Regolamento (UE) 2020/622
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione del 29 aprile 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la corretta classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce descritta nell’allegato, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle regole tariffarie nell’Unione. La Commissione fonda la decisione sulle regole generali di interpretazione della NC e sulle note della sezione XVI, chiarendo il codice NC applicabile. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono ancora essere invocate dal titolare.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci specifiche e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato al regolamento, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (codice NC) nell’ambito della tariffa doganale comune e delle misure doganali/di commercio estero dell’Unione. Produce effetti vincolanti per gli operatori e per le autorità doganali degli Stati membri, con applicazione diretta e uniforme nell’Unione. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) già rilasciate per le merci interessate e non conformi al nuovo inquadramento, che possono essere ancora invocate per un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata prevista dal regolamento (CEE) n. 2658/87. La misura riguarda una specifica merce descritta nell’allegato e definisce il relativo codice NC, sulla base delle regole generali di interpretazione e delle note della sezione XVI.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale fondamento per adottare disposizioni di classificazione doganale. I considerando precisano che, per garantire uniformità nell’Unione, è necessario attribuire alle merci indicate in allegato il corretto codice NC; si chiarisce inoltre che le regole generali della nomenclatura combinata si applicano anche a eventuali nomenclature che la riprendano, totalmente o in parte, per misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica alle merci descritte nella tabella allegata e, per riflesso, alle autorità doganali e agli operatori economici che ne effettuano l’importazione o l’inquadramento tariffario. L’effetto è quello di vincolare la classificazione nel codice NC indicato e di rendere uniforme la prassi in tutti gli Stati membri. Resta fermo che le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate, se non conformi, possono mantenere effetti per un periodo limitato.
Classificazione della merce oggetto di disciplina
L’allegato riguarda un frontalino rettangolare di un’autoradio, denominato "pannello di controllo", costituito in plastica e dotato di svariati pulsanti destinati ad attivare diverse funzioni della radio, ma presentato senza componenti elettrici o elettronici. La Commissione lo classifica nel codice NC 8529 90 92.
La motivazione riportata nell’allegato è che:
- la classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata;
- si applica la nota 2 b) della sezione XVI;
- l’articolo ha un ruolo diretto nell’uso dell’autoradio ed è un componente essenziale per il suo funzionamento;
- la struttura e il funzionamento escludono un utilizzo diverso da quello di parte di autoradio;
- pertanto va considerato parte della radio, classificabile come "altra parte di apparecchi della voce 8527".
Viene inoltre esclusa la classificazione nel codice 8529 90 49, perché l’articolo non costituisce un "mobile o cofanetto" ai sensi della voce 8529, ma solo il frontalino di un’autoradio.
Informazioni tariffarie vincolanti e regime transitorio
L’articolo 2 prevede una clausola di salvaguardia per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento: esse possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. La disposizione rinvia espressamente all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste ulteriori eccezioni o deroghe oltre al periodo transitorio per le ITV non conformi.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, il frontalino rettangolare di un’autoradio, denominato "pannello di controllo", privo di componenti elettrici o elettronici, è classificato nel codice NC 8529 90 92 come "altra parte di apparecchi della voce 8527".
Motivazione tecnico-doganale della classificazione
La classificazione è giustificata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo delle voci 8529, 8529 90 e 8529 90 92. Il regolamento considera il frontalino una parte essenziale dell’autoradio, con ruolo diretto nel suo uso, e quindi esclude la classificazione come "mobile o cofanetto".
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 29 apr 2020Regolamento (UE) 2020/587
- Regolamento · 28 apr 2020Regolamento (UE) 2020/582
- Regolamento · 28 apr 2020Regolamento (UE) 2020/990
- Regolamento · 30 apr 2020Regolamento (UE) 2020/624
- Regolamento · 30 apr 2020Regolamento (UE) 2020/623
- Regolamento · 30 apr 2020Regolamento (UE) 2020/611
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →