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Circolare

Circolare numero 52 del 01-04-2021

Con la presente circolare si comunicano le aliquote contributive applicate, per l’anno 2021, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) per le aziende agricole ordinarie e per quelle con processi produttivi di tipo industriale, conferma le aliquote INAIL per gli operai agricoli dipendenti e mantiene invariate per il 2021 le agevolazioni per zone tariffarie. Sono richiamate le disposizioni sui minimali e massimali e le norme di riferimento (tra cui D.Lgs. 146/1997 e legge n. 296/2006).

Aliquote contributive, oneri INAIL e agevolazioni tariffarie per il settore agricolo per l'anno 2021

Punti principali

Premessa

Quadro normativo: le aliquote contributive del settore agricolo sono regolate dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e successive disposizioni rilevanti.

Contributi FPLD per aziende agricole (generalità)

Per il 2021 l'aliquota contributiva complessiva è fissata al 29,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. Si ricorda l'aumento progressivo a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 146/1997 (incrementi di 0,20 punti percentuali annui fino al 32%) e l'incremento di 0,30 punti previsto dalla legge n. 296/2006. Richiamo alle disposizioni su minimali e massimali.

Contributi FPLD per aziende agricole con processi industriali

Per le aziende di trasformazione/manipolazione con processi produttivi di tipo industriale l'aliquota per il 2021 resta al 32,30% complessivo, di cui 8,84% a carico del lavoratore (aliquota già raggiunta nel 2011 più incremento di 0,30 punti).

Contributi INAIL dal 1° gennaio 2021 per operai agricoli

Le aliquote INAIL sono confermate e invariate per il 2021: Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250% e Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo per il 2021

Le agevolazioni tariffarie restano invariate rispetto alle misure in essere fino a luglio 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 45 della legge n. 220/2010. Tabelle riportate: Non svantaggiati: aliquota applicata 100% (nessuna agevolazione); Particolarmente svantaggiati (ex Montani): misura agevolazione 75%, aliquota applicata 25%; Svantaggiati: misura agevolazione 68%, aliquota applicata 32%. Le agevolazioni non si applicano al contributo dello 0,30% previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

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