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Ordinanza

Ordinanza n. 2341/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 13003 -P del 17.11.2025 notificato in data 03.12.2025– e relativo alla pratica n. 20250021612 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza del Sig. Aslam Arslan presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan;

Giustizia amministrativa202600960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di studio e ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il giudice ha rilevato, anzitutto, possibili profili di tardività e conseguente inammissibilità della memoria depositata dalla difesa ricorrente il 13 aprile 2026, per violazione dei termini previsti dall'art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a. Ha inoltre evidenziato dubbi sulla stessa ammissibilità del ricorso per possibile nullità della procura, non risultando la dichiarazione di autenticazione relativa all'apposizione della firma alla presenza del notaio. Nel merito cautelare, il ricorrente non ha comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. È stato inoltre ritenuto carente il fumus boni iuris, alla luce delle motivazioni del diniego e della circostanza che la somma depositata sul conto corrente, pari a circa 8.697 euro, non risultava in linea con la soglia di riferimento per la tipologia di visto richiesta e non dimostrava la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza disporre la sospensione del diniego di visto. La decisione si fonda, in via cautelare, sulla presenza di dubbi sull'ammissibilità del ricorso per possibile nullità della procura, sull'assenza di prova del pregiudizio grave e irreparabile e sull'insufficienza del fumus boni iuris. In particolare, la documentazione economica prodotta non dimostrava né il raggiungimento della soglia prevista per il visto di studio né la disponibilità corrente di adeguati mezzi di sussistenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    Il deposito tardivo della memoria cautelare può determinare l'inammissibilità della memoria per violazione dei termini processuali previsti dalla norma.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale base normativa per l'applicazione dei requisiti economici previsti dalla disciplina sui visti.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Richiamato, insieme all'art. 44-bis, per individuare la disciplina applicabile ai mezzi economici di sussistenza.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale disposizione applicabile alla verifica dei requisiti economici per il rilascio del visto.

  • Tabella A della direttiva 1 marzo 2000 del Ministero dell'Interno

    Individua la soglia economica di riferimento per la tipologia di visto considerata; la somma depositata dal ricorrente è stata ritenuta non conforme a tale soglia e comunque inidonea a provare la disponibilità corrente dei mezzi di sussistenza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a escludere la tutela cautelare.
  • La mera presenza di una somma depositata su un conto corrente non dimostra necessariamente la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza, quando l'importo non raggiunge la soglia prevista dalla disciplina applicabile al visto richiesto.
  • Il giudice amministrativo può valorizzare, nella valutazione sommaria del fumus cautelare, le motivazioni esplicitate dall'amministrazione nel provvedimento di diniego e la documentazione economica disponibile agli atti.
  • La mancanza della dichiarazione di autenticazione della procura, ove richiesta dalla disciplina applicabile alla sua formazione, può porre un problema di nullità della procura e di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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