Deliberazione n. 230 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il dirigente competente aveva ingiunto alla piattaforma di adottare misure immediate di blocco della diffusione e di conservare, per finalità probatorie e per dodici mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro. Il provvedimento del 11 aprile 2024 conferma integralmente l’operato urgente, nell’ambito della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited – ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni nei casi di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica del Garante.
Origine del procedimento
Una persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram indicata nella segnalazione. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante con numero omissis.
Provvedimento d’urgenza adottato l’8 aprile 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 144 dell’8 aprile 2024, con cui ha:
- ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, a soli fini probatori;
- richiesto l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle modalità di conservazione.
Ratifica da parte del Garante
Nella riunione dell’11 aprile 2024, esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito pratico
Il provvedimento conferma quindi l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservazione probatoria limitata nel tempo, nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram. La segnalazione rientra nel meccanismo speciale introdotto per i casi in cui registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazione n. 144 dell’8 aprile 2024, ha adottato in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali evidenze probatorie.
Misure ingiunte alla piattaforma
Alla società Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori, con misure tali da impedirne la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione dell’11 aprile 2024, ha preso atto della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 11 apr 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 235 del 11/04/2024
- Provvedimento · 11 apr 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 200 del 11/04/2024
- Provvedimento · 11 apr 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 205 del 11/04/2024
- Provvedimento · 11 apr 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 204 del 11/04/2024
- Provvedimento · 11 apr 2024Prescrizioni del Garante n. 207 del 11/04/2024
- Provvedimento · 11 apr 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 234 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →