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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/587

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/587 of 29 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 1206/2011 laying down requirements on aircraft identification for surveillance for the single European sky and Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky (Text with EEA relevance)

Normativa europea32020R0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli standard tecnici e le scadenze applicabili agli equipaggiamenti di sorveglianza degli aeromobili nel Cielo unico europeo. Interviene sui requisiti minimi dei transponder SSR/Mode S, sugli obblighi per gli aeromobili di Stato, sulle regole di assegnazione degli indirizzi ICAO e sui contenuti dei piani di volo per gli aeromobili non equipaggiati. Modifica inoltre i requisiti per gli accordi formali tra fornitori di servizi di navigazione aerea sullo scambio di dati di sorveglianza e proroga al 7 dicembre 2020 alcuni termini per effetto dell’impatto del Covid-19.

Modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011 e n. 1207/2011 sui requisiti di identificazione e di interoperabilità della sorveglianza per il cielo unico europeo, soprattutto in materia di transponder SSR/Mode S, ADS-B, piani di volo e scambio dati di sorveglianza.

Ambito di applicazione

Si applica agli aeromobili che operano come traffico aereo generale nello spazio aereo del Cielo unico europeo, agli operatori aeronautici, agli aeromobili di Stato e ai fornitori di servizi di navigazione aerea coinvolti nell’identificazione e nella sorveglianza. Riguarda in particolare gli aeromobili dotati o da dotare di transponder secondario di sorveglianza (SSR), gli aeromobili con certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato prima o dopo il 7 dicembre 2020, e gli aeromobili di Stato impiegati in operazioni sensibili, addestramento o trasporto. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche per alcuni aeromobili in trasferimento per manutenzione, destinati all’esportazione, o con cessazione delle operazioni entro il 31 ottobre 2025, nonché una disciplina transitoria e derogatoria per casi di temporanea indisponibilità delle apparecchiature. Si applica negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica dei requisiti di identificazione e sorveglianza per il cielo unico europeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/587 aggiorna la disciplina tecnica dell’identificazione e della sorveglianza aeronautica nel Cielo unico europeo, intervenendo sui regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011 e n. 1207/2011. La finalità è rafforzare sicurezza, interoperabilità ed efficienza del sistema, tenendo conto dell’esperienza applicativa, della compatibilità con standard ICAO già diffusi e dell’impatto economico sugli operatori; il preambolo richiama anche la necessità di rimodulare taluni termini a causa della pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i voli di traffico aereo generale svolti secondo regole del volo strumentale nello spazio aereo del Cielo unico europeo. Alcune disposizioni, in particolare quelle dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, si estendono a tutti i voli operanti come traffico aereo generale. Sono coinvolti gli operatori di aeromobili, gli aeromobili di Stato, nonché i fornitori di servizi di navigazione aerea che scambiano o forniscono dati di sorveglianza.

Requisiti di equipaggiamento degli aeromobili

L’intervento principale riguarda l’articolo 5 del regolamento 1207/2011, che stabilisce nuovi obblighi di equipaggiamento con transponder SSR efficienti entro il 7 dicembre 2020. Il livello minimo richiesto varia in funzione delle caratteristiche dell’aeromobile:

  • la regola base richiede le capacità della parte A dell’allegato II;
  • per gli aeromobili con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o velocità massima di crociera vera superiore a 250 nodi, con primo certificato di aeronavigabilità rilasciato dal 7 giugno 1995, sono richieste le parti A e B;
  • per gli aeromobili ad ala fissa che ricadono nelle stesse soglie, sono richieste le parti A, B e C.

In tutti i casi il transponder deve garantire continuità sufficiente a non generare un rischio operativo. Per gli aeromobili equipaggiati ai sensi di tali regole e ricadenti nelle soglie più elevate, è inoltre imposto l’uso dell’antenna diversity, con prestazione minima conforme al punto 3.1.2.10.4 dell’Annex 10 ICAO, Volume IV, terza edizione, comprese le modifiche fino alla n. 77.

Esenzioni, regimi transitori e indisponibilità temporanea

Il regolamento chiarisce quali aeromobili non sono soggetti agli obblighi più severi delle lettere (b) e (c):

  • aeromobili in volo per manutenzione;
  • aeromobili in volo per esportazione;
  • aeromobili che cesseranno le operazioni entro il 31 ottobre 2025.

Per gli aeromobili con certificato di aeronavigabilità rilasciato prima del 7 dicembre 2020, la conformità alle lettere (b) e (c) può avvenire entro il 7 giugno 2023, ma solo se l’operatore aveva predisposto prima del 7 dicembre 2020 un programma di retrofit e non aveva beneficiato di finanziamenti dell’Unione per l’adeguamento.

Se la capacità del transponder di soddisfare i requisiti è temporaneamente inoperativa, l’operazione nello spazio aereo del Cielo unico europeo è consentita per un massimo di 3 giorni consecutivi.

Aeromobili di Stato

Sono rafforzati e precisati gli obblighi relativi agli aeromobili di Stato. Gli Stati membri devono garantire che, entro il 7 dicembre 2020, gli aeromobili di Stato rispettino il requisito dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera (a), mentre gli aeromobili di Stato di tipo trasporto devono rispettare il requisito della lettera (c). Resta ferma la disciplina delle procedure e condizioni per gli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati, già prevista dall’articolo 8 del regolamento 1207/2011.

È inoltre introdotta una regola specifica per l’assegnazione di codici SSR discreti agli aeromobili di Stato impegnati in operazioni sensibili e addestramento, al fine di garantire l’efficacia delle operazioni statali. Anche per gli aeromobili di Stato vale la possibilità di operare per massimo 3 giorni consecutivi in caso di temporanea indisponibilità del transponder.

Piani di volo

Il nuovo articolo 14a impone agli operatori di aeromobili di Stato non equipaggiati, comunicati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e agli operatori di aeromobili non equipaggiati secondo l’articolo 5, paragrafo 5, di inserire nel campo 18 del piano di volo gli indicatori SUR/EUADSBX, SUR/EUEHSX o SUR/EUELSX, anche in combinazione tra loro.

Requisiti tecnici dei transponder e aggiornamento degli allegati

L’allegato II del regolamento 1207/2011 è modificato per allineare i requisiti tecnici minimi allo standard ICAO Annex 10, Volume IV, terza edizione, fino alla modifica n. 77. In particolare:

  • nelle parti A e B il requisito minimo per il transponder è Mode S Level 2;
  • i dati indicati nei punti corrispondenti devono essere trasmessi solo tramite protocollo Mode S, oppure, per i casi previsti, tramite extended squitter ADS-B;
  • nella parte C si precisa che i dati disponibili su bus digitale devono essere trasmessi dal transponder, su richiesta della catena di sorveglianza a terra, via Mode S e secondo i formati ICAO Doc 9871 (2ª edizione).

Viene inoltre aggiornato l’allegato II del regolamento 1206/2011 per ampliare le ipotesi in cui può essere assegnato il codice di visibilità e per includere gli aeromobili di Stato impegnati in operazioni o addestramento nazionalmente sensibili che richiedono sicurezza e riservatezza.

Scambio di dati di sorveglianza tra fornitori di servizi

L’allegato IV del regolamento 1207/2011 viene integralmente sostituito per definire il contenuto minimo degli accordi formali tra fornitori di servizi di navigazione aerea per lo scambio o la fornitura di dati di sorveglianza. Gli accordi devono disciplinare almeno parti, durata, ambito e fonti dei dati, formato di scambio, punto di erogazione, livelli di servizio, procedure in caso di non disponibilità, change management, reporting su prestazioni e disponibilità, coordinamento e misure di salvaguardia della catena di sorveglianza terrestre.

Disposizioni finali

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici dei regolamenti 1206/2011 e 1207/2011

L’articolo 1 modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 secondo l’allegato I del nuovo regolamento. L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, tra l’altro sostituendo, eliminando e integrando disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 14, nonché degli allegati II e IV.

Ambito di applicazione del regolamento 1207/2011

L’articolo 2, paragrafo 2, viene sostituito per chiarire che il regolamento si applica a tutti i voli di traffico aereo generale operanti secondo regole del volo strumentale nello spazio aereo del Cielo unico europeo; gli articoli 7, paragrafi 3 e 4, si applicano invece a tutti i voli di traffico aereo generale.

Obblighi di equipaggiamento SSR per gli operatori e scadenza al 7 dicembre 2020

Entro il 7 dicembre 2020 gli operatori devono garantire che gli aeromobili che operano i voli di cui all’articolo 2, paragrafo 2, siano dotati di transponder SSR efficiente conforme ai requisiti di cui all’allegato II. Sono previste tre fasce di requisiti: (a) capacità di cui alla parte A dell’allegato II; (b) per aeromobili con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o velocità massima di crociera vera superiore a 250 nodi, con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 7 giugno 1995, capacità di cui alle parti A e B; (c) per aeromobili ad ala fissa con le stesse soglie dimensionali e temporali, capacità di cui alle parti A, B e C. In ogni caso il transponder deve avere continuità sufficiente a evitare un rischio operativo.

