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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33741/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da due distinti giudizi poi riuniti. Nel primo, l'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione che aveva confermato la classificazione catastale in categoria E/1 di aree portuali in concessione a una società terminalista, annullando gli avvisi di rettifica che le avevano attribuito la categoria D/8. L'Agenzia deduceva, in sintesi, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme catastali, sostenendo che le aree avessero autonomia funzionale e reddituale e dovessero essere classate fuori dal gruppo E, essendo impiegate per attività imprenditoriali commerciali/portuali. Nel secondo ricorso, la società concessionaria censurava la sentenza che, in un giudizio su avviso IMU comunale relativo alle stesse aree e ad altre particelle, aveva accolto l'appello del Comune: la società lamentava ultra petita, violazione degli effetti esecutivi della sentenza catastale favorevole, omessa pronuncia su carenza di motivazione dell'avviso, duplicazione dell'imposta, soppressione di mappali e mancata notifica della rendita catastale. La Corte ha affrontato in particolare il rapporto di pregiudizialità tra giudizio catastale e giudizio IMU, e la corretta disciplina della classificazione delle aree portuali alla luce dell'autonomia funzionale e reddituale.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate n. 20268/2021 limitatamente agli ultimi tre motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che dovrà riesaminare la classificazione delle aree portuali secondo i criteri di autonomia funzionale e reddituale e non secondo il solo criterio localizzativo o la mera destinazione portuale/pubblicistica. Quanto al ricorso n. 24515/2023 proposto dalla società, la Corte ha ritenuto fondate la censura sull'erronea decisione nel merito della categoria catastale senza attendere il giudicato del giudizio catastale e le doglianze di omessa pronuncia sulle questioni riproposte; per questo ha cassato la sentenza anche su tale ricorso, limitatamente ai motivi dal secondo al sesto, con rinvio alla medesima Corte regionale, in diversa composizione. In sostanza, entrambe le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio per nuovo esame, con correzione dei criteri applicabili alla classificazione catastale e all'efficacia della sentenza catastale sul giudizio IMU.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente e, più in generale, per giustificare il criterio della ragione più liquida.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Indicata tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di procedimenti connessi anche in cassazione, per economia processuale e rapporto di pregiudizialità.

  • art. 2, comma 40, d.l. 262/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La categoria E è esclusa quando le porzioni immobiliari hanno autonomia funzionale e autonomia reddituale; non basta la loro ubicazione in un compendio destinato a servizio pubblico o portuale.

  • art. 2, commi 41, 42 e 43, d.l. 262/2006

    Le unità che richiedono revisione devono essere dichiarate in catasto; le modalità tecniche sono demandate all'Agenzia del Territorio; l'effetto fiscale delle rendite dichiarate o attribuite decorre dal 1 gennaio 2007.

  • art. 5 r.d.l. 652/1939

    Rilevato come norma di definizione dell'unità immobiliare urbana, distinta dalla successiva attribuzione della categoria catastale.

  • art. 40 d.P.R. 1142/1949

    Richiamato per il criterio di classamento e per la distinzione tra autonomia dell'unità e destinazione catastale.

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    Invocato sul versante dell'esenzione ICI, ma non ritenuto dirimente per la classificazione catastale delle aree portuali.

  • art. 21, comma 1, lett. a), l. 84/1994

    Richiamato per evidenziare la natura di attività portuali esercitate in concorrenza, senza però escludere l'applicazione del criterio dell'autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 1, comma 578, l. 205/2017

    a decorrere dal 1 gennaio 2020 le banchine e le aree scoperte dei porti ... costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E

    Disposizione ritenuta non applicabile retroattivamente all'annualità 2014, essendo espressamente efficace solo dal 1 gennaio 2020.

  • art. 1, comma 579, l. 205/2017

    Richiamato per ribadire che anche gli effetti delle procedure di aggiornamento decorrono dal 1 gennaio 2020.

  • art. 69 d.lgs. 546/1992

    Le sentenze sugli atti catastali sono immediatamente esecutive, ma l'esecutività provvisoria non equivale a giudicato e non consente di fondare automaticamente l'annullamento di atti impositivi pregressi.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Individua la giurisdizione tributaria sulle controversie relative a classamento e attribuzione di rendita catastale.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudizio sull'imposta va sospeso quando pende un giudizio pregiudiziale sulla rendita/classamento, che si riflette sulla liquidazione del tributo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per le censure di ultrapetizione e omessa pronuncia, in parte accolte quanto alla sentenza IMU.

  • art. 74 l. 342/2000

    Invocato in tema di notifica della rendita catastale attribuita; la Corte ha ritenuto fondata la censura nei limiti in cui la notificazione risultava dedotta e non esaminata.

Massime di principio

  • Nella classificazione catastale degli immobili appartenenti o inseriti in compendi del gruppo E, il criterio decisivo non è la sola localizzazione dell'area o la sua destinazione a un servizio pubblico, ma la verifica concreta della sua autonomia funzionale e reddituale.
  • Le porzioni di un compendio portuale destinate ad attività commerciali o imprenditoriali autonome non possono essere inglobate nella categoria E solo perché ricomprese nell'area portuale o utilizzate per operazioni portuali; occorre valutare la loro effettiva autonomia e attitudine a produrre reddito.
  • La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 578, l. 205/2017 sulla classificazione in categoria E di banchine e aree portuali ha efficacia solo dal 1 gennaio 2020 e non può essere applicata retroattivamente ad annualità precedenti.
  • L'esecutività immediata della sentenza tributaria in materia catastale non si confonde con il giudicato: finché non interviene il giudicato, la rendita provvisoriamente attribuita non determina automaticamente l'annullamento di atti impositivi basati sulla rendita originaria.
  • Quando la debenza dell'imposta dipende dall'esito di un giudizio sulla rendita o sul classamento catastale, il processo tributario sull'imposta può richiedere la sospensione in attesa della definizione con giudicato del giudizio pregiudiziale.
  • Il giudice di merito deve esaminare tutte le censure ritualmente riproposte in appello; l'omessa pronuncia su questioni decisive integra vizio di nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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