Sentenza del 25/11/2015 n. 24014 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito la qualificazione dell'accordo o l'applicabilità del condono. Il motivo era infatti privo del quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, sostenendo che il documento contenente il conteggio delle somme dovute per definire un pregresso contenzioso fiscale costituisse un nuovo atto impositivo o un nuovo avviso di accertamento, tale da consentire la chiusura della controversia mediante il condono previsto dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002. La CTR aveva invece qualificato l'accordo come transazione: il mancato pagamento avrebbe determinato la decadenza dall'accordo e il ripristino della situazione giuridica precedente, non sanabile tramite il condono.
Norme richiamate
Art. 15 della legge n. 289 del 2002
La norma è richiamata in relazione alla possibilità di definire o chiudere un pregresso contenzioso fiscale mediante condono. La CTR ha ritenuto che tale disciplina non fosse applicabile a un accordo transattivo rimasto inadempiuto e non qualificabile come nuovo avviso di accertamento.
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
La Corte ha applicato la norma processuale ritenendo indispensabile la formulazione del quesito di diritto alla conclusione del motivo di ricorso. La sua omissione comporta l'inammissibilità del motivo e, conseguentemente, dell'intero ricorso.
Art. 360 c.p.c.
È richiamato indirettamente dall'art. 366-bis c.p.c. quale disposizione che individua i motivi di ricorso per cassazione ai quali, nel periodo considerato, doveva accompagnarsi un quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare tutti i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile al momento della proposizione; l'omissione di un requisito richiesto a pena di inammissibilità può impedire qualsiasi esame del merito.
- Un conteggio delle somme dovute o un accordo per definire una controversia non costituisce automaticamente un nuovo avviso di accertamento: occorre verificare contenuto, funzione e qualificazione giuridica dell'atto.
- Un accordo transattivo fiscale rimasto inadempiuto può produrre la decadenza dall'accordo e il ripristino della situazione precedente, senza consentire necessariamente l'accesso a una successiva definizione agevolata.
- Le norme di condono o definizione agevolata devono essere applicate nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; non è sufficiente che il documento determini l'importo da pagare per ricondurlo a un atto impositivo sanabile.
- La soccombenza in cassazione può comportare, oltre all'inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali.
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