Deroghe e proroga per aeromobili già certificati prima del 7 dicembre 2020

Le disposizioni di cui alle lettere (b) e (c) non si applicano agli aeromobili che operano nel Cielo unico europeo e che sono: in volo per manutenzione, in volo per esportazione, oppure destinati a cessare le operazioni entro il 31 ottobre 2025. Gli operatori di aeromobili con primo certificato di aeronavigabilità rilasciato prima del 7 dicembre 2020 devono conformarsi entro il 7 giugno 2023 alle lettere (b) e (c), purché abbiano predisposto prima del 7 dicembre 2020 un programma di retrofit e non abbiano beneficiato di finanziamenti dell’Unione per adeguare tali aeromobili.

Limitazione temporanea per transponder non pienamente operativi

Per gli aeromobili per i quali la capacità del transponder di conformarsi ai requisiti delle lettere (b) e (c) sia temporaneamente inoperativa, è consentita l’operatività nello spazio aereo del Cielo unico europeo per un massimo di 3 giorni consecutivi.

Diversity d’antenna per aeromobili interessati dagli obblighi SSR

Gli operatori devono garantire che gli aeromobili equipaggiati ai sensi del paragrafo 5 e con massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o velocità massima di crociera vera superiore a 250 nodi operino con antenna diversity, con prestazione minima secondo il punto 3.1.2.10.4 dell’Annex 10 ICAO, Volume IV, terza edizione, comprese tutte le modifiche fino alla n. 77.

Aggiornamento dei requisiti tecnici minimi degli allegati II e IV

L’allegato II del regolamento 1207/2011 è sostituito in varie parti: per le parti A e B il requisito minimo del transponder è Mode S Level 2 conforme all’Annex 10 ICAO, Volume IV, terza edizione, fino alla modifica n. 77; la trasmissione di alcuni dati deve avvenire solo tramite protocollo Mode S o, per i casi previsti, tramite extended squitter ADS-B. In parte C si chiarisce che determinati dati, se disponibili su bus digitale, sono trasmessi dal transponder su richiesta della catena di sorveglianza a terra tramite protocollo Mode S secondo i formati ICAO Doc 9871 (2ª edizione). L’allegato IV è riscritto per definire il contenuto minimo degli accordi formali tra fornitori di servizi di navigazione aerea.

Attribuzione degli indirizzi ICAO a 24 bit

L’articolo 7, paragrafo 3, viene sostituito: gli Stati membri devono assicurare che l’assegnazione degli indirizzi aeromobile ICAO a 24 bit agli aeromobili equipaggiati con transponder Mode S sia conforme al capitolo 9 e all’appendice dell’Annex 10 ICAO, Volume III, seconda edizione, comprese tutte le modifiche fino alla n. 90.

Obblighi per gli aeromobili di Stato e proroga dovuta al Covid-19

L’articolo 8 è modificato per stabilire che gli aeromobili di Stato devono conformarsi, entro il 7 dicembre 2020, al requisito dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera (a); gli aeromobili di Stato di tipo trasporto devono conformarsi entro la stessa data al requisito della lettera (c). Per la temporanea inoperatività dei transponder, gli Stati membri possono autorizzare l’operazione per un massimo di 3 giorni consecutivi. Il preambolo collega la proroga dei termini all’impatto della pandemia da Covid-19.

Piani di volo per aeromobili non equipaggiati

È inserito l’articolo 14a: gli operatori di aeromobili di Stato non equipaggiati, comunicati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e gli operatori di aeromobili non equipaggiati conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, operanti nel Cielo unico europeo, devono indicare nel campo 18 del piano di volo gli indicatori SUR/EUADSBX, SUR/EUEHSX, SUR/EUELSX o una loro combinazione.

Contenuto minimo degli accordi formali tra fornitori di servizi di navigazione aerea

L’allegato IV richiede che gli accordi formali per lo scambio o la fornitura di dati di sorveglianza comprendano almeno: parti dell’accordo, periodo di validità, ambito e fonti dei dati, formato di scambio, punto di erogazione del servizio, livelli di servizio concordati, procedure in caso di non disponibilità, gestione delle modifiche, rapporti su prestazioni e disponibilità, disposizioni di coordinamento e misure di salvaguardia e notifica della catena di sorveglianza terrestre.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereisicurezza aereainteroperabilitàspazio aereo unico europeoservizi di navigazione aerea

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