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Sentenza

Sentenza del 23/10/2017 n. 24965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli sostenendo che l'opposizione al precetto dovesse essere proposta davanti al giudice ordinario e non a quello tributario. Ha inoltre dedotto l'inesistenza di un valido titolo esecutivo del Comune, contestando la mancata notificazione dell'ingiunzione fiscale, la prescrizione e la decadenza dei crediti ICI relativi agli anni 2000-2003, nonché la possibilità per il Comune di procedere direttamente all'esecuzione senza riscossione tramite ruolo e concessionario.

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso e confermato la giurisdizione del giudice tributario. Hanno stabilito che, quando l'opposizione al precetto fiscale contesta l'omessa o invalida notificazione dell'ingiunzione fiscale o di altro atto tributario presupposto, la controversia riguarda sostanzialmente la validità della pretesa tributaria e deve essere proposta davanti al giudice tributario, impugnando il primo atto con cui il contribuente ne viene a conoscenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, artt. 615 e 616

    L'opposizione al precetto consiste in una species del più ampio genus delle opposizioni all'esecuzione.

    L'opposizione ex art. 615 c.p.c. serve a contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione e la sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, ma nelle esecuzioni tributarie opera il riparto speciale di giurisdizione previsto dalla normativa fiscale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

    Le controversie sulla pretesa tributaria e sugli atti presupposti spettano al giudice tributario; sono invece attribuiti al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla regolare notificazione del titolo tributario, salvo le specifiche eccezioni.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e 57

    Non sono ammesse nè le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. ... nè quelle regolate dall'art. 617 c.p.c. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

    Il divieto riguarda la proposizione di tali opposizioni davanti al giudice ordinario, ma non esclude la tutela del contribuente davanti al giudice tributario, che può verificare la validità e la notificazione dell'atto tributario presupposto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Un atto autonomamente impugnabile non conosciuto può essere impugnato unitamente all'atto successivo notificato.

    Se il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della cartella o dell'ingiunzione fiscale tramite un successivo atto di riscossione, può impugnare entrambi davanti al giudice tributario, facendo valere anche l'omessa notificazione dell'atto presupposto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.

  • Costituzione, art. 24

    Le limitazioni alle opposizioni davanti al giudice ordinario non possono essere interpretate come eliminazione della tutela giudiziaria; la tutela deve essere esercitabile davanti al giudice tributario competente.

Massime di principio

  • Nelle esecuzioni fondate su crediti tributari, occorre distinguere tra contestazioni della pretesa o del titolo tributario, attribuite al giudice tributario, e contestazioni degli atti esecutivi successivi a una regolare notificazione del titolo, normalmente attribuite al giudice ordinario.
  • Se il contribuente contesta la mancata o invalida notificazione della cartella, dell'ingiunzione fiscale o di altro atto tributario presupposto, la controversia deve essere proposta davanti al giudice tributario, anche quando la contestazione emerge in occasione della notifica di un precetto.
  • L'atto successivo di riscossione può costituire il primo momento utile per impugnare anche l'atto tributario presupposto non conosciuto, secondo il meccanismo dell'impugnazione congiunta previsto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • La giurisdizione si determina in base al contenuto sostanziale della contestazione e al vizio dedotto, non soltanto in base al nome dell'atto impugnato o alla richiesta formale di annullamento o nullità.
  • La prescrizione, la decadenza, l'inesistenza del credito tributario e la validità o notificazione dell'ingiunzione fiscale sono questioni relative alla pretesa tributaria e, in linea generale, devono essere sottoposte al giudice tributario.
  • Prima di proporre un'opposizione è essenziale verificare la natura del credito, l'atto impugnato, la sequenza delle notificazioni e il momento in cui il contribuente ha avuto conoscenza della pretesa, perché un'errata individuazione del giudice può comportare il rigetto per difetto di giurisdizione.

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