Circolare numero 54 del 06-04-2021
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 (criterio della riserva matematica), sono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema contributivo, totalizzazione, c.d. “opzione donna”, computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa che, quando la pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo a seguito dell'esercizio dell'opzione, l'onere di riscatto si determina con il criterio del calcolo a percentuale (con modalità agevolata per il corso di studi universitario). Vengono chiarite le conseguenze a seconda del momento in cui l'opzione è esercitata rispetto alla domanda di riscatto, le modalità operative di presentazione telematica, il trattamento nei casi di totalizzazione e cumulo e gli effetti sul massimale contributivo. È annunciato un successivo rinvio per le disposizioni relative all'opzione esercitata dal 2012.
Chiarimenti su determinazione dell'onere di riscatto e effetti dell'opzione per il sistema contributivo (D.lgs. n.184/1997 e art.1, c.23, L.335/1995)
Punti principali
Ambito di applicazione
L'onere di riscatto si determina con il criterio a percentuale quando la liquidazione della pensione è esclusivamente contributiva per effetto dell'opzione; ciò vale per tutte le tipologie di riscatto che altrimenti sarebbero calcolate con la riserva matematica.
Riscatto del corso universitario
Per il corso di studi universitario vale la modalità agevolata del calcolo a percentuale. Se il periodo è frazionato tra sistema retributivo e contributivo, si applica la riserva matematica per la parte retributiva e il calcolo a percentuale per la parte contributiva, con possibilità di scelta tra due criteri percentuali (B.1 o B.2).
Opzione per il sistema contributivo: requisiti
L'opzione ex art.1, c.23 L.335/1995 mantiene i requisiti noti (es. settimane minime al 31/12/1995 e dal 1996). L'opzione può essere esercitata in vita lavorativa o al momento della pensione e, se valida, influenza il criterio di determinazione dell'onere di riscatto.
Effetti in base al momento di esercizio dell'opzione
Se l'opzione è esercitata prima della domanda di riscatto, i periodi da riscattare non rilevano per la verifica dei requisiti e l'onere si calcola a percentuale. Se esercitata contestualmente, i periodi rilevano ai fini dei requisiti e, se con il riscatto si supera la soglia che impedisce l'opzione, l'onere resta calcolato con la riserva matematica. Se esercitata dopo la domanda di riscatto, l'onere già determinato non può essere rideterminato.
Irrevocabilità e pagamento
Il pagamento di almeno una rata dell'onere rende irrevocabile l'opzione quando quest'ultima ha prodotto effetti; in alcuni casi la quota dell'onere necessaria a perfezionare i requisiti per l'opzione deve essere versata in unica soluzione.
Istruzioni operative
La domanda di opzione va presentata telematicamente sul portale INPS con SPID/CNS o Carta d'identità elettronica; le domande di riscatto seguono il percorso telematico ordinario. Il Fascicolo elettronico del pensionato viene aggiornato all'atto del pagamento con la funzione di irrevocabilità.
Totalizzazione dei periodi
Se la domanda di riscatto è presentata contestualmente alla pensione in totalizzazione e il pro rata in una gestione è da liquidare con il contributivo, l'onere è calcolato a percentuale per i periodi di quella gestione. Non è possibile applicare il calcolo a percentuale se il pro rata della gestione richiede il sistema retributivo.
Valutazione in caso di cumulo
I periodi riscattati calcolati con il criterio a percentuale non rilevano ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva maturata al 31/12/1995 per l'individuazione del sistema di calcolo del pro quota in cumulo a carico delle altre gestioni.
Massimale contributivo e deroga
Chi esercita l'opzione al sistema contributivo resta soggetto al massimale annuo della base contributiva e pensionabile; non si applica l'esclusione prevista dall'art.21 del decreto‑legge n.4/2019 (deroga limitata agli iscritti dal 1/1/1996).
Rinvio normativo
È previsto un successivo provvedimento riepilogativo sulle disposizioni relative all'opzione esercitata dal 2012, ai requisiti pensionistici, alle regole contributive e ai rapporti con il cumulo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 6 apr 2021Circolare numero 53 del 06-04-2021
- Circolare · 8 apr 2021Circolare numero 55 del 08-04-2021
- Circolare · 1 apr 2021Circolare numero 52 del 01-04-2021
- Circolare · 12 apr 2021Circolare numero 57 del 12-04-2021
- Circolare · 12 apr 2021Circolare numero 56 del 12-04-2021
- Circolare · 14 apr 2021Circolare numero 63 del 14-04-2021
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →