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Legge

L.R. Umbria 16/2002

Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 16/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 16/2002 sopprime il Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali dalla sua entrata in vigore. Affida i controlli preventivi di legittimità sugli atti di comunanze e università agrarie a una struttura della Giunta regionale. Mantiene transitoriamente alcuni importi di indennità e abroga tre leggi regionali del 1992, 1995 e 1996.

Soppressione del Comitato regionale di controllo e disciplina transitoria dei controlli e delle indennità

Soppressione del Comitato regionale di controllo e ridefinizione dei controlli

La legge regionale dell’Umbria interviene sull’assetto dei controlli sugli atti degli enti locali, disponendo la soppressione del Comitato regionale di controllo istituito dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 7. La disciplina si applica nel territorio della Regione Umbria e opera dalla data di entrata in vigore della legge.

Controllo preventivo di legittimità su comunanze e usi civici agrari

Per gli atti delle comunanze e delle università agrarie, comunque denominate, la funzione di controllo preventivo di legittimità viene attribuita a un’apposita struttura della Giunta regionale. La struttura deve essere individuata tra quelle già esistenti mediante apposito atto amministrativo della Giunta stessa.

Disposizioni transitorie sulle indennità

La legge mantiene temporaneamente applicabili, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese previsti dall’art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, come modificato dall’art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19. Tale applicazione continua fino all’adozione di una disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza regionale.

Abrogazioni

Sono espressamente abrogate le seguenti leggi regionali:

  • legge regionale 30 marzo 1992, n. 7;
  • legge regionale 5 aprile 1995, n. 23;
  • legge regionale 19 luglio 1996, n. 19.

Effetti pratici

L’atto ha ormai rilievo prevalentemente storico-organizzativo, poiché riguarda la soppressione di un organo di controllo e norme transitorie su indennità collegate a una disciplina successivamente abrogata.

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