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Sentenza

Sentenza n. 9651/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto – direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali - interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 36/2023, del 29 ottobre 2024 e comunicato in pari data alla ricorrente, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, dell’inserimento, a cura di ANAC, del provvedimento medesimo nel Casellario Informatico per gli effetti di cui all’art. 95 comma 5 lett. a) del Dlgs 36/2023, ad oggi non ancora comunicato.

Giustizia amministrativa202500183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottata in conseguenza della sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di tre lavoratori privi di regolare contratto, con comunicazione ad ANAC ai fini dell’annotazione nel Casellario Informatico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento interdittivo deducendo: violazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e della circolare ministeriale n. 1733 del 2006, perché né il provvedimento di sospensione né quello interdittivo avrebbero indicato un termine finale; ritardata adozione dell’interdizione; difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La sospensione era stata disposta dall’Ispettorato l’8 aprile 2024, dopo l’accertamento della presenza di tre lavoratori irregolari. La società aveva pagato le sanzioni e ottemperato alle prescrizioni, ma non aveva chiesto la formale revoca della sospensione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 non costituisca una sanzione autonoma, ma una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva, che rende conoscibile l’effetto legale derivante dalla sospensione dell’attività imprenditoriale. Una volta divenuta efficace la sospensione, il Ministero era tenuto ad adottare l’interdizione, senza discrezionalità né sull’an né sul contenuto e senza poter modulare autonomamente la durata della misura. L’interdizione doveva operare per il periodo di efficacia della sospensione; nel caso concreto, gli effetti della sospensione erano cessati con il pagamento delle sanzioni e l’ottemperanza alle prescrizioni, pur in assenza di formale revoca, che spettava alla società richiedere all’ente accertatore. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché l’atto indicava i presupposti fattuali e giuridici dell’intervento amministrativo. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 è stato qualificato come ordinatorio, sicché il suo superamento non rendeva illegittimo il provvedimento, in assenza di irragionevolezza. Il decorso del tempo non poteva inoltre generare un affidamento tutelabile sulla mancata adozione dell’interdizione, trattandosi di effetto direttamente previsto dalla legge. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

    L’interdizione a contrarre è effetto automatico e vincolato della sospensione divenuta efficace; il Ministero deve adottarla senza margini di discrezionalità quanto all’an e al contenuto della misura.

  • art. 14, comma 11, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    La revoca della sospensione deve essere richiesta dalla parte all’ente accertatore; il pagamento delle sanzioni e l’ottemperanza alle prescrizioni determinano il venir meno degli effetti sostanziali della sospensione, ma non sostituiscono l’onere di richiedere la formale revoca.

  • circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006

    Il termine di 45 giorni per l’adozione dell’interdizione ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, salvo specifici profili di irragionevolezza.

  • circolare del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009

    Conferma che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione divenuta efficace, salvo che la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.

  • art. 95, comma 5, lett. a), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    È richiamato in relazione agli effetti dell’inserimento dell’interdizione nel Casellario Informatico ANAC.

Massime di principio

  • L’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 è una misura accessoria, vincolata e meramente ricognitiva dell’effetto legale prodotto dalla sospensione dell’attività imprenditoriale; non costituisce una sanzione autonoma né richiede una valutazione discrezionale della gravità delle violazioni.
  • Quando la sospensione dell’attività imprenditoriale è divenuta efficace, l’amministrazione competente deve adottare l’interdizione a contrarre senza margini di discrezionalità quanto alla sua adozione e al suo contenuto, salvo che la sospensione non abbia mai prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.
  • La durata dell’interdizione deve coincidere con il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale. Il pagamento delle sanzioni e l’ottemperanza alle prescrizioni possono determinare il venir meno degli effetti della sospensione, ma resta a carico dell’impresa l’onere di chiedere la formale revoca all’ente accertatore.
  • Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733 del 2006 per l’adozione dell’interdizione è ordinatorio e non perentorio; il suo superamento non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento, in assenza di specifici profili di irragionevolezza.
  • Il decorso del tempo non può fondare un legittimo affidamento dell’impresa sulla mancata adozione dell’interdizione, poiché questa costituisce un effetto direttamente previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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