune di recuperare la maggiore imposta anche prima dell'accertamento definitivo da parte dell'Agenzia del Territorio, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.
art. 360 c.p.c.
Individua i motivi del ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e i vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto che la censura del Comune, essendo attinente al diritto e a un punto già esaminato dalla sentenza, avrebbe dovuto essere proposta con questo mezzo.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale e non può essere utilizzata per contestare l'interpretazione delle prove, la qualificazione giuridica dei fatti o la corretta applicazione della normativa.
- Quando la doglianza riguarda la decorrenza, l'efficacia o l'utilizzabilità di una rendita catastale, si tratta normalmente di una questione di diritto da far valere con appello o ricorso per cassazione, non con revocazione.
- La mancata notificazione a una parte del giudizio può comportare nullità, ma la partecipazione successiva della parte e l'assenza di un'eccezione tempestiva possono sanare il vizio processuale.
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare una svista percettiva su un fatto obiettivo, risultante dagli atti e decisivo, non una diversa ricostruzione o valutazione del contenuto degli atti.
- In materia ICI e rendite catastali, il Comune può procedere al recupero della maggiore imposta sulla base della rendita catastale definitiva o, nei casi previsti, della rendita presunta o proposta; la concreta decorrenza degli effetti deve però essere valutata secondo la disciplina vigente e le circostanze documentate.
- Se il giudice ha già esaminato e deciso il punto controverso, anche qualora la decisione sia ritenuta erronea, la questione non è generalmente deducibile tramite revocazione per errore di fatto.
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